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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Quando un'impresa di assicurazione e un ente creditizio o un'impresa di investimento sono legati nello stesso gruppo, le autorita collaborano strettamente.
  • Lo scambio informativo e bidirezionale tra IVASS, Banca d'Italia e CONSOB per gruppi misti.
  • La cooperazione tutela la stabilita finanziaria nei conglomerati bancario-assicurativi.
  • Si applicano in coordinamento la direttiva Solvency II e la CRD V.

Testo dell'articoloVigente

Art. 207-quater D.Lgs. 209/2005 — (Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un'impresa di investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un'impresa partecipante comune, le autorità di vigilanza sulle società del gruppo e le autorità responsabili della vigilanza di tali altre società collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali autorità si scambiano ogni informazione volta a semplificare le proprie funzioni.

))

Commento

I conglomerati finanziari come fattispecie composita

L'art. 207-quater cod. ass. disciplina un caso ricorrente del mercato finanziario: l'integrazione, in un medesimo gruppo, di imprese assicurative e di banche o imprese di investimento. Si pensi al modello bancassicurativo italiano, dove gruppi bancari come UniCredit, Intesa Sanpaolo e Mediobanca controllano compagnie assicurative o ne sono partecipati. La fattispecie tecnica e quella del conglomerato finanziario disciplinato dal d.lgs. 30 maggio 2005 n. 142 di recepimento della direttiva 2002/87/CE.

Triplice cooperazione: IVASS, Banca d'Italia, CONSOB

La norma impone una stretta collaborazione tra IVASS e le autorita responsabili della vigilanza su enti creditizi e imprese di investimento. In Italia il riferimento e a Banca d'Italia (vigilanza prudenziale su banche e SIM ex TUB e TUF) e a CONSOB (vigilanza su intermediari mobiliari e trasparenza ex TUF). Le tre autorita condividono dati su solvibilita, esposizioni intragruppo, governance e operativita combinata, anche tramite il Comitato per la vigilanza sui conglomerati finanziari previsto dal d.lgs. 142/2005.

I legami diretti e indiretti

La fattispecie e ampia: copre i casi in cui l'impresa di assicurazione e l'ente creditizio o l'impresa di investimento sono direttamente o indirettamente legati (rapporto di controllo o partecipazione qualificata ex art. 23 TUB) oppure hanno un'impresa partecipante comune (controllo congiunto da parte di una holding). E la stessa logica perimetrale del d.lgs. 142/2005 sulla vigilanza supplementare: identificare il conglomerato in base alla sostanza dei legami, non solo alla forma giuridica.

Coordinamento Solvency II / CRD V

Lo scambio informativo deve coordinare due regimi prudenziali eterogenei. Solvency II usa il SCR risk-based con calibrazione VaR 99,5 per cento e orizzonte annuale. CRD V, su banche, usa i requisiti di capitale del Comitato di Basilea con coefficienti CET1, Tier 1 e Total Capital. Per i conglomerati il d.lgs. 142/2005 impone un calcolo aggiuntivo di solvibilita consolidata di gruppo che evita la doppia computazione di capitali. L'art. 207-quater rappresenta la base operativa di questo coordinamento sul piano vigilanza.

Joint Committee delle ESA

Sul piano sovranazionale il coordinamento tra autorita europee dei tre settori (banche, assicurazioni, mercati mobiliari) e affidato al Joint Committee delle European Supervisory Authorities, istituito dal regolamento UE 1093/2010 (ABE), 1094/2010 (AEAP) e 1095/2010 (ESMA). Il Joint Committee adotta orientamenti comuni su conglomerati finanziari, raccomandazioni sui prodotti finanziari ibridi (es. polizze unit-linked), guida sulle prassi di vigilanza coordinata. La cooperazione interna italiana ex art. 207-quater si inserisce in questo quadro: IVASS, Banca d'Italia e CONSOB partecipano attraverso le rispettive autorita europee ai lavori del Joint Committee, traducendo gli orientamenti nelle proprie regole nazionali. Caso emblematico: gli orientamenti sui requisiti dell'IDD per i prodotti di investimento assicurativo (IBIP), che hanno richiesto coordinamento ESMA-AEAP e adattamento congiunto IVASS-CONSOB.

Casi pratici

Caso 1: Vigilanza coordinata su conglomerato bancassicurativo

Caso 2: Scambio informativo su esposizione intragruppo

Domande frequenti

Cosa e un conglomerato finanziario?

Un gruppo composto da imprese attive in piu settori finanziari (assicurativo, bancario, investimento) che raggiunge soglie quantitative di rilevanza definite dal d.lgs. 142/2005 di recepimento della direttiva 2002/87/CE.

Quali autorita cooperano per i gruppi bancari-assicurativi italiani?

IVASS per la componente assicurativa, Banca d'Italia per la componente bancaria, CONSOB per gli intermediari mobiliari. Operano in coordinamento attraverso scambi informativi e tramite il Comitato per la vigilanza sui conglomerati finanziari.

Si applica anche se il legame e indiretto?

Si. La norma include sia i legami diretti (controllo o partecipazione) sia i legami indiretti tramite holding capogruppo o impresa partecipante comune.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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