- In caso di inosservanza del SCR della controllata CRSM, l'autorita locale trasmette al college il piano di risanamento.
- Il piano deve ripristinare i fondi propri o ridurre il profilo di rischio entro sei mesi dal rilevamento.
- Il college si adopera per accordo sull'approvazione entro quattro mesi dal rilevamento.
- In mancanza di accordo, l'autorita locale decide tenendo conto del parere del college e può rinviare a EIOPA.
Testo dell'articoloVigente
Art. 217-quinquies D.Lgs. 209/2005 — (Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. In caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo l'articolo 222, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di risanamento presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili o ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
2. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta dell'autorità di vigilanza in merito all'approvazione del piano di risanamento entro quattro mesi dalla data in cui è stata rilevata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. In mancanza di tale accordo, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata decide se approvare il piano di risanamento, tenendo in debita considerazione i pareri e le riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.
3. Se l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata individua, a norma dell'articolo 220-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie, informa tempestivamente il collegio delle autorità di vigilanza in merito alle misure da adottare. Se non ricorre una situazione di emergenza, tali misure sono discusse dal collegio delle autorità di vigilanza. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulle misure proposte da adottare entro un mese dalla notifica. In mancanza di tale accordo, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata decide se approvare le misure proposte, tenendo in debito conto i pareri e le riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.
4. In caso d'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo e fatto salvo l'articolo 222-bis, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di finanziamento a breve termine presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro tre mesi dalla data in cui è stata rilevata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo. Il collegio delle autorità di vigilanza è altresì informato circa le eventuali misure adottate per garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo a livello di impresa controllata.
5. 5. L'Autorità di vigilanza sull'impresa controllata e l'autorità di vigilanza sul gruppo possono rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 in caso di disaccordo: a) sull'approvazione del piano di risanamento, anche in relazione ad un'eventuale estensione del periodo ammesso per il risanamento, entro il periodo di quattro mesi di cui al comma 2; o b) sull'approvazione delle misure proposte entro il periodo di un mese di cui al comma 3.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 l'AEAP assume la decisione entro un mese da tale rinvio.
7. 7. La questione non è rinviata all'AEAP: a) dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o di un mese di cui ai commi 2 e 3; b) dopo il raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio ai sensi dei commi 2 o 3; c) nelle situazioni di emergenza di cui al comma 3.
8. Il periodo di quattro mesi e di un mese di cui ai commi 2 e 3 sono considerati periodi di conciliazione ai sensi dell' articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 . L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione e riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La decisione è pienamente motivata ed è trasmessa all'impresa controllata e al collegio delle autorità di vigilanza))
Commento
La gestione collegiale dell'inosservanza SCR
L'art. 217-quinquies cod. ass. disciplina la situazione critica di inosservanza del SCR della controllata in regime CRSM. La norma riflette la logica del regime: anche la gestione delle crisi della controllata si svolge in cornice collegiale, attraverso il college of supervisors. Si differenzia significativamente dal regime ordinario, in cui l'autorita individuale agirebbe in autonomia ex art. 222 cod. ass. La giustificazione e' nella coerenza dell'impianto CRSM: la capogruppo si e' assunta la responsabilita prudenziale, quindi anche la gestione della crisi deve coinvolgerla.
La fase del piano di risanamento
Il comma 1 fissa la prima tappa: l'autorita di vigilanza che ha autorizzato la controllata, in caso di inosservanza del SCR, trasmette senza indugio al college il piano di risanamento presentato dalla controllata. Il piano deve ripristinare il livello di fondi propri ammissibili o ridurre il profilo di rischio entro sei mesi dal rilevamento dell'inosservanza, per garantire il rispetto del SCR. La trasmissione al college non sospende le competenze dell'autorita locale, che resta titolare del potere di approvazione finale.
La ricerca dell'accordo nel college
Il comma 2 prevede che il college si adoperi per pervenire a un accordo sulla proposta di approvazione del piano entro quattro mesi dal rilevamento dell'inosservanza. La compressione dei tempi (quattro mesi su sei totali) e' funzionale a lasciare due mesi residui per l'effettiva esecuzione delle misure correttive. L'accordo del college conferisce al piano legittimazione collegiale, importante per la sua attuazione nei diversi Stati membri in cui opera il gruppo, e per il coordinamento con eventuali misure di intervento sulla capogruppo ex art. 222-bis.
La decisione in assenza di accordo
In mancanza di accordo, l'autorita locale che ha autorizzato la controllata decide se approvare il piano, tenendo in debita considerazione i pareri e le riserve espresse dagli altri membri del college. La conservazione del potere decisionale in capo all'autorita locale e' principio fondamentale del riparto di competenze Solvency II: anche in regime CRSM, la responsabilita ultima sulla solvibilita della controllata resta dell'autorita di autorizzazione. Resta il rinvio a EIOPA ex art. 19 regolamento UE 1094/2010 quale ultimo strumento di mediazione vincolante in caso di disaccordo persistente, allineato agli analoghi meccanismi degli artt. 217-ter e 217-quater.
Profili applicativi e coordinamento con la capogruppo
Nella prassi del CRSM, l'inosservanza del SCR della controllata e' raramente fenomeno isolato: spesso riflette tensioni del consolidato o difficolta della capogruppo. Per questo il piano di risanamento e' frequentemente coordinato con misure a livello di gruppo: aumenti di capitale della capogruppo, riallocazione di fondi propri tra controllate, ridefinizione delle riassicurazioni interne. Le linee guida EIOPA-BoS-14/180 raccomandano l'integrazione del piano con la pianificazione strategica di gruppo, anche su orizzonte pluriennale. La gestione efficace della crisi presuppone fiducia tra autorita di vigilanza individuale e di gruppo, oltre a un dialogo costante con la capogruppo, presupposto strutturale del regime CRSM.
Casi pratici
Caso 1: Piano di risanamento approvato collegialmente
Caso 2: Disaccordo e decisione dell'autorita locale
Domande frequenti
Quanto tempo ha la controllata per ripristinare il SCR?
Sei mesi dal rilevamento dell'inosservanza. Il piano di risanamento deve prevedere ripristino dei fondi propri ammissibili o riduzione del profilo di rischio entro tale termine.
Quanto tempo ha il college per approvare il piano?
Quattro mesi dal rilevamento dell'inosservanza per pervenire ad accordo sulla proposta. Restano due mesi per l'esecuzione effettiva delle misure correttive.
Cosa accade in assenza di accordo nel college?
L'autorita locale che ha autorizzato la controllata decide tenendo conto del parere del college, con possibilita di rinvio a EIOPA ex art. 19 regolamento 1094/2010 per mediazione vincolante.
Vedi anche