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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Se la solvibilita dell'impresa continua a deteriorarsi, IVASS adotta le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti e dei riassicurati.
  • Le misure sono proporzionate al livello e alla durata del deterioramento.
  • L'intervento e residuale rispetto alle misure tipizzate degli artt. 222 e 222-bis.
  • Il principio guida e la protezione degli interessi assicurativi, non la mera reazione sanzionatoria.

Testo dell'articoloVigente

Art. 223-bis D.Lgs. 209/2005 — (Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((1. Fatti salvi gli articoli 222 e 222-bis, se la solvibilità dell'impresa continua a deteriorarsi, l'IVASS può adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di riassicurazione. Tali misure sono proporzionate e riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione))

Commento

Una clausola di intervento atipico

L'art. 223-bis cod. ass. e una norma di chiusura del regime degli interventi prudenziali. Fa salvi gli articoli 222 e 222-bis (violazione del SCR e del MCR) ma consente a IVASS, se la solvibilita continua a deteriorarsi nonostante o oltre i regimi tipizzati, di adottare tutte le misure necessarie a salvaguardare gli interessi dei contraenti e di tutelare il rispetto degli obblighi derivanti da contratti di riassicurazione. La formulazione atipica conferisce a IVASS un potere discrezionale ampio, modellato sul caso concreto e funzionale alla protezione dei creditori assicurativi.

Proporzionalita e gradualita

Il legislatore impone l'esplicita proporzionalita al livello e alla durata del deterioramento della solvibilita. Le misure non possono essere generiche: devono essere calibrate sull'effettiva gravita della situazione e sull'orizzonte temporale di esposizione. Il principio di proporzionalita, mutuato dall'art. 5 paragrafo 4 TUE e dall'art. 36 della direttiva Solvency II, e regola comune a tutto il sistema di vigilanza prudenziale: misure piu invasive richiedono presupposti di rischio piu intensi, secondo logica di scaling up degli interventi.

Spettro delle misure attivabili

Il catalogo delle misure non e tipizzato. La prassi di vigilanza, anche europea, individua misure quali: il divieto di assumere nuovi affari su singoli rami; la limitazione di operazioni infragruppo; l'imposizione di programmi di run-off su portafogli non profittevoli; la richiesta di rafforzamento patrimoniale al di la del minimo regolamentare; la sostituzione di esponenti aziendali secondo il regolamento IVASS 38/2018; la nomina di esperti indipendenti per la valutazione di portafogli specifici. L'art. 223-bis si affianca all'art. 188 cod. ass., che gia disciplina misure prudenziali atipiche.

Funzione preventiva rispetto all'amministrazione straordinaria

L'art. 223-bis svolge una funzione cuscinetto rispetto al regime risolutivo degli artt. 231 e ss. cod. ass. (amministrazione straordinaria e liquidazione coatta). L'obiettivo e evitare che il deterioramento prudenziale si traduca automaticamente in fallimento dell'impresa, attraverso interventi mirati che possano riportare la situazione di solvibilita sotto controllo. Le linee guida EIOPA sulla pianificazione di vigilanza preventiva (EIOPA-BoS-21-413 e successive) forniscono il framework di analisi delle situazioni di deterioramento e gli orientamenti per la calibrazione delle misure di intervento.

Profili sanzionatori e impugnabilita

Le misure ex art. 223-bis sono provvedimenti amministrativi puri, non sanzioni. Devono essere motivate ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990, con esplicita indicazione del livello e della durata del deterioramento e della proporzionalita della misura adottata. Sono impugnabili davanti al TAR Lazio ai sensi dell'art. 7 cod. proc. amm., con possibilita di sospensiva cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. Il sindacato giurisdizionale si concentra sulla congruita istruttoria, sulla motivazione tecnica e sul rispetto del principio di proporzionalita. La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto a IVASS un'ampia discrezionalita tecnica, sindacabile solo entro i limiti della manifesta irragionevolezza, dell'eccesso di potere e del difetto di istruttoria.

Casi pratici

Caso 1: Run-off di portafoglio non profittevole

Caso 2: Sostituzione di esponenti aziendali

Domande frequenti

Quando si attiva l'art. 223-bis?

Quando la solvibilita dell'impresa continua a deteriorarsi nonostante o oltre i regimi tipizzati degli artt. 222 e 222-bis.

Quali misure puo adottare IVASS?

Tutte le misure necessarie alla salvaguardia degli interessi dei contraenti e dei riassicurati. Il catalogo non e tipizzato; la prassi prevede divieto di nuovi affari, run-off, rafforzamento patrimoniale, sostituzione di esponenti.

Le misure devono essere proporzionate?

Si. La legge impone esplicita proporzionalita al livello e alla durata del deterioramento, in linea con l'art. 36 della direttiva Solvency II.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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