Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 241 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa di assicurazione informa tempestivamente l' IVASS del verificarsi di una causa di scioglimento della società. L' IVASS , verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all'articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al presente comma.

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2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76. Qualora perdano i relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se l'assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei requisiti, l'IVASS propone al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

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3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile , ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e di attività a copertura previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono all' IVASS il bilancio annuale redatto secondo le disposizioni previste nel titolo VIII. L'impresa rimane soggetta alla vigilanza dell' IVASS sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245, se la procedura di liquidazione non si svolge con regolarità o con speditezza, l' IVASS , con provvedimento pubblicato sul Bollettino, può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei componenti degli organi di controllo. La sostituzione degli organi non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria.

In sintesi

  • L'impresa decaduta dall'autorizzazione procede alla liquidazione ordinaria secondo le regole codicistiche.
  • I liquidatori sono nominati dall'assemblea o, in mancanza, dal tribunale su richiesta IVASS.
  • La gestione liquidatoria è soggetta a vigilanza IVASS, che può emanare direttive e autorizzare operazioni rilevanti.
  • L'attività residua è limitata alla gestione e definizione dei contratti in essere e al pagamento dei creditori.
Indice dei contenuti

Natura della liquidazione ordinaria

La liquidazione ordinaria delle imprese assicurative segue le regole codicistiche degli artt. 2484 ss. c.c., con gli adattamenti necessari imposti dalla specialità del settore. È procedura di volontaria gestione conclusiva dell'attività, attivata dopo la decadenza dall'autorizzazione ex art. 240 o per autonoma deliberazione assembleare. Diversamente dalla liquidazione coatta amministrativa ex art. 245, mantiene il controllo gestorio in capo agli organi sociali.

Nomina dei liquidatori

I liquidatori sono nominati dall'assemblea straordinaria secondo le regole comuni dell'art. 2487 c.c. In caso di inerzia degli organi sociali, IVASS può chiedere al tribunale del luogo di sede legale la nomina giudiziale, secondo lo schema dell'art. 2487 c.c. ult. comma. La nomina giudiziale è strumento residuale ma rilevante quando la crisi gestionale rende difficile la convocazione assembleare.

Vigilanza IVASS

La liquidazione, pur essendo procedura ordinaria, resta soggetta alla vigilanza IVASS. L'autorità può emanare direttive vincolanti, autorizzare preventivamente operazioni rilevanti, richiedere informazioni periodiche e ispezionare l'attività dei liquidatori. La vigilanza tutela l'interesse degli assicurati e dei creditori a una gestione ordinata della fase conclusiva, evitando dispersione dell'attivo o trattamenti diseguali.

Attività residua

L'attività dell'impresa in liquidazione è limitata alla gestione e definizione dei contratti in essere, alla riscossione dei crediti, alla soddisfazione dei creditori e all'eventuale ripartizione dell'attivo residuo tra i soci. È vietata l'assunzione di nuovi rischi assicurativi. I premi residui possono essere riscossi per i contratti in corso fino alla loro naturale scadenza o all'eventuale trasferimento ad altra compagnia.

Esito e conversione

Se nel corso della liquidazione emergono insolvenza o gravi irregolarità, IVASS può proporre al MISE la conversione in liquidazione coatta amministrativa ex art. 245. La regola assicura che la procedura ordinaria non sia utilizzata in modo distorto per eludere gli effetti del regime concorsuale speciale. Conclusa la liquidazione, il bilancio finale è approvato dall'assemblea e l'impresa è cancellata dal registro delle imprese.

Tutela dei creditori commerciali

Nella liquidazione ordinaria, i creditori commerciali dell'impresa godono delle tutele comuni del diritto societario senza i privilegi rafforzati propri della liquidazione coatta. La concorrenza con i creditori per polizze in essere è regolata dalle clausole contrattuali e dalle riserve tecniche specifiche. In caso di emersione di insolvenza, la conversione in liquidazione coatta amministrativa attiva i privilegi degli assicurati ex art. 258 e i meccanismi dei fondi di garanzia, riequilibrando la posizione dei creditori più deboli del rapporto assicurativo.

La presenza di una buona organizzazione liquidatoria consente di realizzare l'attivo a valori migliori rispetto a una liquidazione coatta, evitando il vulnus reputazionale del concorso amministrativo. Per questo molte compagnie in difficoltà privilegiano la liquidazione ordinaria volontaria quando residuano margini di solvibilità.

Casi pratici

Caso 1: Liquidazione volontaria dopo cessione portafoglio

Caso 2: Conversione in liquidazione coatta

Domande frequenti

Chi nomina i liquidatori?

L'assemblea straordinaria secondo le regole comuni dell'art. 2487 c.c. In caso di inerzia degli organi sociali, IVASS può chiedere al tribunale la nomina giudiziale dei liquidatori.

L'impresa in liquidazione può stipulare nuove polizze?

No. L'attività è limitata alla gestione dei contratti in essere, alla riscossione dei crediti e al pagamento dei creditori. L'assunzione di nuovi rischi è vietata.

La liquidazione ordinaria può convertirsi in coatta?

Sì. Se emergono insolvenza o gravi irregolarità, IVASS può proporre al MISE la conversione in liquidazione coatta amministrativa ex art. 245.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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