In sintesi
L'articolo 35 del D.Lgs. 151/2001 disciplina la copertura previdenziale durante il congedo parentale. I periodi di congedo parentale sono computati ai fini pensionistici con contribuzione figurativa accreditata dall'INPS. Per il calcolo della posizione previdenziale si usa il reddito dell'anno precedente l'inizio del congedo. La tutela previdenziale opera automaticamente per i periodi indennizzati, ma per i periodi oltre i sei mesi (non indennizzati per redditi elevati) la contribuzione figurativa può essere limitata.
Testo dell'articoloVigente
Art. 35 D.Lgs. 151/2001 — Trattamento previdenziale congedo parentale
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. I periodi di congedo parentale, di cui all’articolo 32, sono computati ai fini del trattamento pensionistico ed è riconosciuta, per gli stessi periodi, la contribuzione figurativa.
2. Ai fini del calcolo del trattamento previdenziale, il reddito da prendere in considerazione è quello dell’anno precedente alla data di inizio del congedo parentale.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 35 evita che la fruizione del congedo parentale crei lacune nella posizione previdenziale del genitore. Senza questa disposizione, i mesi di congedo si tradurrebbero in periodi privi di contribuzione, con effetti negativi sui futuri diritti pensionistici. La scelta di calcolare la contribuzione figurativa sul reddito dell'anno precedente — anziché sull'indennità effettivamente percepita — mitiga la penalizzazione previdenziale rispetto alla continuazione del lavoro.
Analisi e struttura
Il comma 1 stabilisce che i periodi di congedo parentale sono computati ai fini pensionistici con contribuzione figurativa. L'INPS accredita i contributi calcolati sulla base della retribuzione. Il comma 2 precisa che ai fini previdenziali il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente alla data di inizio del congedo parentale. Questo è rilevante perché la contribuzione figurativa non è calcolata sull'indennità al 30% percepita, ma su una base più elevata (la retribuzione dell'anno precedente), garantendo una copertura previdenziale più adeguata.
Quando si applica
La contribuzione figurativa opera automaticamente per i periodi di congedo parentale indennizzati (primi sei mesi al 30%, tre mesi aggiuntivi all'80%). Per i periodi non indennizzati (oltre i sei mesi con reddito superiore alla soglia) la copertura previdenziale è limitata e può richiedere versamenti volontari da parte del lavoratore. Il meccanismo si applica a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati.
Confronto e norme correlate
L'art. 35 è meno favorevole dell'art. 25 (trattamento previdenziale del congedo di maternità), che prevede la copertura piena e incondizionata senza soglie reddituali. Per il congedo parentale la copertura può essere limitata per i periodi non indennizzati, mentre il congedo di maternità è sempre coperto integralmente. Il D.Lgs. 105/2022 non ha modificato la struttura dell'art. 35 ma ha ampliato i periodi indennizzati (e quindi quelli con contribuzione figurativa automatica).
Problemi applicativi
Un profilo pratico riguarda i lavoratori che cambiano azienda nel corso del congedo parentale: la contribuzione figurativa è trasmessa dal datore di lavoro con il flusso Uniemens e l'interruzione del rapporto durante il congedo può creare problemi di trasmissione. Il lavoratore deve verificare l'estratto conto INPS dopo la conclusione del congedo. Secondo profilo: per i periodi non indennizzati per reddito elevato, il lavoratore può eventualmente versare contributi volontari per colmare la lacuna, previo accordo con l'INPS.
Casi pratici
Caso 1: Contribuzione figurativa su reddito dell'anno precedente
Caso 2: Periodi non indennizzati e copertura previdenziale
Caso 3: Verifica estratto conto dopo congedo parentale
Domande frequenti
Il congedo parentale copre la pensione futura?
Sì, attraverso la contribuzione figurativa. L'INPS accredita i contributi calcolati sul reddito dell'anno precedente il congedo, per tutta la durata dei periodi indennizzati. I periodi non indennizzati (oltre i 6 mesi con reddito elevato) possono essere coperti con contribuzione volontaria.
Su quale reddito si calcola la contribuzione figurativa del congedo parentale?
Sul reddito dell'anno precedente la data di inizio del congedo parentale, come previsto dall'art. 35, comma 2. Questa base è più alta dell'indennità al 30% percepita, garantendo una copertura previdenziale migliore di quanto potrebbe sembrare dal semplice importo dell'indennità.
Come verifico che la contribuzione figurativa sia stata accreditata?
Accedendo all'estratto conto previdenziale sul portale INPS (MyINPS). Se i periodi di congedo non risultano accreditati, occorre presentare un'istanza di rettifica allegando la documentazione del congedo (comunicazione al datore, eventuali cedolini).
La tutela previdenziale del congedo parentale è la stessa del congedo di maternità?
No. Il congedo di maternità (art. 25) prevede contribuzione figurativa piena e incondizionata. Il congedo parentale (art. 35) copre i periodi indennizzati automaticamente, ma per i periodi non indennizzati (reddito sopra soglia, oltre il sesto mese) la copertura è limitata o assente.
Vedi anche