- L'autorizzazione del modello interno di gruppo richiede decisione congiunta tra IVASS e le altre autorita interessate.
- Il termine per la decisione congiunta e di sei mesi dalla ricezione della domanda completa.
- In caso di disaccordo, qualunque autorita puo rinviare la questione all'AEAP ex art. 19 reg. 1094/2010.
- La decisione AEAP, vincolante, sostituisce quelle nazionali in caso di mancato accordo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 207-octies D.Lgs. 209/2005 — Cooperazione per l’autorizzazione del modello interno di gruppo
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, e le sue imprese partecipate o controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una società di partecipazione assicurativa, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, abbiano presentato la domanda per ottenere l'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo sulla base di un modello interno, l'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, e le autorità di vigilanza interessate collaborano al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta, prevedendo altresì eventuali termini e condizioni a cui subordinare la stessa.
2. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno, di cui al comma 1, è presentata all'IVASS che informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza , inclusa l'AEAP, e trasmette loro tempestivamente la domanda completa, comprensiva della documentazione presentata. L'IVASS può chiedere l'assistenza tecnica all'AEAP per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all' articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1094/2010 .
3. L'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate si adoperano per pervenire ad una decisione congiunta sulla domanda entro sei mesi dalla ricezione della domanda completa da parte dell'IVASS.
4. Se nel termine di sei mesi di cui al comma 3, una qualunque delle autorità di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 , l'IVASS differisce la sua decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP.
5. La decisione di cui al comma 4, adottata dall'AEAP entro un mese, è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La questione non può essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del termine di sei mesi o dopo che è stata adottata una decisione congiunta. L'IVASS decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione conformemente all' articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 . Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di sei mesi è considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento.
6. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 3, l'IVASS trasmette al richiedente un documento contenente le motivazioni complete.
7. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro il termine di sei mesi di cui al comma 3, l'IVASS decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate espressi nel termine di sei mesi. L'IVASS trasmette un documento contenente la decisione pienamente motivata al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano.
8. 8. Nell'ipotesi in cui una delle autorità di vigilanza interessate ritenga che il profilo di rischio di un'impresa di assicurazione o riassicurazione soggetta alla sua vigilanza si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al modello interno approvato a livello di gruppo e fino a quando l'impresa non affronti adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può, nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di: a) imporre una maggiorazione di capitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa di assicurazione o di riassicurazione risultante dall'applicazione del predetto modello interno; b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di capitale di cui alla lettera a) risulti inappropriata, imporre all'impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard in conformità alle previsioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezioni I e II.
9. Secondo quanto previsto dall'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a) e c), l'autorità di vigilanza può imporre una maggiorazione del capitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa di assicurazione o riassicurazione risultante dall'applicazione della formula standard. L'autorità di vigilanza comunica le ragioni delle eventuali decisioni, adottate ai sensi del presente comma e del comma 10, sia all'impresa di assicurazione o riassicurazione, sia agli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza.
10. L'IVASS, quando non è Autorità di vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 1, collabora con l'Autorità di vigilanza sul gruppo con sede in altro Stato membro al fine di procedere all'autorizzazione del modello interno di gruppo. In ogni caso l'IVASS può avvalersi del potere di imporre una maggiorazione di capitale quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 8 e 9.
Commento
Il modello interno come strumento di calcolo del capitale
L'art. 207-octies cod. ass. disciplina una delle procedure piu delicate della vigilanza Solvency II: l'autorizzazione del modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita di gruppo consolidato. Il modello interno e alternativa alla formula standard prevista dagli atti delegati UE 2015/35 e consente all'impresa di usare metodologie proprietarie di misurazione del rischio, calibrate sulla propria struttura di portafoglio. La sua approvazione e prerogativa congiunta delle autorita interessate.
Il procedimento congiunto
Il comma 1 ancora la fattispecie alla domanda presentata dall'ultima societa controllante italiana e dalle sue imprese partecipate o controllate. La domanda di autorizzazione mira a calcolare il SCR di gruppo consolidato e il SCR delle singole imprese del gruppo sulla base del modello interno. IVASS, come autorita di vigilanza sul gruppo, e le altre autorita interessate collaborano per decidere se concedere o meno l'autorizzazione, eventualmente subordinandola a termini e condizioni.
Tempi e assistenza tecnica AEAP
Il comma 2 disciplina la fase istruttoria: IVASS riceve la domanda, informa i membri del Collegio inclusa AEAP e trasmette tempestivamente la documentazione completa. Puo chiedere assistenza tecnica all'AEAP ex art. 8, par. 1, lett. b) reg. UE 1094/2010. Il comma 3 fissa il termine: sei mesi dalla ricezione della domanda completa per pervenire a decisione congiunta. La completezza della domanda e prerequisito procedurale rigoroso, dato il complesso dossier tecnico-attuariale che accompagna i modelli interni Solvency II.
La binding mediation AEAP
I commi 4 e 5 disegnano il binario di mediazione vincolante. Se nei sei mesi una qualunque autorita rinvia la questione all'AEAP ex art. 19 reg. 1094/2010, IVASS differisce la decisione in attesa di quella AEAP. L'AEAP decide entro un mese e la decisione e riconosciuta come determinante e applicata dalle autorita interessate. Dopo i sei mesi o l'adozione di decisione congiunta non e piu possibile il rinvio. La logica e quella del settlement procedurale: dare tempo certo alle parti, ma garantire decisione finale per non bloccare l'operativita prudenziale del gruppo.
Aspetti tecnici della validazione
La validazione di un modello interno Solvency II richiede verifica del rispetto di dieci test progettuali: use test (uso effettivo nella gestione), statistical quality test (qualita statistica dei dati e degli output), calibration test (calibrazione 99,5 per cento VaR), profit and loss attribution (riconciliazione P&L), validation standards (validazione interna indipendente), documentation standards (documentazione completa), external models and data, governance e ownership del modello. Per i modelli di gruppo si aggiunge il group-specific test che verifica la coerenza tra modello consolidato e modelli individuali delle controllate. La complessita giustifica i sei mesi di istruttoria. L'AEAP pubblica linee guida tecniche periodicamente aggiornate per supportare la convergenza dei criteri applicativi tra autorita.
Casi pratici
Caso 1: Convalida congiunta riuscita
Caso 2: Rinvio all'AEAP per disaccordo
Domande frequenti
Cos'e il modello interno di gruppo Solvency II?
Una metodologia proprietaria, alternativa alla formula standard, per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita consolidato di gruppo e delle singole imprese. Richiede convalida congiunta delle autorita di vigilanza interessate.
Qual e il termine per la decisione congiunta?
Sei mesi dalla ricezione della domanda completa da parte di IVASS, come autorita di vigilanza sul gruppo.
Cosa succede se le autorita non trovano un accordo?
Entro i sei mesi qualunque autorita puo rinviare la questione all'AEAP ex art. 19 reg. UE 1094/2010. L'AEAP decide entro un mese e la decisione e vincolante per tutte le autorita interessate.
Vedi anche