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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS e autorita di vigilanza sul gruppo quando vigila su tutte le imprese del gruppo.
  • Criteri di designazione: vertice italiano, controllata da capogruppo italiana, attivo piu elevato in caso di pluralita.
  • Le autorita possono accordarsi su una designazione diversa in casi specifici per migliore efficacia.
  • La designazione e riesaminata almeno annualmente nel Collegio delle autorita di vigilanza.

Testo dell'articoloVigente

Art. 207-sexies D.Lgs. 209/2005 — (Autorità di vigilanza sul gruppo)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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1. L'IVASS, nel caso in cui sia competente all'esercizio della vigilanza su tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, è designata autorità di vigilanza sul gruppo. In tal caso l'IVASS è responsabile del coordinamento e dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.

2. 2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 3, l'IVASS esercita le funzioni di autorità di vigilanza sul gruppo secondo i seguenti criteri: a) se al vertice del gruppo vi è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e l'IVASS ha autorizzato tale impresa; b) se al vertice del gruppo non vi è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS è considerata autorità di vigilanza sul gruppo sulla base dei seguenti criteri: 1) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui società controllante sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista; 2) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica, qualora più imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come società controllante la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista abbia sede nel territorio della Repubblica; 3) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora al vertice del gruppo vi siano più società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri, in ciascuno dei quali si trova un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; 4) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora più imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come società controllante la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di tali imprese sia stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista; 5) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora il gruppo non abbia una società controllante, o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di cui ai numeri da 1) a 4).

3. Qualora non ricorrano i criteri di cui ai commi 1 e 2, il ruolo di autorità di vigilanza sul gruppo è assunto dall'autorità di vigilanza risultata competente applicando i criteri previsti dall' articolo 247 della direttiva 2009/138/CE .

4. In casi particolari, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate sulle imprese del gruppo, su richiesta di una di esse, possono con decisione congiunta derogare ai criteri fissati ai commi 2 e 3, qualora l'applicazione di tali criteri non sia opportuna, avuto riguardo alla struttura del gruppo ed all'importanza relativa delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei vari Stati membri, e designare un'altra autorità di vigilanza come autorità di vigilanza sul gruppo. A tal fine, l'IVASS, o altra autorità di vigilanza interessata sulle imprese del gruppo, può chiedere che sia avviata una discussione sulla possibilità che siano applicati i criteri di cui ai commi 2 e 3. La discussione si tiene al massimo annualmente.

5. L'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate delle imprese sul gruppo, previa consultazione del gruppo medesimo, adottano la decisione congiunta di cui al comma 3 entro tre mesi dalla richiesta di discussione. L'IVASS trasmette al gruppo la decisione congiunta, pienamente motivata.

6. Durante il periodo di tre mesi di cui al comma 4, ciascuna delle autorità di vigilanza interessate sulle imprese appartenenti al gruppo può rinviare la questione all'AEAP, conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 . In tal caso, l'IVASS e le autorità di vigilanza interessate posticipano la loro decisione congiunta in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP, entro un mese dal rinvio, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, e adeguano la loro decisione congiunta a quella dell'AEAP. Tale decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS e dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento.

7. Il rinvio all'AEAP di cui al comma 6 non può essere effettuato dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo il raggiungimento di una decisione congiunta. L'autorità di vigilanza sul gruppo designata trasmette al gruppo e al collegio delle autorità di vigilanza la decisione congiunta pienamente motivata.

8. In mancanza di una decisione congiunta che deroghi ai criteri di cui al comma 2, l'IVASS esercita le funzioni di autorità di vigilanza sul gruppo qualora sia l'autorità di vigilanza individuata ai sensi del medesimo comma 2.

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Commento

Una funzione strategica di coordinamento

L'art. 207-sexies cod. ass. e norma chiave per individuare chi guida la vigilanza prudenziale su un gruppo assicurativo cross-border. La direttiva Solvency II 2009/138/CE introduce il concetto di group supervisor: una sola autorita riconosciuta dalle altre come coordinatrice della vigilanza di gruppo, responsabile della validazione del modello interno, del calcolo consolidato del SCR e della convocazione del Collegio. La designazione e cruciale perche concentra in capo a un'autorita prerogative significative.

