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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La liquidazione coatta produce effetti immediati sull'impresa, sui creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.
  • Si applicano le disposizioni della liquidazione coatta del codice della crisi compatibili con la disciplina speciale.
  • I contratti pendenti sono regolati secondo gli artt. 169 ss. CCII salvo deroghe per la specialità assicurativa.
  • I creditori concorsuali subiscono il blocco delle azioni esecutive individuali e devono insinuarsi al passivo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 249 D.Lgs. 209/2005 — Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta nei confronti dell'impresa non può essere promossa o proseguita alcuna azione né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi principali . 45 56 60 64

2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti previsti dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo codice . 45 56 60 64

Commento

Rinvio al codice della crisi

L'art. 249 disciplina gli effetti della liquidazione coatta su impresa, creditori e rapporti giuridici preesistenti mediante rinvio mobile alle norme del codice della crisi e dell'insolvenza, in quanto compatibili con la disciplina speciale assicurativa. Il rinvio segna la continuità tra disciplina settoriale e diritto comune della crisi, evitando duplicazioni e garantendo coerenza con l'evoluzione del codice della crisi del 2019 e successive modifiche.

Effetti sull'impresa

L'apertura della liquidazione coatta produce spossessamento dell'impresa, sostituita dai commissari liquidatori nella gestione del patrimonio. Cessano le funzioni degli organi sociali ex art. 245, c. 4. L'impresa conserva personalità giuridica fino alla cancellazione finale dal registro delle imprese, ma agisce esclusivamente attraverso i commissari nell'ambito dei poteri loro conferiti. Il patrimonio diventa massa attiva destinata alla soddisfazione dei creditori.

Effetti sui creditori

I creditori per titolo o causa anteriore al decreto di liquidazione coatta diventano creditori concorsuali. Subiscono il blocco delle azioni esecutive individuali ex art. 168 CCII richiamato, sono obbligati a insinuarsi al passivo secondo le regole degli artt. 252 ss., concorrono nella distribuzione dell'attivo secondo i criteri di priorità della specifica disciplina assicurativa. Particolare rilievo hanno i privilegi degli assicurati ex art. 258 e i fondi di garanzia ex art. 305.

Rapporti giuridici preesistenti

I contratti pendenti sono regolati dagli artt. 169 ss. CCII in quanto compatibili. I commissari liquidatori possono subentrare nei contratti utili alla liquidazione, recedere da quelli onerosi, sciogliersi da rapporti specifici secondo regole tipiche. Particolare disciplina speciale governa i contratti assicurativi in essere, che sono trasferiti ad altra compagnia o gestiti in run-off fino a naturale scadenza, secondo gli artt. 257-bis e 280 ss.

Coordinamento con il codice della crisi

Il rinvio mobile alle norme del CCII consente l'aggiornamento automatico della disciplina assicurativa con l'evoluzione del diritto comune della crisi, salvi gli adattamenti necessari. Il rinvio richiede valutazione caso per caso della compatibilità, considerando che la disciplina assicurativa privilegia gli assicurati e prevede meccanismi di tutela specifici come i fondi di garanzia, le ripartizioni preferenziali e la cessione del portafoglio. Il modello combina coerenza sistematica e specialità settoriale.

Tutela rafforzata degli assicurati vita

Per gli assicurati ramo vita il Codice prevede tutele rafforzate che derogano alle regole comuni del codice della crisi. Le riserve tecniche del ramo vita costituiscono patrimonio segregato a tutela esclusiva degli assicurati, ai sensi degli artt. 36-bis e 38 del Codice, e non possono essere aggredite da altri creditori. Il privilegio degli assicurati vita ex art. 258 si esercita sull'attivo a copertura delle riserve tecniche e prevale su qualsiasi altro credito. Il sistema attua il principio europeo di tutela rafforzata degli assicurati di lungo termine, tipico della disciplina Solvency II.

Casi pratici

Caso 1: Creditore commerciale e blocco esecuzioni

Caso 2: Contratto pendente con prestatore di servizi

Domande frequenti

Cosa succede agli organi sociali?

Cessano dalla data del decreto di liquidazione coatta, sostituiti dai commissari liquidatori. L'impresa conserva personalità giuridica fino alla cancellazione finale dal registro delle imprese.

I creditori possono ancora agire individualmente?

No. Subiscono il blocco delle azioni esecutive individuali ex art. 168 CCII e devono insinuarsi al passivo secondo le regole degli artt. 252 ss. del Codice.

Che fine fanno le polizze in essere?

Sono trasferite ad altra compagnia o gestite in run-off fino a naturale scadenza, secondo gli artt. 257-bis e 280 ss. del Codice. La continuità della copertura è obiettivo prioritario.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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