- I periti assicurativi iscritti nel ruolo versano alla CONSAP un contributo annuale fino a 100 euro per la gestione del ruolo.
- L'importo è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'Economia, sentita CONSAP, entro il 30 maggio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno.
- Il versamento avviene direttamente alla CONSAP entro il 31 luglio di ogni anno.
- Eventuali residui confluiscono nell'avanzo di amministrazione per il fabbisogno dell'esercizio successivo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 337 D.Lgs. 209/2005 — (Periti assicurativi)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento alla CONSAP di un contributo annuale, denominato contributo di gestione del ruolo dei periti assicurativi, nella misura massima di euro cento.
2. Il contributo di gestione è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la CONSAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo dei periti assicurativi. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della CONSAP.
3. Il contributo di cui al presente articolo viene versato direttamente alla CONSAP entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione della stessa CONSAP. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.
4. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata alla CONSAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all'articolo 335, comma 6.
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Commento
L'art. 337 disciplina il contributo annuale di gestione del ruolo dei periti assicurativi, dovuto dagli iscritti alla CONSAP che amministra il ruolo. Si tratta di una misura di autofinanziamento del sistema, in coerenza con il modello dei contributi di vigilanza degli artt. 335 e 336 per imprese e intermediari.
Misura massima
La norma fissa il tetto massimo a 100 euro per perito iscritto. L'importo riflette la natura strettamente amministrativa della funzione svolta dalla CONSAP: gestione dell'albo, verifica dei requisiti di permanenza, comunicazioni istituzionali. Non si tratta di un'attività di vigilanza piena come quella IVASS, e il contributo si attesta su livelli proporzionati al servizio reso.
Determinazione annuale
L'importo effettivo è fissato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la CONSAP, entro il 30 maggio di ogni anno. Il criterio di determinazione è la copertura finanziaria degli oneri di gestione del ruolo: il contributo deve garantire l'autosufficienza dell'attività amministrativa, senza generare utile a vantaggio della società concessionaria. Il decreto è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito CONSAP entro il 30 giugno.
Modalità e termine di versamento
Il versamento avviene direttamente alla CONSAP entro il 31 luglio di ogni anno. Il termine concentrato consente alla società di pianificare le entrate dell'esercizio e di programmare l'attività di gestione dell'albo. La modalità telematica diretta evita intermediazioni e riduce i costi di riscossione.
Gestione contabile dei residui
Il contributo è iscritto in una voce specifica del bilancio di previsione CONSAP. Eventuali residui confluiscono nell'avanzo di amministrazione e sono considerati nella programmazione del fabbisogno dell'esercizio successivo. Il meccanismo realizza un sistema circolare: le entrate eccedenti riducono il contributo dell'anno seguente, evitando accumuli ingiustificati a beneficio della società.
Conseguenze del mancato pagamento
L'attestazione del pagamento è comunicata alla CONSAP secondo modalità e termini del decreto annuale. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all'articolo successivo del Codice, che prevede di norma sanzioni amministrative e, nelle ipotesi di reiterazione, anche la cancellazione dal ruolo. La cancellazione equivale all'estromissione dalla professione e rappresenta sanzione di particolare gravità per il perito.
Cross-reference e contesto regolatorio
L'art. 337 si raccorda con l'art. 156 del Codice sul ruolo dei periti, con gli artt. 329-331 sulla disciplina sanzionatoria, con l'art. 330 sulla competenza CONSAP e con il regolamento ISVAP 11/2008 sulla professione peritale. Sul piano operativo il versamento è obbligo elementare ma sostanziale: integra la posizione di iscritto attivo nel ruolo e abilita allo svolgimento dell'attività peritale. Il decreto MEF annuale è atto regolamentare impugnabile davanti al TAR Lazio per vizi di legittimità, ma il contenzioso è raro per la modestia degli importi in gioco. La logica autofinanziaria è coerente con quella degli artt. 335 e 336, e con il modello comune di copertura dei costi del sistema di vigilanza assicurativa tramite contributi dei soggetti vigilati.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Versamento ordinario
Caso 2: Caso 2 — Mancato pagamento
Domande frequenti
Quanto vale al massimo il contributo?
100 euro per perito iscritto al ruolo; l'importo effettivo è determinato annualmente con decreto MEF, sentita CONSAP, entro il tetto massimo.
Entro quando va pagato?
Entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente alla CONSAP, secondo le modalità indicate nel decreto annuale di determinazione.
Cosa succede agli eventuali residui?
Confluiscono nell'avanzo di amministrazione CONSAP e sono considerati nella programmazione del fabbisogno dell'esercizio successivo, riducendo di fatto il contributo dell'anno seguente.
Vedi anche