Art. 279 D.Lgs. 209/2005 – (Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all'IVASS a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l'IVASS di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo assicurativo.
2. In deroga al comma 1, la società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, non è soggetta alla procedura ad essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni strumentali essenziali per conto dell'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 277 e 278.
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In sintesi
Se la holding non è in AS/LCA, le controllate seguono le procedure ordinarie loro applicabili.
Comunicazione all'IVASS dei provvedimenti dell'autorità amministrativa/giudiziaria.
Le autorità informano l'IVASS di circostanze rilevanti per la vigilanza di gruppo.
Deroga: conversione in AS/LCA per controllate con funzioni strumentali essenziali.
Applicazione, in quanto compatibili, degli artt. 277 e 278.
Indice dei contenuti
L'art. 279 governa l'ipotesi "speculare" rispetto agli artt. 277-278: la holding è in bonis (cioè non sottoposta ad AS o LCA), ma una controllata del gruppo entra in crisi. La regola di base è la "normalità" - si applicano le procedure ordinarie della controllata - ma con eccezioni significative quando la controllata svolge funzioni strumentali essenziali.
Regola generale: procedure ordinarie
Il comma 1 stabilisce che, se la holding non è in AS/LCA, le controllate (art. 210-ter, comma 2) sono soggette alle procedure previste dalle norme loro applicabili: fallimento ex codice della crisi per società non assicurative, LCA dell'art. 245 ss. per le imprese assicurative, procedure speciali per banche o SIM del gruppo.
Flusso informativo verso IVASS
L'autorità amministrativa o giudiziaria che emette il provvedimento ne dà comunicazione a IVASS. Le autorità che vigilano sulle procedure informano IVASS di ogni circostanza rilevante ai fini della vigilanza di gruppo. Si crea così un canale di informazione cross-autoritario che consente a IVASS di monitorare l'evolversi della crisi e di intervenire tempestivamente se questa minaccia la stabilità del gruppo.
Eccezione: funzioni strumentali essenziali
Il comma 2 introduce una deroga importante: se la controllata svolge funzioni strumentali essenziali per la holding, non può essere assoggettata alla procedura ordinaria. Se la procedura ordinaria è già stata avviata, viene convertita in AS o LCA speciali. La regola tutela la continuità operativa del gruppo: la perdita di una controllata che svolge funzioni essenziali (es. piattaforma IT condivisa, gestione sinistri centralizzata, asset management) destabilizzerebbe la holding e le altre controllate.
Applicazione di artt. 277 e 278
Nel caso della deroga del comma 2, si applicano in quanto compatibili gli artt. 277 (AS di gruppo) e 278 (LCA di gruppo). Il "in quanto compatibili" è clausola di adattamento: occorre adeguare la disciplina di gruppo alla circostanza che la holding non è essa stessa in procedura.
Definizione di "funzioni strumentali essenziali"
Il legislatore non offre definizione tecnica. La valutazione è caso per caso e si baserà su criteri quali:
impatto sull'operatività delle altre società del gruppo;
tempi e costi di sostituibilità delle funzioni;
concentrazione di know-how e di sistemi informativi;
rilievo della funzione nei processi di gestione dei rischi del gruppo.
IVASS può emanare disposizioni attuative ex art. 274-undecies, lettera f), per chiarire i criteri di identificazione.
Coordinamento con la vigilanza di gruppo
L'art. 279 va letto nel framework della vigilanza di gruppo (artt. 215 ss. cod. ass.). La perdita di funzioni essenziali può configurare evento rilevante per i piani di risanamento e risoluzione del gruppo, oggetto di crescente attenzione regolamentare anche a livello eurounitario (recovery and resolution plans assicurativi).
Casi pratici
Caso 1: Tizio controllata IT del gruppo
Caso 2: Caio controllata immobiliare
Domande frequenti
Se la holding è in bonis, una controllata segue le procedure ordinarie?
Sì, di regola. Le controllate seguono le procedure previste dalla normativa loro applicabile: fallimento, LCA ordinaria, procedure speciali settoriali. L'unica eccezione riguarda controllate con funzioni strumentali essenziali.
Cosa sono le 'funzioni strumentali essenziali'?
