Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 175 D.Lgs. 209/2005 – Assicurazione di assistenza

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. L'assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all'assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.

2. L'aiuto può essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.

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In sintesi

  • L'assistenza obbliga l'impresa a fornire un aiuto immediato in caso di evento fortuito.
  • L'aiuto può essere in denaro o in natura entro i limiti del contratto.
  • Le prestazioni in natura possono utilizzare personale e attrezzature di terzi.
  • Tipologia diffusa nei rami auto, viaggio, casa, salute.
  • Servizio organizzato tipicamente tramite centrale operativa h24.
Indice dei contenuti

Natura della prestazione di assistenza

L'art. 175 disciplina un ramo assicurativo (ramo 18 dell'art. 2) caratterizzato da una prestazione non puramente indennitaria ma di servizio: l'impresa si obbliga a fornire un aiuto immediato al verificarsi di una situazione di difficoltà derivante da evento fortuito. La forma e' tipicamente diversa dall'indennizzo monetario tradizionale: la prestazione e' organizzata, materiale, immediata.

Tipologia del rischio coperto

Il comma 1 individua il presupposto: l'assicurato si trova in una situazione di difficoltà a seguito di un evento fortuito. La nozione e' ampia e copre: panne auto in viaggio (assistenza stradale), problemi sanitari in viaggio (rimpatrio, consulto medico), guasti domestici (idraulico, elettricista d'urgenza), problemi tecnici in ambito multimediale (assistenza tecnologica). Tratto comune e' l'urgenza dell'intervento e la necessità di una rete organizzata di servizi.

Aiuto in denaro o in natura

Il comma 2 ammette due forme: aiuto in denaro (rimborso di spese sostenute, anticipazione di somme) e aiuto in natura (intervento di carro attrezzi, consulto medico telefonico, visita di un tecnico). La prevalenza pratica e' delle prestazioni in natura, che rappresentano il tratto distintivo del ramo. La centrale operativa h24 e' il presidio organizzativo tipico: riceve la chiamata, identifica l'assicurato, attiva il fornitore convenzionato.

Uso di personale e attrezzature di terzi

Il comma 2 ultimo periodo chiarisce che le prestazioni in natura possono essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi. La regola e' essenziale al modello di business: l'impresa di assicurazione non gestisce direttamente officine, ospedali, idraulici. Si avvale di reti convenzionate (provider di assistenza) che operano per conto dell'impresa. Il contraente non ha rapporto contrattuale diretto con il fornitore.

Limiti del massimale e franchigie

La polizza fissa di norma limiti per singola prestazione (es. 200 euro per carro attrezzi, 500 euro per rientro a domicilio), per evento (es. tre prestazioni assistenza stradale per anno) e massimali globali per categoria. Sono comuni franchigie chilometriche (es. assistenza stradale solo oltre 50 km dalla residenza) o temporali (esclusione delle prime 24 ore dal giorno dell'evento).

Distinzione da altre coperture

L'assistenza non sostituisce le coperture indennitarie classiche: la kasko paga il valore del veicolo distrutto; l'assistenza paga il rientro a casa del conducente. La salute integrativa paga la prestazione medica; l'assistenza paga l'organizzazione dell'intervento di emergenza. Le due coperture si integrano e sono spesso vendute in pacchetto.

Profili di responsabilità del fornitore convenzionato

Il rapporto del contraente e' con l'impresa, non con il fornitore. Per eventuali danni causati dal fornitore (carrozziere che danneggia il veicolo, medico che commette errore) l'impresa risponde per culpa in eligendo o per inadempimento contrattuale dell'obbligo di prestazione idonea. La giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità diretta dell'impresa anche quando l'esecuzione materiale e' affidata a terzi convenzionati. Il contraente può agire direttamente verso l'impresa senza necessità di citare il fornitore.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio - panne in autostrada

Caso 2: Caso Caia - problema sanitario in viaggio

Domande frequenti

L'assistenza stradale e' obbligatoria con la RCA?

No. La RCA copre solo la responsabilità verso terzi. L'assistenza stradale e' una copertura accessoria autonoma; molti contraenti la abbinano alla RCA come ramo 18.

Posso scegliere io il fornitore (es. carrozziere) o devo accettare quello dell'impresa?

Dipende dalle condizioni. Tipicamente la prestazione in natura presuppone l'uso della rete convenzionata. Per il rimborso in denaro alternativo le condizioni di polizza fissano massimali più ridotti.

L'aiuto in viaggio all'estero copre anche le spese mediche?

Sì, tipicamente fino a un massimale per evento. La copertura include consulto telefonico, organizzazione di visita o ricovero, rientro sanitario. Le spese mediche pure rientrano in genere in massimali specifici.

Ultimo aggiornamento redazionale: 24 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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