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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 11 del D.Lgs. 151/2001 impone al datore di lavoro di valutare specificamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in stato di gravidanza, puerpere o che allattano, in conformità alla disciplina generale sulla sicurezza sul lavoro (oggi D.Lgs. 81/2008). L'esito di questa valutazione deve essere documentato: nel documento di valutazione dei rischi (DVR) nei casi ordinari, oppure in un'autocertificazione nei casi di piccole imprese esonerate dall'obbligo di DVR completo. La valutazione è un obbligo preventivo e permanente, non condizionato alla presenza effettiva di lavoratrici in stato di gravidanza al momento della valutazione: il datore deve anticipare e gestire il rischio su base generale. Questa impostazione preventiva segna il passaggio da un sistema di tutele reattive (che intervenivano solo quando il problema si presentava) a un sistema proattivo basato sulla gestione del rischio.

Testo dell'articoloVigente

Art. 11 D.Lgs. 151/2001 — Valutazione dei rischi

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in stato di gravidanza, puerpere o che allattano, in conformità all’articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

2. L’esito della valutazione è documentato nel documento di valutazione dei rischi ovvero, nelle ipotesi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto n. 626 del 1994, in autocertificazione.

Commento

Ratio della norma

L'art. 11 introduce nel sistema della tutela della maternità il paradigma della prevenzione, mutuato dalla cultura della sicurezza sul lavoro europea. Invece di limitarsi a elencare i divieti (come faceva la normativa previgente), il legislatore del 2001 ha imposto al datore di farsi carico della valutazione preventiva dei rischi specificamente correlati alla gravidanza e all'allattamento. Questo approccio riconosce che i rischi lavorativi per la donna in gravidanza non sono solo quelli tradizionalmente associati a lavori fisicamente pesanti, ma comprendono anche rischi chimici, biologici, ergonomici e psicosociali che richiedono una valutazione professionale specifica.

Analisi e struttura

La valutazione dei rischi ex art. 11 deve essere svolta con riguardo alle tre categorie di lavoratrici protette: in stato di gravidanza, puerpere (fino a sette mesi dal parto) e che allattano. La valutazione deve considerare: agenti fisici (rumore, vibrazioni, calore, radiazioni), agenti chimici (solventi, metalli pesanti, pesticidi), agenti biologici (batteri, virus, parassiti), condizioni ergonomiche (posture, movimentazione carichi) e condizioni psicosociali (stress, turni notturni, ritmi intensi). I risultati devono essere documentati nel DVR (o nell'autocertificazione per le imprese esenti) e aggiornati ogniqualvolta cambino le condizioni lavorative o le mansioni.

Quando si applica

L'obbligo di valutazione è permanente e preventivo: non sorge nel momento in cui una lavoratrice diventa incinta, ma deve essere parte del DVR sin dalla prima stesura. Il DVR deve essere aggiornato almeno ogni volta che variano le lavorazioni, i processi produttivi, i cicli organizzativi. La comunicazione della gravidanza da parte della lavoratrice non è il momento di inizio della valutazione, ma il momento in cui il datore deve verificare se l'esito della valutazione già compiuta richiede misure specifiche per quella lavoratrice concretamente.

Confronto e norme correlate

L'art. 11 rimanda all'art. 11 del D.Lgs. 626/1994 (ora sostituito dall'art. 28 D.Lgs. 81/2008) per la disciplina della valutazione dei rischi. L'art. 12 disciplina le conseguenze della valutazione: se questa rivela un rischio, il datore deve adottare misure specifiche (cambio di mansione o condizioni di lavoro, e in ultima istanza interdizione). Il D.Lgs. 81/2008 prevede all'Allegato 1 uno schema di riferimento per la valutazione dei rischi nelle lavoratrici madri.

Problemi applicativi

Un problema ricorrente è la superficialità della valutazione: molte aziende inseriscono nel DVR una sezione pro forma sulla maternità senza una reale analisi dei rischi specifici del processo produttivo. L'Ispettorato del Lavoro, nelle proprie ispezioni, ha evidenziato questa lacuna come una delle più frequenti violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Un secondo profilo riguarda la responsabilità del medico competente: l'art. 41 D.Lgs. 81/2008 prevede che la sorveglianza sanitaria includa la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri. Il medico competente è tenuto a collaborare con il datore nella valutazione e a segnalare l'inadeguatezza delle misure adottate.

Casi pratici

Caso 1: DVR senza sezione specifica sulla maternità

Caso 2: Valutazione del rischio biologico in ospedale

Caso 3: Piccola impresa con autocertificazione

Domande frequenti

Il datore deve valutare i rischi per le lavoratrici in gravidanza anche se non ci sono dipendenti incinte?

Sì. L'art. 11 D.Lgs. 151/2001 impone una valutazione preventiva e permanente dei rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, da inserire nel DVR (o nell'autocertificazione per le piccole imprese) indipendentemente dall'effettiva presenza di lavoratrici in tali condizioni.

Quali rischi devono essere valutati per le lavoratrici in gravidanza?

La valutazione deve coprire agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni), chimici (solventi, metalli pesanti), biologici (agenti patogeni), condizioni ergonomiche (movimentazione carichi, posture) e psicosociali (stress, turni notturni). È necessaria un'analisi specifica per il processo produttivo dell'azienda.

Chi è responsabile della valutazione dei rischi per le lavoratrici madri?

Il datore di lavoro, con il supporto del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Il medico competente è tenuto a collaborare nella valutazione e a segnalare all'INAIL i casi di rischio non adeguatamente gestiti.

Cosa deve fare il datore quando la lavoratrice comunica la gravidanza?

Deve verificare se la valutazione dei rischi già effettuata nel DVR contempla la situazione specifica della lavoratrice e, se la valutazione evidenzia un rischio, procedere alle misure previste dall'art. 12: modifica delle condizioni di lavoro, cambio di mansione o, in ultima istanza, interdizione anticipata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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