Funzioni indispensabili per la continuità operativa della holding e delle altre controllate del gruppo: tipicamente piattaforme IT condivise, gestione sinistri centralizzata, asset management. La valutazione è caso per caso.
Cosa accade alla procedura già aperta se la controllata svolge funzioni essenziali?
Viene convertita in AS o LCA speciali ex artt. 277 e 278, applicabili in quanto compatibili. Si garantisce così la gestione coordinata e la tutela della continuità di gruppo.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 279 governa l'ipotesi "speculare" rispetto agli artt. 277-278: la holding è in bonis (cioè non sottoposta ad AS o LCA), ma una controllata del gruppo entra in crisi. La regola di base è la "normalità" - si applicano le procedure ordinarie della controllata - ma con eccezioni significative quando la controllata svolge funzioni strumentali essenziali.
Regola generale: procedure ordinarie
Il comma 1 stabilisce che, se la holding non è in AS/LCA, le controllate (art. 210-ter, comma 2) sono soggette alle procedure previste dalle norme loro applicabili: fallimento ex codice della crisi per società non assicurative, LCA dell'art. 245 ss. per le imprese assicurative, procedure speciali per banche o SIM del gruppo.
Flusso informativo verso IVASS
L'autorità amministrativa o giudiziaria che emette il provvedimento ne dà comunicazione a IVASS. Le autorità che vigilano sulle procedure informano IVASS di ogni circostanza rilevante ai fini della vigilanza di gruppo. Si crea così un canale di informazione cross-autoritario che consente a IVASS di monitorare l'evolversi della crisi e di intervenire tempestivamente se questa minaccia la stabilità del gruppo.
Eccezione: funzioni strumentali essenziali
Il comma 2 introduce una deroga importante: se la controllata svolge funzioni strumentali essenziali per la holding, non può essere assoggettata alla procedura ordinaria. Se la procedura ordinaria è già stata avviata, viene convertita in AS o LCA speciali. La regola tutela la continuità operativa del gruppo: la perdita di una controllata che svolge funzioni essenziali (es. piattaforma IT condivisa, gestione sinistri centralizzata, asset management) destabilizzerebbe la holding e le altre controllate.
Applicazione di artt. 277 e 278
Nel caso della deroga del comma 2, si applicano in quanto compatibili gli artt. 277 (AS di gruppo) e 278 (LCA di gruppo). Il "in quanto compatibili" è clausola di adattamento: occorre adeguare la disciplina di gruppo alla circostanza che la holding non è essa stessa in procedura.
Definizione di "funzioni strumentali essenziali"
Il legislatore non offre definizione tecnica. La valutazione è caso per caso e si baserà su criteri quali:
IVASS può emanare disposizioni attuative ex art. 274-undecies, lettera f), per chiarire i criteri di identificazione.
Coordinamento con la vigilanza di gruppo
L'art. 279 va letto nel framework della vigilanza di gruppo (artt. 215 ss. cod. ass.). La perdita di funzioni essenziali può configurare evento rilevante per i piani di risanamento e risoluzione del gruppo, oggetto di crescente attenzione regolamentare anche a livello eurounitario (recovery and resolution plans assicurativi).
Casi pratici
Caso 1: Tizio controllata IT del gruppo
Caso 2: Caio controllata immobiliare
Domande frequenti
Se la holding è in bonis, una controllata segue le procedure ordinarie?
Sì, di regola. Le controllate seguono le procedure previste dalla normativa loro applicabile: fallimento, LCA ordinaria, procedure speciali settoriali. L'unica eccezione riguarda controllate con funzioni strumentali essenziali.
Cosa sono le 'funzioni strumentali essenziali'?
Funzioni indispensabili per la continuità operativa della holding e delle altre controllate del gruppo: tipicamente piattaforme IT condivise, gestione sinistri centralizzata, asset management. La valutazione è caso per caso.
Cosa accade alla procedura già aperta se la controllata svolge funzioni essenziali?
Viene convertita in AS o LCA speciali ex artt. 277 e 278, applicabili in quanto compatibili. Si garantisce così la gestione coordinata e la tutela della continuità di gruppo.