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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 8 della L. 69/2019 interviene sul Fondo per gli orfani di crimini domestici, istituito dalla L. 4/2018, incrementandone la dotazione e precisando la destinazione delle risorse. Il Fondo, alimentato con stanziamenti progressivamente crescenti fino a 7 milioni di euro annui a partire dal 2020, persegue due finalità distinte: sostenere economicamente gli orfani di vittime di violenza familiare attraverso borse di studio e percorsi di inserimento lavorativo, e fornire un aiuto alle famiglie affidatarie che accolgono questi minori. La norma stabilisce una ripartizione interna delle risorse: almeno il 70% degli stanziamenti destinati agli orfani deve andare a minori, con la quota residua riservata ai maggiorenni non autosufficienti. Per le famiglie affidatarie è prevista una quota separata, i cui criteri di assegnazione sono rimessi a un decreto ministeriale dell'economia e delle finanze. La disposizione si colloca all'interno di una logica più ampia di protezione dei soggetti più vulnerabili colpiti dai crimini domestici: non soltanto le vittime dirette, ma anche i figli che perdono un genitore per mano dell'altro, oppure che vengono sottratti a un contesto familiare violento e affidati a terzi. La copertura finanziaria è garantita tramite riduzione di stanziamenti del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia, senza generare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 8 L. 69/2019 — Fondo orfani crimini domestici e affidatari

L. 19 luglio 2019, n. 69 — Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

1. All’articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017 è destinata all’erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro per l’anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Commento

Ratio della norma

Il Fondo per gli orfani di crimini domestici nasce dalla consapevolezza che i bambini e i ragazzi che perdono un genitore a causa della violenza dell'altro genitore si trovano in una condizione di particolare vulnerabilità economica, psicologica e sociale. Prima della L. 4/2018 non esisteva uno strumento organico di sostegno a questi soggetti, che rischiavano di essere invisibili nel sistema di welfare. L'articolo 8 del Codice Rosso rafforza questa scelta di campo, incrementando le risorse disponibili e chiarendo che i benefici si estendono anche alle famiglie affidatarie, le quali si fanno carico di minori estratti da contesti familiari in cui la violenza ha lasciato segni profondi. La norma risponde altresì a un'esigenza di perequazione: gli orfani di crimini domestici non godevano delle tutele già previste per gli orfani di altri reati gravi, come le vittime di mafia o del terrorismo. Il Codice Rosso colma questo divario inserendo il tema dentro una cornice sistematica di protezione contro la violenza di genere e domestica.

Analisi e struttura

Sul piano tecnico, la norma modifica l'art. 11 della L. 4/2018 (legge dedicata agli orfani per crimini domestici), ridefinendo la dotazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del D.L. 225/2010. Gli incrementi seguono una progressione: 2 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 (già in vigore con la L. 4/2018), 5 milioni per il 2019 e 7 milioni annui a decorrere dal 2020. Le risorse aggiuntive introdotte dal Codice Rosso riguardano principalmente la quota 2019 (3 milioni in più) e quella a regime dal 2020 (5 milioni in più). L'utilizzo delle risorse è bipartito: la lettera a) destina 2 milioni annui a borse di studio e inserimento lavorativo degli orfani, con vincolo di destinazione al 70% verso i minori; la lettera b) destina le risorse aggiuntive (3 milioni nel 2019, 5 milioni dal 2020) al sostegno delle famiglie affidatarie, in attuazione dell'art. 5, comma 4, L. 184/1983 sull'affidamento familiare. La copertura finanziaria avviene tramite riduzione del fondo speciale di parte corrente del MEF, senza nuovi oneri.

