In sintesi
- IVASS scambia informazioni di vigilanza di gruppo con le altre autorita interessate.
- Le informazioni ricevute sono coperte dal segreto d'ufficio ex artt. 10 e 10-bis cod. ass.
- Il regime di riservatezza tutela imprese vigilate, autorita e stabilita del mercato.
- Il segreto cede solo nei casi di legge, in particolare verso autorita giudiziarie e parlamentari.
Testo dell'articoloVigente
Art. 207-quinquies D.Lgs. 209/2005 — (Segreto professionale e riservatezza)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((
1. L'IVASS può procedere allo scambio di informazioni con le altre autorità di vigilanza interessate e con le altre autorità di vigilanza conformemente alle disposizioni di cui al presente Capo.
2. Le informazioni ricevute nell'ambito dell'esercizio della vigilanza sul gruppo, in particolare le informazioni scambiate tra l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate o con le altre autorità, sono sottoposte al segreto d'ufficio ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.
))
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il segreto d'ufficio come pilastro della vigilanza europea
L'art. 207-quinquies cod. ass. chiude il quadro della cooperazione tra autorita con la previsione del segreto. Senza una solida garanzia di riservatezza, lo scambio informativo previsto dagli artt. 207-bis e 207-quater non sarebbe sostenibile: le imprese vigilate rifiuterebbero la collaborazione e le autorita estere si rifiuterebbero di trasmettere dati. La norma e fonte interna che attua i principi della direttiva Solvency II in materia di scambio di informazioni riservate.
Il rinvio agli artt. 10 e 10-bis
Il regime di segreto e quello generale del codice delle assicurazioni: artt. 10 (segreto d'ufficio del personale IVASS) e 10-bis (vincolo per chi riceve informazioni nell'ambito di attivita di vigilanza). Sono norme penalmente rilevanti, perche la violazione integra la fattispecie di rivelazione di segreto d'ufficio ex art. 326 c.p. Si applica anche il regime sanzionatorio amministrativo del Titolo XVIII cod. ass. e quello disciplinare del personale di IVASS.
L'ambito materiale della riservatezza
Il comma 2 copre tutte le informazioni ricevute nell'esercizio della vigilanza sul gruppo, in particolare quelle scambiate tra IVASS e le altre autorita di vigilanza. Il perimetro e ampio: include dati prudenziali, strategie commerciali, situazioni di stress finanziario, comunicazioni interne degli organi sociali della vigilata. Esclude solo le informazioni che gia per loro natura sono pubbliche (es. bilanci depositati, comunicazioni al mercato regolamentato).
Le deroghe ammesse
Il segreto non e assoluto. Cede nei casi di legge: comunicazione all'autorita giudiziaria in caso di procedimenti penali (art. 326 c.p. non si applica quando la rivelazione e dovuta), risposte a indagini parlamentari, cooperazione con autorita di altri Stati membri o di Stati terzi nei limiti dell'art. 10. Cede anche, nei casi del Titolo XVIII, per la pubblicazione di sanzioni a fini deterrenti, con i necessari bilanciamenti di tutela della reputazione dei soggetti coinvolti previsti dal regolamento IVASS sui procedimenti sanzionatori.
Bilanciamento con il diritto di accesso
Il regime del segreto si confronta con il diritto di accesso ai documenti amministrativi (l. 241/1990) e con l'accesso civico generalizzato (FOIA, d.lgs. 33/2013). Il Consiglio di Stato ha consolidato l'orientamento secondo cui il segreto d'ufficio sulle informazioni di vigilanza prevale sul diritto di accesso, dato il rilievo prudenziale e la natura tecnica delle informazioni. Restano accessibili i provvedimenti finali di vigilanza (es. sanzioni pubblicate) e gli atti privi di rilevanza prudenziale specifica. Anche il regime privacy (regolamento UE 2016/679) interagisce con il segreto: i dati personali contenuti nelle informazioni di vigilanza godono di doppia tutela, segreto d'ufficio e protezione dei dati, con base giuridica nell'esercizio di pubblici poteri ex art. 6 par. 1 lett. e) GDPR.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di dati da parte di terzi
Caso 2: Comunicazione all'autorita giudiziaria
Domande frequenti
Quale e la fonte penale del segreto?
L'art. 326 c.p. sulla rivelazione di segreto d'ufficio. La violazione del segreto IVASS espone a sanzione penale e disciplinare, oltre che amministrativa ex Titolo XVIII cod. ass.
Il segreto copre anche le comunicazioni tra autorita europee?
Si. Il comma 2 menziona espressamente le informazioni scambiate tra IVASS e le altre autorita di vigilanza interessate. Il regime e quello degli artt. 10 e 10-bis cod. ass.
Quando cede il segreto?
Nei casi previsti dalla legge, in particolare nei procedimenti penali, nelle indagini parlamentari e per la cooperazione con autorita estere nei limiti dell'art. 10. La pubblicazione di sanzioni e ammessa con bilanciamento di tutela reputazionale.
Vedi anche