L'articolo 52 del D.Lgs. 81/2015 segna la fine di un'epoca nel diritto del lavoro italiano: con l'entrata in vigore del decreto, vengono abrogati gli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003, che disciplinavano il contratto di lavoro a progetto (il cosiddetto co.co.pro). La norma prevede una disciplina transitoria: i contratti a progetto già in corso alla data di entrata in vigore del Jobs Act restano validi fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2015. Fanno salvo accordi collettivi che disciplinassero specifiche forme di collaborazione coordinata e continuativa. Il contratto a progetto era stato introdotto nel 2003 dalla L. Biagi (D.Lgs. 276/2003) come tentativo di regolamentare il lavoro parasubordinato, imponendo il collegamento obbligatorio a uno specifico progetto lavorativo. Nei dodici anni di vigore, era diventato lo strumento più criticato del diritto del lavoro italiano, frequentemente usato per mascherare lavoro subordinato e aggirare le tutele lavoristiche.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 52 D.Lgs. 81/2015 — Superamento del contratto a progetto
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, con salvezza delle collaborazioni coordinate e continuative nella forma del lavoro a progetto o con programma di lavoro o fase di esso stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che restano in vigore fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2015.
2. Sono fatte salve le specifiche discipline delle collaborazioni coordinate e continuative comunque denominate previste in accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il contratto di lavoro a progetto era nato con l'ambizione di distinguere il lavoro autonomo parasubordinato da quello subordinato, imponendo che le collaborazioni coordinate e continuative fossero collegate a un progetto specifico. Nella pratica, la verifica del collegamento al progetto si era rivelata estremamente difficile e il contratto era diventato uno strumento abusato per mascherare rapporti di lavoro subordinato, evitando i relativi obblighi contributivi e normativi. Il Jobs Act ha scelto la soluzione radicale: abolire lo strumento e disciplinare le collaborazioni parasubordinate attraverso il criterio dell'etero-organizzazione (art. 2 del D.Lgs. 81/2015), che non richiede più il collegamento a un progetto ma si fonda sulle modalità concrete di svolgimento della prestazione.
Analisi e struttura
Il comma 1 stabilisce l'abrogazione degli artt. 61-69-bis del D.Lgs. 276/2003, che disciplinavano il contratto a progetto, le collaborazioni occasionali (il cui limite era stato fissato in 5.000 euro annui) e i mini co.co.co. Prevede la salvezza transitoria dei contratti già in corso fino alla scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Il comma 2 fa salve le specifiche discipline di collaborazione coordinate e continuative previste da accordi collettivi di organizzazioni comparativamente più rappresentative: si tratta di una clausola che permette alla contrattazione collettiva di mantenere in vita alcune forme di collaborazione coordinata settorialmente disciplinate, purché nei limiti dell'art. 2 del decreto.
Quando si applica
L'abrogazione ha effetto diretto su tutti i contratti a progetto: quelli stipulati dopo il 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015) non sono più validi come tali. Quelli stipulati prima sopravvivono fino alla scadenza naturale e non oltre il 31 dicembre 2015. Dal 1° gennaio 2016, il contratto a progetto è definitivamente uscito dall'ordinamento italiano. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che prima sarebbero stati inquadrati come co.co.pro. sono oggi valutati sulla base dell'art. 2 del decreto (collaborazioni etero-organizzate, soggette alla disciplina del lavoro subordinato) o come collaborazioni autonome ordinarie ai sensi dell'art. 409, n. 3, del c.p.c.
Confronto e norme correlate
L'art. 52 va letto in combinato con l'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, che introduce il nuovo criterio di etero-organizzazione: le collaborazioni che si concretano in prestazioni personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sono soggette alla disciplina del lavoro subordinato. Il D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) aveva introdotto il co.co.pro. come risposta al problema delle false partite IVA e delle collaborazioni subordinate di fatto; il Jobs Act ha modificato radicalmente l'approccio. L'art. 54 del D.Lgs. 81/2015 ha previsto incentivi per la stabilizzazione dei collaboratori già titolari di co.co.pro. attraverso l'assunzione con contratto a tempo indeterminato. Sul piano previdenziale, le collaborazioni coordinate e continuative continuano a essere soggette alla gestione separata INPS ai sensi della L. 335/1995.
