- La richiesta di autorizzazione CRSM si presenta all'autorita di vigilanza che ha autorizzato la controllata.
- Le autorita interessate cooperano nel college per decidere congiuntamente entro tre mesi dalla domanda completa.
- In caso di disaccordo, qualunque autorita può rinviare la questione a EIOPA ex art. 19 reg. UE 1094/2010.
- La decisione e' adottata dall'autorita di vigilanza del gruppo dopo eventuale mediazione EIOPA, ed e' vincolante.
Testo dell'articoloVigente
Art. 217-ter D.Lgs. 209/2005 — Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. La richiesta di autorizzazione all'applicazione della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi è presentata all'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autorità informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.
2. Le autorità di vigilanza interessate collaborano nell'ambito del collegio sulla base di una piena cooperazione al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione, stabilendo altresì a quali altri termini eventualmente subordinarla. Esse si adoperano al massimo per pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte di tutte le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.
3. Se, nel termine di tre mesi di cui al comma 2, una qualunque delle autorità di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 , l'autorità di vigilanza sul gruppo posticipa la propria decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP a norma dell' articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP.
4. La decisione di cui al comma 3, adottata dall'AEAP entro un mese, è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La questione non può essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. L'autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 del presente articolo conformemente all' articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 . Il periodo di tre mesi è considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento.
5. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata trasmette all'impresa richiedente la decisione. La decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.
6. 6. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro il termine di tre mesi di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza sul gruppo decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione: a) eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate; b) eventuali riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio.
7. La decisione di cui al comma 6 contiene la motivazione di ogni eventuale scostamento significativo dalle riserve espresse dalle altre autorità di vigilanza interessate. La decisione è trasmessa all'impresa richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano.
Commento
La procedura collegiale del CRSM
L'art. 217-ter cod. ass. disciplina la procedura di autorizzazione all'applicazione del regime di gestione centralizzata del rischio (CRSM) introdotto dall'art. 217-bis. La struttura del procedimento riflette la natura intrinsecamente cross-border dell'istituto: il CRSM produce effetti che coinvolgono almeno due autorita di vigilanza, quella della controllata e quella della capogruppo. Per questo il legislatore unionale e nazionale hanno costruito una procedura collegiale, all'interno del college of supervisors istituito ex art. 207-bis.
L'iter procedurale ordinario
Il comma 1 individua il punto di accesso: la domanda si presenta all'autorita di vigilanza che ha autorizzato la controllata interessata. Questa autorita informa immediatamente gli altri membri del college e trasmette loro la domanda completa. Il comma 2 fissa la cornice della decisione: le autorita cooperano nel college sulla base di piena cooperazione e si adoperano al massimo per pervenire a una decisione congiunta entro tre mesi dalla ricezione della domanda completa da parte di tutte le autorita. La decisione congiunta e' lo strumento privilegiato perche rappresenta l'esito di consenso collegiale.
Il meccanismo di mediazione EIOPA
Il comma 3 introduce la valvola di sicurezza per i casi di disaccordo. Qualunque autorita di vigilanza interessata, entro i tre mesi, può rinviare la questione a EIOPA conformemente all'art. 19 del regolamento UE 1094/2010. Il rinvio sospende la decisione dell'autorita di vigilanza del gruppo. EIOPA può adottare una decisione vincolante che impone alle autorita nazionali l'adozione di una determinata soluzione. E' il meccanismo di binding mediation che assicura l'omogeneita applicativa della direttiva Solvency II e previene comportamenti di vigilanza divergenti tra Stati membri.
L'effetto della decisione finale
La decisione adottata dall'autorita di vigilanza del gruppo, una volta esauriti i tempi della cooperazione e dell'eventuale mediazione EIOPA, e' vincolante per tutte le autorita interessate. Riconosce o nega l'applicazione del regime CRSM, eventualmente subordinandolo a condizioni specifiche. La decisione e' notificata al gruppo e attiva l'applicazione degli artt. 217-quater (calcolo SCR) e 217-quinquies (inosservanza dei requisiti). Le decisioni successive di modifica o revoca seguono procedura analoga. Il provvedimento e' impugnabile davanti al giudice nazionale dell'autorita che lo ha adottato, secondo il riparto giurisdizionale ordinario.
Profili applicativi: la cooperazione collegiale
La procedura di autorizzazione CRSM e' uno dei principali test del funzionamento dei colleges of supervisors. EIOPA ha emanato linee guida specifiche (EIOPA-BoS-14/146) sul funzionamento dei colleges e sull'adozione di decisioni congiunte. La prassi mostra che la cooperazione collegiale funziona meglio quando le autorita hanno relazioni operative consolidate, formati standardizzati per la presentazione delle domande, processi predefiniti di valutazione. La sospensione del termine in caso di richiesta di informazioni supplementari, prevista dalle linee guida, e' strumento di tutela della qualita decisionale. La mediazione EIOPA, pur prevista, e' attivata raramente: la sua mera possibilita incentiva il raggiungimento di accordi consensuali nel college.
Casi pratici
Caso 1: Autorizzazione CRSM concessa con decisione congiunta
Caso 2: Mediazione EIOPA per disaccordo
Domande frequenti
A chi va presentata la domanda di autorizzazione CRSM?
All'autorita di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata interessata. Questa autorita informa il college of supervisors e trasmette la domanda completa agli altri membri.
Qual e' il termine per la decisione?
Tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte di tutte le autorita. Le autorita devono adoperarsi al massimo per pervenire a una decisione congiunta.
Cosa accade se le autorita non sono d'accordo?
Qualunque autorita puo' rinviare la questione a EIOPA ex art. 19 del regolamento UE 1094/2010 per mediazione vincolante. La decisione finale spetta poi all'autorita di vigilanza del gruppo.
Vedi anche