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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 25 del D.Lgs. 151/2001 garantisce che il periodo di congedo di maternità venga computato ai fini pensionistici come se la lavoratrice avesse effettivamente prestato servizio. La norma vale anche per il lavoro a tempo parziale e assicura che il congedo non penalizzi l'anzianità di servizio necessaria per accedere ad albi professionali, titoli abilitanti e qualsiasi beneficio collegato alla carriera. Il principio di fondo è la neutralità del congedo: la maternità non deve tradursi in un costo previdenziale per la lavoratrice.

Testo dell'articoloVigente

Art. 25 D.Lgs. 151/2001 — Trattamento previdenziale in maternità

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il periodo di congedo di maternità, ancorché si tratti di lavoro a tempo parziale, è computato ai fini della determinazione della durata per il diritto al trattamento pensionistico e ai fini della misura dello stesso.

2. Il periodo di congedo di maternità è considerato come prestazione lavorativa effettiva ai fini della distribuzione dell’anzianità richiesta per l’iscrizione agli albi professionali, per il conseguimento dei titoli abilitanti e per il godimento di qualsiasi beneficio connesso all’anzianità di servizio.

Commento

Ratio della norma

L'articolo 25 risponde a un'esigenza fondamentale di equità: impedire che la maternità penalizzi la posizione previdenziale della lavoratrice. Senza questa disposizione, i cinque mesi di congedo obbligatorio si tradurrebbero in lacune contributive che ridurrebbero tanto il diritto a raggiungere i requisiti pensionistici quanto la misura dell'assegno. La norma si inserisce nel solco della Direttiva 92/85/CEE, che impone agli Stati membri di tutelare i diritti acquisiti delle lavoratrici gestanti.

Analisi e struttura

Il comma 1 stabilisce che il congedo di maternità è computato ai fini della durata del trattamento pensionistico (requisiti di accesso) e ai fini della misura (calcolo dell'importo). La copertura opera come contribuzione figurativa: l'INPS accredita i contributi corrispondenti anche se la lavoratrice non li ha fisicamente versati durante l'assenza. Il comma 2 estende la tutela all'anzianità di servizio rilevante per finalità diverse da quella pensionistica: iscrizione agli albi professionali, conseguimento di titoli abilitanti, benefici collegati all'anzianità contrattuale.

Quando si applica

La disposizione opera automaticamente per ogni periodo di congedo di maternità, sia obbligatorio (art. 16 D.Lgs. 151/2001) sia nelle ipotesi di interdizione anticipata (art. 17). Si applica alle lavoratrici dipendenti private e pubbliche; per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS valgono regole specifiche (art. 64). La tutela copre anche il lavoro a tempo parziale, con la precisazione che la contribuzione figurativa è proporzionale all'orario contrattuale.

Confronto e norme correlate

L'art. 25 si coordina con l'art. 22 (trattamento economico e normativo) e con l'art. 35 (trattamento previdenziale del congedo parentale, che prevede analoghe tutele ma con regole di reddito per la contribuzione figurativa). Rispetto al congedo parentale, il congedo di maternità gode di una tutela previdenziale piena e incondizionata, senza soglie reddituali. Il CC art. 2110 disciplina la conservazione del posto in malattia, ma non la contribuzione figurativa, che è propria della normativa lavoristica speciale.

Problemi applicativi

Un profilo critico riguarda le lavoratrici part-time a orario ridotto: la contribuzione figurativa viene accreditata in proporzione all'orario contrattuale, con possibili riflessi sul raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici. Le lavoratrici che alternano periodi di maternità a periodi di lavoro part-time a ore molto basse devono verificare con l'INPS l'effettivo accreditamento. Altro profilo riguarda le iscritte a fondi pensione complementari: le quote di TFR destinate al fondo durante il congedo seguono regole autonome della previdenza complementare, non necessariamente identiche al regime INPS.

Casi pratici

Caso 1: Maternità e requisito pensionistico

Caso 2: Part-time e contribuzione figurativa

Caso 3: Iscrizione all'albo durante maternità

Domande frequenti

Cosa si intende per trattamento previdenziale in maternità?

Il periodo di congedo di maternità viene considerato come lavoro effettivo ai fini pensionistici: l'INPS accredita contribuzione figurativa per tutta la durata del congedo obbligatorio, senza che la lavoratrice debba versare contributi aggiuntivi. Questo vale sia per il requisito di accesso alla pensione sia per il calcolo dell'importo.

Il congedo di maternità incide sull'anzianità per passaggi di carriera?

No. L'art. 25, comma 2, stabilisce che il congedo conta come anzianità di servizio effettiva per tutti gli effetti contrattuali: scatti di anzianità, accesso a qualifiche superiori, iscrizione ad albi professionali e conseguimento di titoli abilitanti.

Vale anche per il lavoro part-time?

Sì, espressamente. La norma estende la tutela anche alle lavoratrici con contratto part-time, con contribuzione figurativa proporzionale all'orario contrattuale pattuito.

Come funziona per le lavoratrici a progetto o iscritte alla gestione separata?

Per le parasubordinate e le iscritte alla gestione separata INPS si applica l'art. 64 del D.Lgs. 151/2001, che prevede una disciplina specifica con indennità commisurata al reddito. L'art. 25 si riferisce principalmente alle lavoratrici dipendenti con rapporto subordinato standard.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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