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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Entro 60 giorni dalla nomina i commissari comunicano ai creditori le somme a credito secondo le scritture aziendali.
  • La comunicazione, fatta per posta raccomandata o via telematica, vale con riserva di eventuali contestazioni.
  • Per creditori irreperibili la comunicazione è effettuata mediante deposito presso la cancelleria del tribunale.
  • I creditori residenti in altri Stati UE sono informati secondo le forme rafforzate degli artt. 253 e 254.

Testo dell'articoloVigente

Art. 252 D.Lgs. 209/2005 — Accertamento del passivo

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.

2. La comunicazione è effettuata all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa. È onere del creditore interessato, in caso di variazione, informare senza indugio i commissari. Nei confronti dei creditori irreperibili, o per i quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa, la comunicazione è effettuata presso la cancelleria del tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi principali mediante inserimento nel fascicolo relativo al deposito dello stato passivo. In tal caso la comunicazione può essere redatta in un unico documento. 45 56 60 64

3. L'informazione iniziale ai creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica, comprese le pubbliche amministrazioni di tali Stati, avviene con le modalità indicate all'articolo 253.

4. L'IVASS può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo da parte di coloro che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 1.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi. Negli stessi termini e modalità i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto a presentare i loro reclami.

6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti. Con le stesse modalità e termini, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, inviano ai commissari copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo. I medesimi creditori segnalano, inoltre, se diversi dagli assicurati e dagli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, gli eventuali privilegi e i beni che li garantiscono.

7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente e non oltre i novanta giorni successivi, presentano all'IVASS l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicandone i diritti e l'ordine di prelazione, e l'elenco di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. È accordato ai creditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, incluse le pubbliche amministrazioni, lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori italiani.

8. Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i commissari depositano, dopo averne data comunicazione all'IVASS, nella cancelleria del tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi principali , a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi con l'indicazione delle somme riconosciute e di coloro ai quali è stato negato il riconoscimento delle pretese. 45 56 60 64

9. Successivamente i commissari, con le stesse modalità di cui al comma 1, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nel Bollettino.

10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato passivo diventa esecutivo.

Commento

Avvio del passivo

L'art. 252 disciplina la fase di apertura dell'accertamento del passivo nella liquidazione coatta amministrativa delle imprese assicurative. Il sistema si distingue da quello fallimentare per la maggiore proattività dei commissari, tenuti a comunicare di iniziativa le posizioni creditorie risultanti dalle scritture aziendali, invertendo l'onere di insinuazione tipico del concorso ordinario. La regola tutela in particolare gli assicurati, spesso non avvezzi alle dinamiche concorsuali.

Termine di 60 giorni

Il termine di sessanta giorni dalla nomina è ordinatorio ma fortemente vincolante nella prassi. Decorre dalla data di insediamento dei commissari, non da quella formale del decreto MISE. Entro questo termine i commissari devono comunicare a ciascun creditore le somme risultanti a credito secondo le scritture e i documenti dell'impresa. La tempistica concentrata facilita l'attivazione rapida del passivo e la successiva fase di verifica e ripartizione.

Modalità di comunicazione

Sono ammesse tre forme: consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento, trasmissione per via telematica. La consegna diretta è ipotesi residuale, tipica dei creditori interessati che si presentino spontaneamente. La raccomandata è il canale ordinario per persone fisiche, in particolare assicurati. La via telematica, oggi prevalente per le posizioni delle compagnie cedenti, dei riassicuratori e dei creditori istituzionali, sfrutta canali PEC o piattaforme dedicate IVASS.

Creditori irreperibili

Per i creditori irreperibili o per i quali non vi sia prova di ricezione, la comunicazione è effettuata presso la cancelleria del tribunale del centro degli interessi principali, mediante inserimento nel fascicolo relativo al deposito dello stato passivo. La regola, derivata dallo schema dell'art. 92 della vecchia legge fallimentare, garantisce la conoscibilità legale della posizione anche per i creditori non rintracciati, attivando il meccanismo della conoscenza presunta.

Creditori comunitari

Il comma 3 rinvia agli artt. 253 e 254 per la disciplina dell'informazione iniziale ai creditori residenti in altri Stati membri, comprese le pubbliche amministrazioni. Le forme rafforzate prevedono comunicazione individuale nella lingua dello Stato di residenza, contenuti minimi standardizzati, pubblicazione su Gazzette ufficiali UE quando necessario. La disciplina attua il principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva 2009/138/CE.

Riserva di contestazione

La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni. Il creditore può quindi contestare le somme indicate, chiedere rettifica, far valere ragioni di credito ulteriori. Il contraddittorio si svolge nelle forme degli articoli successivi del Codice e culmina nella formazione dello stato passivo, oggetto di approvazione IVASS e impugnabile davanti al giudice competente secondo le regole degli artt. 254 ss.

Coordinamento con il fondo di garanzia danneggiati

Per le imprese assicurative del ramo RC auto, l'accertamento del passivo si coordina con l'attivazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui agli artt. 285 ss. del Codice, gestito da Consap. I danneggiati da sinistri RC auto coperti dalla compagnia in liquidazione coatta possono rivalersi direttamente sul Fondo, che subentra nei loro diritti verso la massa secondo regole specifiche di surroga. Il meccanismo assicura tutela continua delle vittime di sinistri stradali anche in caso di crisi dell'assicuratore, mantenendo intatta la funzione sociale dell'assicurazione obbligatoria RC auto.

Casi pratici

Caso 1: Comunicazione PEC a riassicuratori

Caso 2: Assicurato irreperibile

Domande frequenti

Entro quando i commissari devono comunicare i crediti?

Entro 60 giorni dalla nomina, termine ordinatorio decorrente dall'insediamento. La comunicazione riporta le somme risultanti a credito secondo le scritture aziendali, con riserva di contestazione.

Come avviene la comunicazione?

Consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica. La PEC è oggi prevalente per creditori istituzionali e riassicuratori; la raccomandata per gli assicurati persone fisiche.

Cosa succede ai creditori irreperibili?

La comunicazione è effettuata mediante deposito presso la cancelleria del tribunale del centro degli interessi principali, garantendo la conoscenza legale anche dei creditori non rintracciati.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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