Problemi applicativi
L'abolizione del contratto a progetto ha generato un problema di qualificazione delle collaborazioni parasubordinate che non rientrano nell'art. 2 (etero-organizzate). Queste collaborazioni continuano a essere disciplinate dall'art. 409, n. 3, c.p.c. come co.co.co. senza vincolo di progetto, ma con l'incertezza sulla distinzione dal lavoro subordinato. La giurisprudenza ha elaborato criteri per distinguere la vera collaborazione autonoma dalla collaborazione che in realtà è subordinazione: prevalente è il criterio dell'inserimento stabile nell'organizzazione del committente e della totale soggezione al potere direttivo. Un secondo problema riguarda le collaborazioni collettivamente regolamentate salvate dal comma 2: la delimitazione delle ipotesi in cui la contrattazione collettiva può mantenere forme di collaborazione coordinata disciplinata è oggetto di dibattito, con rischi di abuso dello strumento per aggirare le tutele dell'art. 2.
Casi pratici
Caso 1: Contratto a progetto scaduto il 31 dicembre 2015
Caso 2: Collaboratore a progetto trasformato in dipendente
Caso 3: Co.co.co. post-Jobs Act: quando è subordinazione
Domande frequenti
Il contratto a progetto esiste ancora dopo il Jobs Act?
No. L'art. 52 del D.Lgs. 81/2015 ha abrogato gli artt. 61-69-bis del D.Lgs. 276/2003, eliminando il contratto a progetto dall'ordinamento. I contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto sono sopravvissuti fino alla scadenza e non oltre il 31 dicembre 2015.
Dal 2016, come vengono qualificate le collaborazioni coordinate e continuative?
Le collaborazioni le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (art. 2 D.Lgs. 81/2015) sono soggette alla disciplina del lavoro subordinato. Le collaborazioni genuinamente autonome sono disciplinate come co.co.co. ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., senza necessità di un progetto specifico.
Il committente può mantenere co.co.co. dopo il 2015 senza rischi?
Solo se la collaborazione è genuinamente autonoma e non organizzata dal committente. Se le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (orario, luogo, strumenti, istruzioni), il rapporto rientra nell'art. 2 e si applicano le tutele del lavoro subordinato, con conseguente obbligo di versare i contributi previdenziali omessi.
Cosa succede se un vecchio contratto a progetto viene riqualificato come lavoro subordinato?
Il datore deve versare le differenze contributive con le relative maggiorazioni e sanzioni INPS. Il lavoratore ha diritto alle differenze retributive previste dal CCNL applicabile, alle ferie non godute e al TFR non accantonato, calcolati sulla base dell'intera durata del rapporto riqualificato.
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Commento
Ratio della norma
Il contratto di lavoro a progetto era nato con l'ambizione di distinguere il lavoro autonomo parasubordinato da quello subordinato, imponendo che le collaborazioni coordinate e continuative fossero collegate a un progetto specifico. Nella pratica, la verifica del collegamento al progetto si era rivelata estremamente difficile e il contratto era diventato uno strumento abusato per mascherare rapporti di lavoro subordinato, evitando i relativi obblighi contributivi e normativi. Il Jobs Act ha scelto la soluzione radicale: abolire lo strumento e disciplinare le collaborazioni parasubordinate attraverso il criterio dell'etero-organizzazione (art. 2 del D.Lgs. 81/2015), che non richiede più il collegamento a un progetto ma si fonda sulle modalità concrete di svolgimento della prestazione.
Analisi e struttura
Il comma 1 stabilisce l'abrogazione degli artt. 61-69-bis del D.Lgs. 276/2003, che disciplinavano il contratto a progetto, le collaborazioni occasionali (il cui limite era stato fissato in 5.000 euro annui) e i mini co.co.co. Prevede la salvezza transitoria dei contratti già in corso fino alla scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Il comma 2 fa salve le specifiche discipline di collaborazione coordinate e continuative previste da accordi collettivi di organizzazioni comparativamente più rappresentative: si tratta di una clausola che permette alla contrattazione collettiva di mantenere in vita alcune forme di collaborazione coordinata settorialmente disciplinate, purché nei limiti dell'art. 2 del decreto.
