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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La revoca dell'autorizzazione delle imprese di assicurazione di Stati terzi segue le regole dell'art. 242 con adattamenti.
  • L'efficacia è limitata alla succursale italiana, in coerenza con il principio di territorialità.
  • IVASS comunica la revoca all'autorità di vigilanza dello Stato d'origine e coordina la gestione della crisi.
  • La revoca apre la liquidazione coatta amministrativa della succursale italiana.

Testo dell'articoloVigente

Art. 243 D.Lgs. 209/2005 — Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. La revoca dell'autorizzazione, rilasciata all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo per l'attività della sede secondaria nel territorio della Repubblica, è disposta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 242.

2. La revoca è altresì disposta quando l'autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato nei confronti dell'impresa un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative nei rami vita o nei rami danni ovvero quando le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa medesima per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea hanno adottato analogo provvedimento per deficienze nella costituzione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo . Nei casi previsti dal presente comma la revoca è disposta per il complesso dei rami esercitati.

3. La revoca può altresì essere disposta quando le autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha sede legale hanno operato in violazione della condizione di parità e reciprocità di trattamento riservata alle imprese di assicurazione italiane ivi operanti, ovvero quando le medesime autorità hanno imposto restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti in Italia dall'impresa o hanno ostacolato il trasferimento dei capitali necessari all'impresa di assicurazione per il normale esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica.

4. L' IVASS può tuttavia consentire che l'impresa ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, la sede secondaria nel territorio della Repubblica quando il provvedimento di revoca è adottato per i motivi indicati al comma precedente. Il Ministro dello sviluppo economico , su proposta dell' IVASS , dispone inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina dei liquidatori non è iscritta nel registro delle imprese nel termine assegnato.

Commento

Estensione del regime ai Paesi terzi

L'art. 243 estende alle succursali italiane di imprese assicurative di Stati terzi la disciplina della revoca dell'autorizzazione prevista dall'art. 242, con i necessari adattamenti. La regola completa il quadro delineato dall'art. 239 per le procedure di crisi e garantisce parità di trattamento sostanziale tra succursali di imprese italiane, comunitarie ed extra UE.

Presupposti

I presupposti sono i medesimi dell'art. 242: gravi violazioni di legge o impossibilità di garantire la solvibilità. La valutazione è riferita alla succursale italiana e al patrimonio destinato all'attività in Italia, secondo le regole sulla rappresentanza obbligatoria e sui fondi di garanzia previsti dagli artt. 28 ss. del Codice. IVASS può valutare anche la situazione complessiva dell'impresa nello Stato d'origine, quando questa si rifletta sulla capacità della succursale italiana di onorare gli impegni.

Limitazione territoriale

L'efficacia della revoca è limitata alla succursale italiana e ai rapporti gestiti in Italia. La regola attua il principio di territorialità che caratterizza i rapporti con gli Stati non appartenenti all'UE, distinto dal mutuo riconoscimento dell'art. 232 per le imprese comunitarie. L'autorità dello Stato d'origine resta competente sul resto dell'attività dell'impresa.

Cooperazione internazionale

IVASS comunica la revoca all'autorità di vigilanza dello Stato d'origine secondo gli accordi di cooperazione esistenti e gli standard IAIS. La comunicazione facilita coordinamento delle misure, evita decisioni contraddittorie e tutela gli assicurati internazionali. In alcuni casi l'autorità estera può aver già adottato misure equivalenti nel proprio ordinamento, suggerendo soluzioni coordinate alla crisi.

Liquidazione della succursale

Alla revoca segue l'apertura della liquidazione coatta amministrativa della succursale italiana secondo gli artt. 245 ss. La procedura riguarda solo gli attivi e i passivi italiani, con tutela prioritaria degli assicurati residenti in Italia. L'eventuale residuo dopo la soddisfazione dei creditori italiani può essere rimesso all'autorità dello Stato d'origine secondo gli accordi di cooperazione.

Soggezione alla giurisdizione amministrativa italiana

Il provvedimento di revoca relativo a una succursale di impresa di Stato terzo è impugnabile davanti al giudice amministrativo italiano, con giurisdizione esclusiva del TAR Lazio per atti del MISE. La circostanza che l'impresa abbia sede legale all'estero non incide sulla giurisdizione italiana, che si fonda sulla natura del provvedimento e sull'autorità emanante. Gli amministratori esteri possono partecipare al procedimento amministrativo e processuale tramite il rappresentante legale della succursale italiana o difensori abilitati al patrocinio davanti ai TAR.

In casi rari di violazione di obblighi convenzionali specifici, il provvedimento può essere preceduto da consultazioni informali con l'autorità dello Stato d'origine, evitando attriti diplomatici e garantendo coerenza dell'azione di vigilanza nei rapporti bilaterali tra Stati.

Casi pratici

Caso 1: Revoca per succursale di compagnia USA

Caso 2: Coordinamento con FINMA svizzera

Domande frequenti

Le regole sulla revoca valgono anche per le imprese extra UE?

Sì. L'art. 243 estende la disciplina dell'art. 242 alle succursali italiane di imprese di Stati terzi, con efficacia limitata al territorio italiano.

L'autorità estera è coinvolta nella procedura?

IVASS comunica la revoca all'autorità di vigilanza dello Stato d'origine per coordinare le misure ed evitare decisioni contraddittorie, secondo accordi di cooperazione e standard IAIS.

Cosa succede agli assicurati italiani?

Sono prioritari nella distribuzione dell'attivo della succursale italiana, grazie ai fondi di garanzia e alla rappresentanza obbligatoria previsti dagli artt. 28 ss. del Codice.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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