Quando si applica

I beneficiari del Fondo sono gli orfani per crimini domestici, definiti dalla L. 4/2018 come i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile o da persona che era o era stata legata alla vittima da relazione affettiva. Rientrano quindi nell'ambito applicativo tanto i figli minori quanto i maggiorenni non autosufficienti, sebbene per questi ultimi il beneficio sia subordinato alla disponibilità della quota residua (30%). Le famiglie affidatarie sono quelle che accolgono minori orfani di crimini domestici ai sensi della L. 184/1983. I criteri di accesso e di ripartizione dei benefici per le famiglie affidatarie sono rimessi a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, il che conferisce alla norma un profilo anche regolamentare di secondo livello.

Confronto e norme correlate

La disposizione va letta congiuntamente alla L. 4/2018, che ha istituito l'impianto complessivo di tutele per gli orfani di crimini domestici: borse di studio, percorsi di formazione, gratuito patrocinio in deroga alle soglie reddituali ordinarie, sospensione dei procedimenti esecutivi su immobili adibiti ad abitazione principale, disposizioni previdenziali. Il Codice Rosso interviene dunque non per ridisegnare il sistema ma per rafforzarlo economicamente. Il raccordo con la L. 184/1983 è rilevante: l'affidamento familiare degli orfani di crimini domestici si inserisce in un quadro normativo generale che già prevede un contributo mensile a carico dello Stato per le famiglie affidatarie, e la norma in commento aggiunge una componente straordinaria di sostegno. Sul piano sistematico, il Fondo si affianca ad altri strumenti come il Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti (L. 122/2016, ulteriormente modificata dal Codice Rosso all'art. 20).

Problemi applicativi

Una delle criticità riscontrate nell'applicazione della L. 4/2018 e della relativa disciplina del Fondo riguarda i tempi di adozione dei decreti attuativi e la loro effettiva traduzione in erogazioni concrete a favore dei beneficiari. La previsione di un decreto ministeriale entro trenta giorni per la definizione dei criteri di equità a favore delle famiglie affidatarie è un termine ordinatorio che, nella prassi, ha faticato a essere rispettato. Sul versante soggettivo, la definizione di “orfano per crimini domestici” ha sollevato questioni interpretative: si discute se rientrino anche i figli adottivi, i figli naturali non riconosciuti, o i figli di coppie di fatto non stabilmente conviventi. La giurisprudenza amministrativa ha tendenzialmente privilegiato un'interpretazione estensiva, coerente con la ratio protettiva della norma. Altro profilo critico è la verifica della non autosufficienza economica per i maggiorenni: le soglie reddituali per accedere al beneficio non sono state definite con precisione, rimettendo ampia discrezionalità agli enti erogatori.

Casi pratici

Caso 1: Borsa di studio per figlio minore della vittima

Caso 2: Sostegno alla famiglia affidataria

Caso 3: Maggiorenne non autosufficiente

Domande frequenti

Cos'è il Fondo per gli orfani di crimini domestici?

È un fondo statale istituito dalla L. 4/2018 e potenziato dal Codice Rosso per sostenere i figli di vittime di omicidio commesso dal partner o coniuge. Eroga borse di studio, percorsi di formazione e aiuti alle famiglie affidatarie. Dotato di 7 milioni di euro annui dal 2020.

Chi può accedere ai benefici del Fondo?

Gli orfani minorenni e i maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime di omicidio domestico, oltre alle famiglie affidatarie che li accolgono. L'accesso è regolato da decreti ministeriali che stabiliscono i criteri di equità.

Le famiglie affidatarie ricevono un sostegno specifico?

Sì: dal 2019 è destinata una quota apposita (3 milioni nel 2019, 5 milioni dal 2020) a misure di aiuto economico per le famiglie affidatarie degli orfani di crimini domestici, in attuazione della L. 184/1983 sull'affidamento familiare.

Un figlio maggiorenne può ricevere le borse di studio?

Può accedere alla quota residua del 30% dello stanziamento dedicato agli orfani, a condizione di essere economicamente non autosufficiente. La priorità è riservata ai minori, cui va almeno il 70% delle risorse.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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