In sintesi
- Le sanzioni disciplinari dell'art. 329 sono applicate dalla CONSAP nei confronti dei periti assicurativi iscritti nel ruolo.
- La CONSAP opera ai sensi della procedura dell'art. 331.
- La competenza riguarda esclusivamente persone fisiche iscritte e responsabili della violazione.
- La concentrazione presso CONSAP garantisce uniformità applicativa nel mercato peritale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 330 D.Lgs. 209/2005 — (Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((1. Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329 sono applicate dalla CONSAP ai sensi dell'articolo 331, nei confronti delle persone fisiche iscritte nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.)) ((45))
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 330 individua nella CONSAP l'autorità competente ad applicare le sanzioni disciplinari ai periti assicurativi iscritti nel ruolo. La norma chiarisce il riparto soggettivo di competenza: nessun altro ente pubblico o associazione di categoria può adottare provvedimenti disciplinari nei loro confronti.
Ruolo della CONSAP
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici è una società per azioni a capitale interamente pubblico, controllata dal Ministero dell'Economia. Gestisce il ruolo dei periti assicurativi, oltre al Fondo di garanzia per le vittime della strada e altre funzioni di rilevanza pubblica. Il legislatore le ha attribuito la potestà disciplinare per coerenza con la gestione del ruolo: chi tiene l'albo è anche chi ne presidia la qualità.
Limiti soggettivi
La competenza si esercita nei confronti delle persone fisiche iscritte nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione. Restano fuori le società peritali in quanto tali e i collaboratori non iscritti: per loro operano altri strumenti, dalla risoluzione contrattuale con le compagnie alla responsabilità civile o penale per fatti specifici.
Procedura richiamata
Il rinvio è alla procedura dell'art. 331, che disciplina contestazione, deduzioni difensive, audizione davanti al Collegio di garanzia e provvedimento finale. La struttura ricalca quella delle sanzioni amministrative IVASS sugli intermediari, con adeguamenti per la natura disciplinare della reazione.
Coerenza sistematica
La centralizzazione del potere sanzionatorio nella CONSAP evita frammentazioni territoriali o di categoria. Anche per i periti iscritti in più sezioni del ruolo opera un unico organo decisore, con vantaggi di uniformità interpretativa e di certezza del diritto. Il modello è coerente con il principio europeo della home country control adattato a una professione regolata su base nazionale.
Profili difensivi
Il provvedimento disciplinare è impugnabile davanti al TAR Lazio, in quanto la CONSAP esercita poteri pubblicistici sebbene sia una società di capitali. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato la natura di amministrazione aggiudicatrice della CONSAP per le funzioni delegate dal Codice, riconoscendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui provvedimenti disciplinari verso i periti.
Cross-reference e profili strutturali
L'art. 330 si raccorda con l'art. 156 del Codice sul ruolo dei periti, con la procedura dell'art. 331, con il regolamento IVASS 11/2008 e con la natura pubblicistica della CONSAP confermata dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato sez. IV, sent. n. 1287/2018 e successive). Sul piano organizzativo la concentrazione in CONSAP semplifica l'interlocuzione del perito con un unico ente per gestione del ruolo, formazione obbligatoria, contributo annuale ex art. 337 e procedimenti disciplinari. La differenza con gli ordini professionali classici sta nella natura di società per azioni dell'ente concessionario, che esercita poteri pubblici sotto vigilanza del MEF e con controllo giurisdizionale TAR Lazio.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — CONSAP competente in via esclusiva
Caso 2: Caso 2 — Società peritale fuori perimetro
Domande frequenti
Perché la CONSAP e non l'IVASS?
Perché la CONSAP gestisce il ruolo dei periti e il legislatore ha mantenuto unite gestione dell'albo e potestà disciplinare, lasciando all'IVASS la vigilanza sul mercato assicurativo nel suo complesso.
La CONSAP può sanzionare anche le società peritali?
No, l'art. 330 limita la competenza alle persone fisiche iscritte nel ruolo; per le società operano altri strumenti contrattuali e di responsabilità.
Quale procedura si applica?
Quella dell'art. 331, con contestazione, deduzioni difensive, audizione davanti al Collegio di garanzia e provvedimento finale impugnabile davanti al TAR Lazio.
Vedi anche