- Se nel 2016 un'impresa rispetta il margine ex 2015 ma non l'SCR Solvency II, l'IVASS impone misure di rientro entro il 31 dicembre 2017
- L'impresa presenta relazione trimestrale sui progressi compiuti
- L'IVASS revoca l'estensione se non vi sono progressi significativi
- Norma di salvaguardia per le imprese al confine fra i due regimi prudenziali
Testo dell'articoloVigente
Art. 344-septies D.Lgs. 209/2005 — (Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. In deroga all'articolo 222, commi 2-bis e 2-ter, in materia di violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo il comma 2-quater della medesima disposizione, se l'impresa rispetta il margine di solvibilità richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili al 31 dicembre 2015, ma, nel corso dell'anno 2016, non rispetta il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, capo IV bis, l'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il profilo di rischio dell'impresa al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità entro il 31 dicembre 2017.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'impresa presenta all'IVASS, ogni tre mesi, una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.
3. L'estensione di cui al comma 1 è revocata dall'IVASS se dalla relazione sui progressi realizzati, di cui al comma 2, si evince che non vi sono stati progressi significativi nel ristabilire il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o nel ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità tra la data di rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 344-septies introduce una misura ponte per le imprese che al 1° gennaio 2016 si trovavano in una zona grigia: rispettavano il margine di solvibilità del regime previgente ma non l'SCR Solvency II. La norma evita interventi sanzionatori immediati e concede dodici mesi (estensione fino al 31 dicembre 2017) per ricostituire la copertura.
Presupposto applicativo
L'impresa deve trovarsi in una posizione paradossale: era solvibile sotto la disciplina vigente al 31 dicembre 2015 (Solvency I), ma con i nuovi calcoli SCR risulta sottocapitalizzata. Le ragioni possono essere molteplici: maggior assorbimento sui titoli di Stato, calibrato più severo sui rischi catastrofali, requisiti aggiuntivi per il rischio operativo, ecc.
Estensione del termine di rientro
L'IVASS impone all'impresa di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR o per ridurre il profilo di rischio, garantendo l'osservanza entro il 31 dicembre 2017. La norma deroga all'art. 222, commi 2-bis e 2-ter, che prevede termini più brevi (sei mesi prorogabili a nove) per il rientro dalla violazione dell'SCR.
Monitoraggio trimestrale
L'impresa presenta all'IVASS una relazione trimestrale sui progressi: aumento dei fondi propri (capital injection, emissione subordinati, riduzione dividendi) o riduzione del profilo di rischio (de-risking del portafoglio investimenti, riassicurazione cessione, rinegoziazione contratti). Il monitoraggio trimestrale garantisce tempestività dell'intervento di vigilanza.
Revoca dell'estensione
Se la relazione mostra l'assenza di progressi significativi, l'IVASS revoca l'estensione e applica il regime ordinario, con conseguente attivazione delle misure di risanamento del Titolo XVI (richiamo, piano di risanamento, commissario governativo, fino alla revoca dell'autorizzazione).
Quadro europeo
La norma deriva dall'art. 308-sexies della direttiva 2009/138/CE. Era pensata per il momento di transizione 2016-2017 ed è oggi esaurita: dal 1° gennaio 2018 vige il regime ordinario dell'art. 222. Resta rilevante per ricostruire la storia regolamentare delle compagnie italiane nei primi due anni di Solvency II.
Coordinamento con il Pilastro II
La norma si raccorda con il processo di controllo prudenziale (Pilastro II) e con il sistema ORSA (Own Risk and Solvency Assessment). L'impresa deve documentare nell'ORSA la propria strategia di rientro dall'SCR-deficit, evidenziando scenari di stress e piani di gestione del capitale.
Rilievo storico
Le compagnie italiane hanno gestito la transizione con interventi di rafforzamento patrimoniale e revisione delle politiche di investimento. Il numero di imprese effettivamente sottoposte al regime dell'art. 344-septies e' stato contenuto, segno di una preparazione complessivamente adeguata del mercato italiano all'entrata in vigore di Solvency II.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Compagnia danni con eccesso di titoli di Stato
Caso 2: Caso 2 — Revoca per assenza progressi
Domande frequenti