Quando si applica
L'abrogazione ha effetto diretto su tutti i contratti a progetto: quelli stipulati dopo il 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015) non sono più validi come tali. Quelli stipulati prima sopravvivono fino alla scadenza naturale e non oltre il 31 dicembre 2015. Dal 1° gennaio 2016, il contratto a progetto è definitivamente uscito dall'ordinamento italiano. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che prima sarebbero stati inquadrati come co.co.pro. sono oggi valutati sulla base dell'art. 2 del decreto (collaborazioni etero-organizzate, soggette alla disciplina del lavoro subordinato) o come collaborazioni autonome ordinarie ai sensi dell'art. 409, n. 3, del c.p.c.
Confronto e norme correlate
L'art. 52 va letto in combinato con l'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, che introduce il nuovo criterio di etero-organizzazione: le collaborazioni che si concretano in prestazioni personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sono soggette alla disciplina del lavoro subordinato. Il D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi) aveva introdotto il co.co.pro. come risposta al problema delle false partite IVA e delle collaborazioni subordinate di fatto; il Jobs Act ha modificato radicalmente l'approccio. L'art. 54 del D.Lgs. 81/2015 ha previsto incentivi per la stabilizzazione dei collaboratori già titolari di co.co.pro. attraverso l'assunzione con contratto a tempo indeterminato. Sul piano previdenziale, le collaborazioni coordinate e continuative continuano a essere soggette alla gestione separata INPS ai sensi della L. 335/1995.
Problemi applicativi
L'abolizione del contratto a progetto ha generato un problema di qualificazione delle collaborazioni parasubordinate che non rientrano nell'art. 2 (etero-organizzate). Queste collaborazioni continuano a essere disciplinate dall'art. 409, n. 3, c.p.c. come co.co.co. senza vincolo di progetto, ma con l'incertezza sulla distinzione dal lavoro subordinato. La giurisprudenza ha elaborato criteri per distinguere la vera collaborazione autonoma dalla collaborazione che in realtà è subordinazione: prevalente è il criterio dell'inserimento stabile nell'organizzazione del committente e della totale soggezione al potere direttivo. Un secondo problema riguarda le collaborazioni collettivamente regolamentate salvate dal comma 2: la delimitazione delle ipotesi in cui la contrattazione collettiva può mantenere forme di collaborazione coordinata disciplinata è oggetto di dibattito, con rischi di abuso dello strumento per aggirare le tutele dell'art. 2.
Casi pratici
Caso 1: Contratto a progetto scaduto il 31 dicembre 2015
Caso 2: Collaboratore a progetto trasformato in dipendente
Caso 3: Co.co.co. post-Jobs Act: quando è subordinazione
Domande frequenti
Il contratto a progetto esiste ancora dopo il Jobs Act?
No. L'art. 52 del D.Lgs. 81/2015 ha abrogato gli artt. 61-69-bis del D.Lgs. 276/2003, eliminando il contratto a progetto dall'ordinamento. I contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto sono sopravvissuti fino alla scadenza e non oltre il 31 dicembre 2015.
Dal 2016, come vengono qualificate le collaborazioni coordinate e continuative?
Le collaborazioni le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (art. 2 D.Lgs. 81/2015) sono soggette alla disciplina del lavoro subordinato. Le collaborazioni genuinamente autonome sono disciplinate come co.co.co. ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., senza necessità di un progetto specifico.
Il committente può mantenere co.co.co. dopo il 2015 senza rischi?
Solo se la collaborazione è genuinamente autonoma e non organizzata dal committente. Se le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (orario, luogo, strumenti, istruzioni), il rapporto rientra nell'art. 2 e si applicano le tutele del lavoro subordinato, con conseguente obbligo di versare i contributi previdenziali omessi.
Cosa succede se un vecchio contratto a progetto viene riqualificato come lavoro subordinato?
Il datore deve versare le differenze contributive con le relative maggiorazioni e sanzioni INPS. Il lavoratore ha diritto alle differenze retributive previste dal CCNL applicabile, alle ferie non godute e al TFR non accantonato, calcolati sulla base dell'intera durata del rapporto riqualificato.
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