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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Si applicano in via residuale le norme del capo IV del titolo XVI.
  • LCA attivabile anche per inadempienze IVASS di eccezionale gravità sul gruppo.
  • Relazione annuale dei commissari nel registro imprese, con dati sulle controllate.
  • Si applicano le norme dell'art. 275, commi 5 e 6 sui poteri di gruppo.
  • Azione revocatoria ex art. 166 codice della crisi verso le altre società del gruppo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 276 D.Lgs. 209/2005 — Liquidazione coatta amministrativa dell’ultima società controllante italiana

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, all'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo IV del presente titolo.

2. La liquidazione coatta amministrativa della società di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'articolo 245, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'IVASS siano di eccezionale gravità.

3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo controllate italiane, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'IVASS può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6.

5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza nei confronti delle altre società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2. L'azione può essere esperita per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi e dell'insolvenza chesiano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori . 45 56 60 64

Commento

L'art. 276 disciplina la liquidazione coatta amministrativa della società controllante italiana del gruppo assicurativo, configurando il "punto di non ritorno" della crisi del gruppo. La norma combina rinvio alla disciplina generale e specialità funzionali alla dimensione di gruppo.

Disciplina di rinvio

Il comma 1 rinvia al Capo IV del titolo XVI (artt. 245 ss.) salvo le specialità qui previste. La struttura ricalca quella dell'art. 275 per l'AS: tecnica regolatoria coerente per le due procedure concorsuali della holding.

Presupposto specifico

Il comma 2 aggiunge ai presupposti ordinari della LCA l'ipotesi delle inadempienze "di eccezionale gravità" alle istruzioni IVASS sull'attività di direzione e coordinamento. L'aggettivazione "eccezionale" segna il salto qualitativo rispetto all'AS: la LCA, procedura terminale, presuppone gravità tale da escludere ragionevoli prospettive di risanamento.

Trasparenza informativa annuale

Il comma 3 impone ai commissari liquidatori deposito annuale nel registro imprese di una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, arricchita da notizie sulle procedure delle controllate e su eventuali interventi a tutela degli assicurati. La relazione è accompagnata da rapporto del comitato di sorveglianza. IVASS può prescrivere ulteriori forme di pubblicità.

Estensione di poteri ex art. 275

Il comma 4 rinvia all'art. 275, commi 5 e 6, presumibilmente in materia di coordinamento con le controllate e di poteri di intervento sui loro organi (le specifiche di tali commi non sono esplicitate qui ma si leggono nell'art. 275). L'estensione assicura ai liquidatori della holding strumenti analoghi a quelli dei commissari straordinari.

Azione revocatoria sul gruppo

Il comma 5 abilita i commissari, accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, all'azione revocatoria ex art. 166 del codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019, cat 80 leggeinchiaro) verso le società del gruppo. L'azione copre gli atti del comma 1, lettere a), b) e c) compiuti nei cinque anni precedenti al provvedimento di LCA, e quelli del comma 2 nei termini ordinari dell'art. 166.

Strumento di recupero patrimoniale

La revocatoria di gruppo è strumento essenziale per ricostruire la massa attiva: i flussi infragruppo nei mesi precedenti la crisi possono aver depauperato la holding a vantaggio delle controllate, e l'azione mira a riportare quei valori nella massa a tutela dei creditori sociali — fra cui spiccano gli assicurati dell'eventuale controllata vita posta a sua volta in LCA.

Coordinamento giurisdizionale

L'art. 281 attribuisce competenza esclusiva al tribunale del centro degli interessi principali (COMI) della holding per l'azione revocatoria e per tutte le controversie fra società del gruppo. La concentrazione presso un unico tribunale evita sentenze contraddittorie e accelera la trattazione. La regola si combina con i criteri unionali di riconoscimento delle procedure transfrontaliere (Reg. UE 2015/848) per i gruppi con presenza in piu Stati membri.

Casi pratici

Caso 1: Tizio commissario revoca cessione infragruppo

Caso 2: Caio assicurato consulta relazione annuale

Domande frequenti

La LCA della holding richiede inadempienze peggiori dell'AS?

Sì. Il comma 2 esige inadempienze di 'eccezionale gravità' alle istruzioni IVASS sul gruppo, mentre per l'AS sono sufficienti 'gravi inadempienze' ex art. 275, comma 2, lettera a).

Cosa contiene la relazione annuale dei commissari?

Situazione contabile, andamento della liquidazione, notizie sulle procedure delle controllate e sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati. Il tutto accompagnato da rapporto del comitato di sorveglianza.

L'azione revocatoria del comma 5 si applica solo a holding insolventi?

Sì. Presuppone accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. È azione tipica di recupero patrimoniale verso atti infragruppo nei cinque anni precedenti la LCA.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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