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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 14 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alle lavoratrici gestanti il diritto a permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche che debbano svolgersi durante l'orario di lavoro. Il diritto non è subordinato a una valutazione discrezionale del datore di lavoro: è un diritto soggettivo della lavoratrice, che deve semplicemente presentare al datore la relativa documentazione medica attestante la data e l'orario degli esami effettuati. La ratio è garantire alla gestante la possibilità di seguire il percorso di monitoraggio della gravidanza senza dover rinunciare a permessi retribuiti o a quote di ferie. La documentazione è condizione di esercizio del diritto, ma non può essere usata per negare il permesso a priori: il datore deve concedere il permesso e poi ricevere la giustificazione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 14 D.Lgs. 151/2001 — Controlli prenatali durante il lavoro

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.

2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1, le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario degli esami effettuati.

Commento

Ratio della norma

Il monitoraggio medico della gravidanza richiede una serie di esami e visite specialistiche (ecografie, analisi del sangue, amniocentesi, consulenze genetiche, visite ostetrico-ginecologiche) che spesso si concentrano durante le ore diurne di un giorno feriale, rendendo difficile per la lavoratrice conciliarli con l'orario lavorativo senza ricorrere a ferie o permessi non retribuiti. L'art. 14 rimuove questo ostacolo garantendo permessi retribuiti, così che le esigenze di cura della salute in gravidanza non si traducano in un costo economico per la lavoratrice.

Analisi e struttura

La norma è semplice nella struttura ma di grande impatto pratico. I permessi retribuiti sono riconosciuti per: esami prenatali (screening ecografico, test combinato, bitest, ecc.), accertamenti clinici (analisi di laboratorio specifiche per la gravidanza, es. curva glicemica, streptococco B, ecc.) e visite mediche specialistiche (ginecologo, ostetrica, genetista, cardiologo fetale, ecc.). La condizione è che tali esami non possano essere effettuati al di fuori dell'orario di lavoro. La procedura prevede due fasi: la lavoratrice prima presenta apposita istanza al datore, e dopo l'esame presenta la documentazione giustificativa con data e orario. Non è richiesta la produzione del referto medico, ma solo l'attestazione dell'effettuazione.

Quando si applica

Il diritto spetta alle lavoratrici gestanti, cioè durante la gravidanza, fino al parto. Non si estende al periodo post-parto (salvo per eventuali visite di controllo direttamente connesse alla gravidanza appena conclusa). Sono incluse le lavoratrici con qualunque tipo di contratto subordinato (tempo indeterminato, tempo determinato, apprendistato), purché il rapporto sia in corso al momento della fruizione del permesso. Il datore deve concedere il permesso ogni volta che è necessario, senza limitare il numero delle assenze per questa causale, che non è computata come malattia né incide sulle ferie.

Confronto e norme correlate

L'art. 14 va letto in coordinamento con l'art. 6 (che prevede che le tutele scattino con la comunicazione della gravidanza) e con l'art. 32 della L. 53/2000. Analoga tutela è prevista dall'art. 12 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) per i permessi per le assemblee sindacali, con la differenza che i permessi prenatali sono individuali e non collettivi. I contratti collettivi possono prevedere condizioni di maggior favore (es. esonero dall'obbligo di documentazione a posteriori o estensione a visite post-parto).

Problemi applicativi

Un profilo critico riguarda la lavoratrice che si deve assentare per più ore o l'intera giornata per esami complessi (es. amniocentesi con osservazione post-procedura, consulenza genetica in ospedali lontani). La norma non limita la durata del singolo permesso: copre il tempo strettamente necessario per l'esame, incluso il tempo di trasporto se l'unica struttura idonea è a distanza significativa. Il datore non può imporre alla lavoratrice di scegliere strutture diverse o orari alternativi. Un secondo profilo riguarda la prova della visita: se la struttura non rilascia documentazione con l'orario (es. alcune strutture private), è sufficiente qualsiasi attestazione che documenti l'effettuazione dell'esame.

Casi pratici

Caso 1: Permesso per amniocentesi in giornata lavorativa

Caso 2: Datore che richiede il referto medico

Caso 3: Visita specialistica per gravidanza a rischio

Domande frequenti

La lavoratrice in gravidanza ha diritto a permessi retribuiti per le visite mediche?

Sì. L'art. 14 D.Lgs. 151/2001 riconosce alle lavoratrici gestanti permessi retribuiti per esami prenatali, accertamenti clinici e visite specialistiche da effettuare durante l'orario di lavoro. Il diritto è incondizionato: il datore non può rifiutare né limitare il numero delle assenze.

Quali documenti deve presentare la lavoratrice per il permesso prenatale?

La lavoratrice deve presentare al datore: (1) un'istanza preventiva di permesso; (2) dopo l'esame, la documentazione medica attestante data e orario degli esami effettuati. Non è richiesto il referto: è sufficiente qualsiasi attestazione che documenti l'effettuazione.

I permessi per visite prenatali sono detratti dalle ferie o incidono sulla malattia?

No. I permessi dell'art. 14 sono retribuiti autonomamente e non vengono detratti dalle ferie né computati nel periodo di comporto per malattia. Sono una voce a sé stante, prevista specificamente per le lavoratrici gestanti.

Il permesso prenatale copre il tempo di viaggio per raggiungere il centro medico?

Sì. Il permesso copre il tempo necessario per l'effettuazione dell'esame, incluso quello ragionevolmente necessario per raggiungere la struttura e rientrare al lavoro, specialmente se l'unica struttura idonea è a distanza significativa.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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