← Torna a Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Se l'ultima controllante italiana e a sua volta controllata da soggetto con sede in Stato terzo, IVASS applica al sottogruppo nazionale italiano le disposizioni di gruppo del codice.
  • IVASS valuta se applicare integralmente o parzialmente la disciplina di gruppo, tenendo conto dell'equivalenza della vigilanza dello Stato terzo.
  • La norma evita il vuoto di vigilanza prudenziale rispetto a controllanti extra-UE non soggette a Solvency II.
  • L'equivalenza del regime terzo va verificata nei termini degli artt. 220-quinquies e seguenti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 220-quater D.Lgs. 209/2005 — (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. Se l'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo l'ultima società controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo.

2. L'IVASS può stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, valutando anche se le società appartenenti al sottogruppo nazionale siano soggette da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane))

Commento

La protezione del perimetro italiano

L'art. 220-quater cod. ass. estende al caso di controllo extra-UE la logica del sottogruppo nazionale gia delineata dall'art. 220-bis. Se l'ultima controllante italiana e a sua volta controllata da impresa di assicurazione, riassicurazione, societa di partecipazione assicurativa o finanziaria mista con sede in uno Stato terzo, IVASS applica alle societa italiane le disposizioni sulla vigilanza di gruppo. E previsione difensiva: senza tale presidio, gruppi con vertice in giurisdizioni extra-UE potrebbero sottrarre il sottogruppo italiano a una vigilanza prudenziale equivalente a Solvency II.

La modulazione in base all'equivalenza

Il comma 2 attribuisce a IVASS la facolta di decidere se e quali disposizioni di gruppo non applicare al sottogruppo italiano, valutando in particolare se le societa del sottogruppo siano gia soggette nello Stato terzo a una disciplina di vigilanza di gruppo equivalente. La valutazione di equivalenza segue le regole degli artt. 220-quinquies, 220-sexies e 220-septies cod. ass. ed e fondata sull'analisi del regime prudenziale dello Stato terzo (capitale, governance, reporting, intervento di vigilanza).

Stati con equivalenza riconosciuta

La Commissione UE ha riconosciuto l'equivalenza piena del regime di vigilanza di Svizzera e Bermuda e l'equivalenza provvisoria per altri ordinamenti come Stati Uniti, Canada, Australia, Brasile, Messico e Giappone (con esclusioni). Per i sottogruppi italiani di gruppi con vertice in tali Stati, IVASS puo applicare il regime semplificato di cui all'art. 220-septies, evitando duplicazioni di vigilanza. Per gli altri Stati, si applica integralmente il regime italiano di gruppo.

Rapporto con i colleges di vigilanza

Anche in presenza di controllante extra-UE, IVASS coopera con le autorita di vigilanza dello Stato terzo e con le autorita UE che vigilano sulle altre componenti del gruppo. Le linee guida EIOPA sui memorandum of understanding (MoU) con autorita terze regolano lo scambio di informazioni, il rispetto della riservatezza professionale e l'effettivita della cooperazione. L'effettivita dello scambio informativo e condizione di valutazione dell'equivalenza ai sensi del regolamento delegato UE 35/2015.

Profili operativi e rapporti con le autorita estere

L'applicazione dell'art. 220-quater richiede la formalizzazione di MoU (memorandum of understanding) tra IVASS e le autorita di vigilanza dello Stato terzo coinvolto. EIOPA ha pubblicato linee guida sui contenuti minimi degli MoU (riservatezza, scambio di informazioni, accesso a dati sensibili, cooperazione in fase di crisi), che costituiscono parametro operativo della cooperazione cross-border. La scelta della modulazione della disciplina italiana sul sottogruppo discende anche dall'effettivita dello scambio informativo: dove l'autorita estera non garantisce flussi tempestivi e affidabili, IVASS tende ad applicare integralmente la disciplina di gruppo, anche se la valutazione di equivalenza formale e positiva, secondo logica di prudenza nella vigilanza.

Casi pratici

Caso 1: Sub-holding italiana di gruppo USA

Caso 2: Vertice in Stato non equivalente

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 220-quater?

Quando l'ultima controllante italiana e a sua volta controllata da impresa o societa di partecipazione con sede in uno Stato non UE.

IVASS puo escludere parti della disciplina di gruppo se lo Stato terzo ha vigilanza equivalente?

Si. Il comma 2 consente di non applicare singole disposizioni se la vigilanza dello Stato terzo e valutata equivalente ai sensi degli artt. 220-quinquies e ss.

Quali Stati sono riconosciuti equivalenti?

Svizzera e Bermuda godono di equivalenza piena, altri Stati (Stati Uniti, Canada, Giappone) di equivalenza provvisoria. La decisione e della Commissione UE.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.