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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Dopo il deposito dello stato passivo e fino all'esaurimento dei riparti, i creditori non comunicati possono chiedere l'insinuazione tardiva.
  • Si applicano gli artt. 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza per le forme di domanda e verifica.
  • Il creditore tardivo sopporta le spese del ritardo, salvo che il ritardo non sia a lui imputabile.
  • L'insinuazione tardiva concorre solo ai riparti successivi alla presentazione del ricorso, ex art. 260 comma 6.

Testo dell'articoloVigente

Art. 256 D.Lgs. 209/2005 — Insinuazioni tardive

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disposto dell'articolo 260, comma 5.

Commento

La ratio dell'istituto

L'art. 256 cod. ass. trasferisce nel sistema della liquidazione coatta delle imprese assicurative l'istituto generale dell'insinuazione tardiva, da sempre presente nelle procedure concorsuali (cfr. ex art. 101 l. fall., ora art. 208 CCII). La ratio e duplice: tutelare il creditore che, pur diligente, non sia stato raggiunto dalla comunicazione individuale ex art. 252 comma 1; mantenere la stabilita dello stato passivo definitivo evitando una sua continua riapertura.

Presupposti soggettivi e temporali

La domanda tardiva e proponibile dai creditori e dai titolari di diritti reali sui beni in possesso dell'impresa che (a) non abbiano ricevuto la comunicazione ex art. 252 comma 1 e (b) non risultino inclusi nello stato passivo. Il termine ultimo e l'esaurimento di tutti i riparti, fissato dalla norma per tutelare definitivamente la massa attiva. La forma e quella prevista dagli artt. 206-207 CCII, con ricorso al giudice delegato e verifica nei modi ordinari.

Spese del ritardo

Il comma 2 pone a carico del creditore tardivo le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo non sia a lui imputabile. La giurisprudenza di legittimita ha precisato che l'imputabilita va valutata in concreto: rileva ad esempio l'omessa comunicazione individuale dovuta, il difetto di pubblicita o la sopravvenuta scoperta del credito. La regola e coerente con l'art. 91 c.p.c. e con il principio di responsabilita per il danno cagionato dal ritardo.

Concorso ai riparti

La norma rinvia espressamente all'art. 260 comma 5 e, per richiamo implicito, al comma 6: l'insinuazione tardiva concorre soltanto ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso. La regola garantisce stabilita delle distribuzioni gia effettuate e tutela i creditori tempestivamente insinuati. L'istituto opera sino al riparto finale ex art. 261; oltre tale soglia il credito tardivo decade definitivamente dalla concorrenza alla massa.

Diritti reali e privilegi

L'art. 256 comprende espressamente nella sua portata anche i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell'impresa, non solo i creditori chirografari. La previsione tutela chi vanta diritti di proprieta, usufrutto, pegno o ipoteca su beni gestiti dalla compagnia in qualita di depositaria, mandataria o titolare fiduciaria. L'insinuazione tardiva del titolare di diritto reale conserva la priorita del titolo: ad esempio, l'ipoteca iscritta prima dell'apertura della procedura mantiene la sua collocazione anche se accertata tardivamente. Per i privilegi speciali ex art. 258 cod. ass. (riserve tecniche vita e danni) la tardivita non comporta retrocessione del rango, ma solo concorso ai riparti residui, coerentemente con il principio di salvaguardia degli interessi degli assicurati gia soddisfatti. La giurisprudenza in tema valorizza la differenza fra accertamento tardivo (che impatta solo sui riparti successivi) e graduazione del credito (che resta ancorata al titolo originario), garantendo coerenza nella ricostruzione della cascata di priorita anche in presenza di insinuazioni ritardate per causa non imputabile al creditore.

Casi pratici

Caso 1: Credito scoperto tardivamente

Caso 2: Spese a carico per ritardo imputabile

Domande frequenti

Entro quando si puo proporre l'insinuazione tardiva?

Dopo il deposito dello stato passivo e fino all'esaurimento di tutti i riparti. Oltre il riparto finale ex art. 261 il credito decade.

Quali spese deve sopportare il creditore tardivo?

Le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo non sia a lui imputabile (esempio: omessa comunicazione individuale dovuta dai commissari).

Il creditore tardivo concorre ai riparti gia eseguiti?

No. Per espresso rinvio all'art. 260 comma 6 concorre solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso, a tutela della stabilita delle distribuzioni gia effettuate.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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