La regola generale

Il comma 1 sancisce la regola piu semplice: se IVASS vigila su tutte le imprese del gruppo (gruppo interamente italiano), e automaticamente autorita di vigilanza sul gruppo. Non vi sono altre autorita interessate, e dunque non vi e nemmeno necessita di un Collegio in senso proprio. La complessita emerge nei gruppi cross-border, disciplinati dal comma 2.

I quattro criteri progressivi

Lettera a): se al vertice del gruppo vi e un'impresa di assicurazione o riassicurazione e IVASS l'ha autorizzata, IVASS e autorita di vigilanza sul gruppo. Lettera b) prevede quattro sotto-criteri progressivi per i casi di vertice non assicurativo: 1) IVASS ha autorizzato l'impresa la cui controllante e holding assicurativa o finanziaria mista italiana; 2) IVASS ha autorizzato un'impresa italiana quando piu imprese di diversi Stati membri hanno stessa controllante con sede italiana; 3) IVASS ha autorizzato l'impresa con attivo piu elevato in presenza di pluralita di holding in Stati diversi; 4) IVASS ha autorizzato l'impresa con attivo piu elevato quando piu imprese di diversi Stati membri condividono stessa holding e nessuna ha sede nello Stato della holding.

Designazioni alternative e revisione periodica

La direttiva Solvency II ammette accordi tra autorita per individuare un'autorita di vigilanza sul gruppo diversa da quella indicata dai criteri, qualora la designazione standard risulti inappropriata. L'accordo richiede consultazione dell'AEAP e considerazione di criteri quali struttura del gruppo e localizzazione delle attivita principali. La designazione e riesaminata almeno annualmente nel Collegio delle autorita di vigilanza, per adattarsi a evoluzioni strutturali (fusioni, scissioni, riorganizzazioni). Cross-reference essenziale: art. 207-septies (funzioni IVASS), art. 206-bis (Collegio), art. 19 reg. UE 1094/2010 (mediazione AEAP).

Implicazioni operative della designazione

La designazione come autorita di vigilanza sul gruppo comporta oneri organizzativi rilevanti per IVASS: dedicare risorse stabili al coordinamento dei Collegi, mantenere expertise sui modelli interni Solvency II e sulla solvibilita consolidata, gestire i flussi informativi multipli verso AEAP e Commissione. Per le imprese del gruppo, la designazione di IVASS significa che la principale interfaccia di vigilanza sul gruppo e italiana, con vantaggi di prossimita giuridica e linguistica ma con la necessita di adattarsi alla prassi di vigilanza nazionale. La designazione non incide sulla vigilanza individuale delle controllate estere, che resta in capo alle autorita degli Stati di sede. La cooperazione e dunque essenziale per evitare doppioni o vuoti di vigilanza, e si realizza attraverso il Collegio, gli scambi informativi continui e le ispezioni coordinate.

Casi pratici

Caso 1: Gruppo con capogruppo italiana e controllate UE

Caso 2: Pluralita di holding in Stati diversi

Domande frequenti

Quando IVASS e automaticamente autorita di vigilanza sul gruppo?

Quando vigila su tutte le imprese del gruppo, ipotesi tipica dei gruppi interamente italiani. In tal caso non vi sono altre autorita coinvolte e non si attiva il Collegio.

Quale criterio prevale in caso di pluralita di imprese in Stati diversi?

L'autorita che ha autorizzato l'impresa con il totale dello stato patrimoniale piu elevato. E criterio quantitativo che riflette la rilevanza prudenziale relativa delle imprese del gruppo.

La designazione puo cambiare nel tempo?

Si. E riesaminata almeno annualmente nel Collegio e si adatta a evoluzioni strutturali del gruppo. Le autorita possono anche accordarsi per una designazione diversa con consultazione dell'AEAP.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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