Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 207-quater D.Lgs. 209/2005 – (Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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1. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un'impresa di investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un'impresa partecipante comune, le autorità di vigilanza sulle società del gruppo e le autorità responsabili della vigilanza di tali altre società collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali autorità si scambiano ogni informazione volta a semplificare le proprie funzioni.

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In sintesi

  • Quando un'impresa di assicurazione e un ente creditizio o un'impresa di investimento sono legati nello stesso gruppo, le autorita collaborano strettamente.
  • Lo scambio informativo e bidirezionale tra IVASS, Banca d'Italia e CONSOB per gruppi misti.
  • La cooperazione tutela la stabilita finanziaria nei conglomerati bancario-assicurativi.
  • Si applicano in coordinamento la direttiva Solvency II e la CRD V.
Indice dei contenuti

I conglomerati finanziari come fattispecie composita

L'art. 207-quater cod. ass. disciplina un caso ricorrente del mercato finanziario: l'integrazione, in un medesimo gruppo, di imprese assicurative e di banche o imprese di investimento. Si pensi al modello bancassicurativo italiano, dove gruppi bancari come UniCredit, Intesa Sanpaolo e Mediobanca controllano compagnie assicurative o ne sono partecipati. La fattispecie tecnica e quella del conglomerato finanziario disciplinato dal d.lgs. 30 maggio 2005 n. 142 di recepimento della direttiva 2002/87/CE.

Triplice cooperazione: IVASS, Banca d'Italia, CONSOB

La norma impone una stretta collaborazione tra IVASS e le autorita responsabili della vigilanza su enti creditizi e imprese di investimento. In Italia il riferimento e a Banca d'Italia (vigilanza prudenziale su banche e SIM ex TUB e TUF) e a CONSOB (vigilanza su intermediari mobiliari e trasparenza ex TUF). Le tre autorita condividono dati su solvibilita, esposizioni intragruppo, governance e operativita combinata, anche tramite il Comitato per la vigilanza sui conglomerati finanziari previsto dal d.lgs. 142/2005.

I legami diretti e indiretti

La fattispecie e ampia: copre i casi in cui l'impresa di assicurazione e l'ente creditizio o l'impresa di investimento sono direttamente o indirettamente legati (rapporto di controllo o partecipazione qualificata ex art. 23 TUB) oppure hanno un'impresa partecipante comune (controllo congiunto da parte di una holding). E la stessa logica perimetrale del d.lgs. 142/2005 sulla vigilanza supplementare: identificare il conglomerato in base alla sostanza dei legami, non solo alla forma giuridica.

Coordinamento Solvency II / CRD V

Lo scambio informativo deve coordinare due regimi prudenziali eterogenei. Solvency II usa il SCR risk-based con calibrazione VaR 99,5 per cento e orizzonte annuale. CRD V, su banche, usa i requisiti di capitale del Comitato di Basilea con coefficienti CET1, Tier 1 e Total Capital. Per i conglomerati il d.lgs. 142/2005 impone un calcolo aggiuntivo di solvibilita consolidata di gruppo che evita la doppia computazione di capitali. L'art. 207-quater rappresenta la base operativa di questo coordinamento sul piano vigilanza.

Joint Committee delle ESA

Sul piano sovranazionale il coordinamento tra autorita europee dei tre settori (banche, assicurazioni, mercati mobiliari) e affidato al Joint Committee delle European Supervisory Authorities, istituito dal regolamento UE 1093/2010 (ABE), 1094/2010 (AEAP) e 1095/2010 (ESMA). Il Joint Committee adotta orientamenti comuni su conglomerati finanziari, raccomandazioni sui prodotti finanziari ibridi (es. polizze unit-linked), guida sulle prassi di vigilanza coordinata. La cooperazione interna italiana ex art. 207-quater si inserisce in questo quadro: IVASS, Banca d'Italia e CONSOB partecipano attraverso le rispettive autorita europee ai lavori del Joint Committee, traducendo gli orientamenti nelle proprie regole nazionali. Caso emblematico: gli orientamenti sui requisiti dell'IDD per i prodotti di investimento assicurativo (IBIP), che hanno richiesto coordinamento ESMA-AEAP e adattamento congiunto IVASS-CONSOB.

Casi pratici

Caso 1: Vigilanza coordinata su conglomerato bancassicurativo

Caso 2: Scambio informativo su esposizione intragruppo

Domande frequenti

Cosa e un conglomerato finanziario?

Un gruppo composto da imprese attive in piu settori finanziari (assicurativo, bancario, investimento) che raggiunge soglie quantitative di rilevanza definite dal d.lgs. 142/2005 di recepimento della direttiva 2002/87/CE.

Quali autorita cooperano per i gruppi bancari-assicurativi italiani?

IVASS per la componente assicurativa, Banca d'Italia per la componente bancaria, CONSOB per gli intermediari mobiliari. Operano in coordinamento attraverso scambi informativi e tramite il Comitato per la vigilanza sui conglomerati finanziari.

Si applica anche se il legame e indiretto?

Si. La norma include sia i legami diretti (controllo o partecipazione) sia i legami indiretti tramite holding capogruppo o impresa partecipante comune.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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