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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli artt. 217-quater e 217-quinquies cessano di applicarsi se viene meno una delle condizioni dell'art. 217-bis.
  • Il venir meno della lett. a) consente all'autorita di gruppo di escludere la controllata dalla vigilanza di gruppo.
  • Per le lett. b), c), d), la capogruppo ha la responsabilita di ripristinare le condizioni entro un termine adeguato.
  • La fine delle deroghe riporta la controllata nel regime ordinario di vigilanza individuale piena.

Testo dell'articoloVigente

Art. 217-sexies D.Lgs. 209/2005 — (Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l’impresa controllata)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. Le disposizioni, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies cessano di essere applicabili quando: a) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera a), non è più soddisfatta; b) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera b), non è più soddisfatta e l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante non ne ripristina l'osservanza entro un termine adeguato; c) le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere c) e d), non sono più soddisfatte.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), se l'autorità di vigilanza del gruppo decide, previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, di non includere più l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata nella vigilanza sul gruppo, ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza interessata e l'ultima impresa controllante.

3. Ai fini dell'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante ha la responsabilità di assicurare che le condizioni siano soddisfatte su base continuativa. In caso di inosservanza, l'impresa controllante informa immediatamente l'autorità di vigilanza sul gruppo e l'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata interessata. L'impresa controllante presenta un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.

4. Fatto salvo il comma 3, l'autorità di vigilanza sul gruppo verifica con cadenza almeno annuale che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), continuino ad essere soddisfatte. L'autorità di vigilanza sul gruppo procede a tale verifica, anche su richiesta dell'autorità di vigilanza interessata, quando quest'ultima abbia serie riserve in merito al rispetto continuativo di tali condizioni. Se la verifica evidenzia carenze nell'osservanza di tali condizioni, l'autorità di vigilanza sul gruppo impone all'impresa controllante di presentare un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.

5. Se l'autorità di vigilanza sul gruppo ritiene, previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, che il piano di cui ai commi 3 e 4 è inadeguato o non è stato attuato entro i termini concordati, conclude che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), non sono più soddisfatte e ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza interessata.

6. Il regime di vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata del rischio, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, si applica nuovamente se l'impresa controllante presenta una nuova domanda e ottiene l'autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 217-ter))

Commento

Il meccanismo di disattivazione del regime CRSM

L'art. 217-sexies cod. ass. e' la clausola di salvaguardia del regime CRSM. Stabilisce che le disposizioni speciali degli artt. 217-quater (calcolo SCR) e 217-quinquies (inosservanza requisiti) cessano di essere applicabili quando viene meno anche una sola delle quattro condizioni dell'art. 217-bis. La struttura riflette la natura del regime: l'alleggerimento prudenziale concesso e' giustificato solo dalla persistenza di tutte le condizioni sostanziali. La perdita di una sola condizione fa cadere l'intera architettura derogatoria.

Le tre ipotesi di disattivazione

Il comma 1 distingue tre ipotesi. Lett. a): venir meno della condizione lett. a) dell'art. 217-bis (inclusione della controllata nella vigilanza di gruppo). Lett. b): venir meno della condizione lett. b) (copertura del risk management della capogruppo) senza che la capogruppo ne ripristini l'osservanza entro un termine adeguato. Lett. c): venir meno delle condizioni lett. c) e d) (pareri favorevoli su ORSA e reporting centralizzati). La differenza di trattamento tra le ipotesi riflette la diversa natura delle condizioni: alcune sono strutturali (lett. a), altre rimediabili dalla capogruppo (lett. b).

L'opzione di esclusione dalla vigilanza di gruppo

Il comma 2 prevede una conseguenza specifica per il caso della lett. a). Se l'autorita di vigilanza del gruppo decide, previa consultazione del college, di non includere piu la controllata nella vigilanza di gruppo, ne informa immediatamente l'autorita di vigilanza interessata e l'ultima impresa controllante. E' opzione che produce effetti significativi: la controllata esce dal perimetro consolidato sia ai fini del regime CRSM, sia ai fini del calcolo della solvibilita di gruppo, e rientra integralmente nella vigilanza individuale dell'autorita ospitante.

La responsabilita della capogruppo

Il comma 3 attribuisce alla capogruppo la responsabilita di assicurare che le condizioni delle lett. b), c) e d) siano soddisfatte e ripristinate in caso di venir meno. E' coerente con la logica complessiva del CRSM: il regime di favore presuppone la centralizzazione effettiva dei presidi di rischio e dei processi prudenziali nella capogruppo. Se questi presidi si attenuano, la responsabilita primaria di ripristino e' della capogruppo, che ha beneficiato della centralizzazione. Il regolamento IVASS sul sistema di governo e le linee guida EIOPA sui colleges of supervisors forniscono il quadro operativo per la verifica delle condizioni e la gestione delle transizioni in uscita dal regime CRSM.

Profili applicativi: la transizione fuori dal CRSM

La fine delle deroghe CRSM e' transizione tecnicamente complessa. La controllata deve riprendere la gestione individuale piena del calcolo SCR, ripristinare i meccanismi di reporting prudenziale autonomo, riattivare le procedure di gestione dell'inosservanza dei requisiti. Le linee guida EIOPA-BoS-14/180 prevedono un periodo transitorio di norma non superiore a sei mesi per consentire l'allineamento operativo, durante il quale l'autorita di vigilanza individuale può graduare l'applicazione delle disposizioni ordinarie. La capogruppo e' tenuta a fornire collaborazione tecnica per la transizione, fornendo dati storici, parametri del modello, documentazione delle procedure centralizzate. La trasparenza verso il mercato (SFCR) impone disclosure della cessazione del regime CRSM nell'esercizio successivo.

Casi pratici

Caso 1: Esclusione dalla vigilanza di gruppo

Caso 2: Mancato ripristino di copertura risk management

Domande frequenti

Quando cessano le deroghe del regime CRSM?

Quando viene meno anche una sola delle quattro condizioni dell'art. 217-bis. La struttura del regime e' integrale: la perdita di una sola condizione fa cadere tutte le deroghe.

L'autorita di gruppo puo' escludere la controllata dalla vigilanza di gruppo?

Si, se viene meno la condizione lett. a) dell'art. 217-bis, previa consultazione del college. La controllata esce dal perimetro consolidato e rientra nella vigilanza individuale piena.

Chi e' responsabile di ripristinare le condizioni perse?

La capogruppo, ex comma 3. E' coerente con la logica del CRSM: il regime di favore presuppone la centralizzazione effettiva, la cui manutenzione spetta alla capogruppo che ne beneficia.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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