- Per sinistri esteri con veicolo non identificato o non assicurato, l’Organismo italiano informa il fondo di garanzia competente.
- Per veicolo non assicurato: informa il fondo dello Stato in cui staziona il veicolo e dello Stato del sinistro se diverso.
- Per veicolo non identificato o non assicurato di Stato terzo: informa il fondo dello Stato del sinistro.
- L’Organismo applica per quantificazione e responsabilità il diritto vigente nel luogo del sinistro.
- Dopo il pagamento ha diritto al rimborso dal fondo di garanzia competente.
Testo dell'articoloVigente
Art. 300 D.Lgs. 209/2005 — Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. 1. Nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa immediatamente: a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonché il Fondo di garanzia dello Stato membro in cui è accaduto il sinistro se diverso da quello ove staziona abitualmente il veicolo; b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. L'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove è avvenuto il sinistro.
3. 3. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia: a) al Fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione; b) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato; c) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.
Commento
L’articolo 300 disciplina le ipotesi più complesse di sinistro transfrontaliero: quando il veicolo che ha causato il danno è non identificato o non assicurato. L’Organismo di indennizzo italiano interviene per i residenti italiani, ma il riequilibrio finanziario coinvolge i fondi di garanzia nazionali secondo regole precise.
Lo schema dei flussi informativi
Ricevuta la richiesta di risarcimento, l’Organismo italiano deve informare immediatamente il fondo competente. Le combinazioni sono due: per veicolo non assicurato (lettera a), si informa sia il fondo dello Stato di stazionamento del veicolo (cioè dove dovrebbe esistere l’obbligo assicurativo) sia il fondo dello Stato in cui è avvenuto il sinistro, se diverso. Per veicolo non identificato o non assicurato proveniente da Stato terzo (lettera b), si informa il fondo dello Stato del sinistro.
Legge applicabile
Per la determinazione della responsabilità e per la quantificazione del danno, l’Organismo italiano applica le norme del diritto positivo vigente nello Stato in cui è avvenuto il sinistro. È il principio della lex loci damni, in linea con il Regolamento Roma II (864/2007/CE) e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Il danneggiato italiano non ha diritto al diritto italiano applicato extraterritorialmente: l’entità del danno segue le tabelle e i criteri del luogo del fatto.
Il diritto al rimborso
Dopo aver risarcito il danneggiato, l’Organismo italiano vanta diritto di rimborso verso il fondo di garanzia competente. Per il veicolo non assicurato, il rimborso è dovuto dal fondo dello Stato di stazionamento; per il veicolo non identificato o non assicurato di Stato terzo, dal fondo dello Stato del sinistro. Le modalità sono regolate dall’accordo internazionale tra organismi e fondi.
La logica del sistema
Il modello è quello della responsabilità territoriale: ogni Paese si fa carico delle conseguenze finanziarie dei sinistri causati da veicoli non assicurati che stazionano sul proprio territorio (perché è il Paese che dovrebbe vigilare sull’adempimento dell’obbligo assicurativo) o avvenuti sul proprio territorio (per veicoli non identificati). L’Organismo italiano funge da front-end per il danneggiato, ma il costo finale grava sul Paese competente. È un sistema di interrelazione finanziaria che riflette la cooperazione leale UE.
Tabelle nazionali del danno biologico
L’applicazione della lex loci damni significa che il danneggiato italiano vittima di sinistro all’estero riceve l’indennizzo secondo le tabelle del Paese del sinistro: in molti casi tabelle meno generose di quella italiana (Milano), in altri più favorevoli. La giurisprudenza italiana esclude l’applicazione di una doppia tabella o di criteri di favor: vale solo la legge del luogo, in coerenza con il regolamento Roma II. È un profilo che il danneggiato deve conoscere prima di valutare le strategie risarcitorie.
Sinistri in Stati terzi
Per i sinistri con veicoli stranieri provenienti da Stati extra-UE l’Organismo italiano applica il sistema della carta verde gestito da UCI. Le regole di indennizzo e di rivalsa seguono accordi internazionali specifici, di solito meno tutelanti rispetto al sistema UE. Il danneggiato in questi casi ha tutela più limitata e tempi di liquidazione potenzialmente più lunghi.
Casi pratici
Caso 1: Sinistro in Austria con veicolo non assicurato tedesco
Caso 2: Veicolo non identificato in Slovenia
Domande frequenti
Quale legge si applica al mio sinistro avvenuto in Spagna?
La legge spagnola, per quanto attiene alla determinazione della responsabilità e alla quantificazione del danno. È il principio della lex loci damni del Regolamento Roma II.
Chi paga davvero per i veicoli non assicurati esteri?
L’Organismo italiano anticipa, ma il rimborso è a carico del fondo di garanzia dello Stato di stazionamento del veicolo, secondo le regole dell’articolo 300, comma 3.
Se il veicolo è di un Paese extra-UE, come funziona?
Se il veicolo proviene da uno Stato terzo, il rimborso è dovuto dal fondo dello Stato membro dove è avvenuto il sinistro, in coerenza con il sistema della carta verde.
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