- Il MISE, su proposta IVASS, dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa per irregolarità o perdite di eccezionale gravità.
- La procedura comporta revoca dell'autorizzazione, cessazione degli organi sociali e nomina dei commissari liquidatori.
- Può essere proposta dagli organi amministrativi, dall'assemblea, dai commissari straordinari o liquidatori.
- L'apertura segna l'avvio della procedura concorsuale speciale, esclusa la liquidazione giudiziale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 245 D.Lgs. 209/2005 — Liquidazione coatta amministrativa
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, può disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può essere proposta dall'IVASS, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1.
3. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e la proposta dell'IVASS sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento.
4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi e di controllo, nonché di ogni altro organo dell'impresa che sia ancora in carica. Cessano altresì le funzioni dell'assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2.
5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'IVASS, che si avvale, qualora l'impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorità di vigilanza di tali Stati. I provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa di imprese italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati membri.
6. L'IVASS, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, può autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate.
7. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64
Commento
Procedura concorsuale speciale
La liquidazione coatta amministrativa è la procedura concorsuale tipica delle imprese di assicurazione, equivalente sostanziale del fallimento per le imprese non vigilate ma con elementi pubblicistici marcati. La regola esclude l'applicabilità della liquidazione giudiziale del codice della crisi, in coerenza con il principio di specialità dell'art. 238. Si tratta dello strumento più incisivo di gestione della crisi.
Presupposti rafforzati
I presupposti richiedono che irregolarità, violazioni di legge o perdite siano di eccezionale gravità. La maggior gravità rispetto all'amministrazione straordinaria ex art. 231 si traduce nell'irreversibilità della crisi e nell'inadeguatezza di misure conservative. In pratica si attiva quando il deficit del Solvency Capital Requirement è irrecuperabile, le riserve tecniche sono incapienti rispetto agli obblighi verso assicurati, le violazioni di legge sono talmente diffuse da escludere il risanamento.
Iniziativa procedimentale
La proposta IVASS è la via tipica ma il comma 2 ammette anche istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori. La pluralità di legittimati riflette la consapevolezza che la decisione può maturare in momenti diversi del ciclo di crisi: durante l'amministrazione straordinaria che si riveli infruttuosa, durante la liquidazione ordinaria che evidenzi insolvenza, su iniziativa autonoma degli organi sociali consapevoli dell'irreversibilità.
Effetti sul governo societario
Dalla data del decreto cessano le funzioni di tutti gli organi amministrativi, di controllo e dell'assemblea, salvo le eccezioni degli artt. 262, comma 1, e 263, comma 2, che mantengono limitate competenze per specifiche deliberazioni. La sostituzione integrale degli organi sociali con i commissari liquidatori realizza il modello dell'eterogestione concorsuale, finalizzata alla liquidazione ordinata del patrimonio nell'interesse della massa dei creditori.
Comunicazione e pubblicità
Decreto MISE e proposta IVASS sono comunicati dai commissari agli interessati che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento. La pubblicità segue le forme dell'art. 247: iscrizione nel registro delle imprese, pubblicazione nel Bollettino IVASS, comunicazioni individuali ai creditori. La concentrazione degli adempimenti pubblicitari in capo ai commissari assicura coordinamento e tempestività.
Cessione del portafoglio e continuità delle coperture
Obiettivo prioritario della liquidazione coatta è preservare la continuità delle coperture assicurative degli assicurati. I commissari liquidatori operano per cedere il portafoglio in essere ad altra compagnia disponibile a subentrare, secondo gli artt. 280 ss. del Codice. La cessione è autorizzata da IVASS e può riguardare singoli rami o l'intero portafoglio. Per il ramo vita, particolare attenzione è dedicata alla continuità delle prestazioni pensionistiche, dei rendimenti garantiti e delle riserve matematiche, che costituiscono il nucleo della tutela degli assicurati di lungo termine.
Casi pratici
Caso 1: Liquidazione coatta dopo amministrazione straordinaria
Caso 2: Apertura su iniziativa dell'assemblea
Domande frequenti
Quali sono i presupposti?
Irregolarità nell'amministrazione, violazioni di disposizioni legislative o perdite di eccezionale gravità. Il livello qualificato distingue la procedura dall'amministrazione straordinaria, che ha presupposti meno stringenti.
Chi può proporla?
Tipicamente IVASS. Su istanza motivata possono proporla anche organi amministrativi, assemblea straordinaria, commissari straordinari o liquidatori in corso di altra procedura.
Cosa succede agli organi sociali?
Cessano dalla data del decreto le funzioni di tutti gli organi amministrativi, di controllo e dell'assemblea, salvo limitate eccezioni degli artt. 262 e 263 per specifiche deliberazioni.
Vedi anche