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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'assicurazione di tutela legale copre spese legali, peritali o prestazioni per la difesa di interessi.
  • Opera in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, e in sede extragiudiziale.
  • Esclusa la difesa contro pretese avanzate dall'impresa che presta la copertura tutela legale.
  • Se prestata cumulativamente con altre assicurazioni, contenuto e premio vanno separati.
  • Gestione separata o tramite impresa specializzata per evitare conflitti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 173 D.Lgs. 209/2005 — Assicurazione di tutela legale

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L'assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale.

2. Qualora l'assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un'apposita distinta sezione del contratto.

Commento

Natura del contratto e ratio

La tutela legale e' una specifica copertura assicurativa nata per consentire al contraente di accedere alla difesa dei propri interessi senza pesare sul proprio patrimonio. Il legislatore l'ha disciplinata autonomamente nel Capo III del Titolo XII per la peculiarita' del rischio: non un sinistro materiale ma l'insorgere di un contenzioso. La direttiva 87/344/CEE, recepita nel Codice, impone alle imprese specifici presidi organizzativi per evitare conflitti di interesse strutturali.

Oggetto della copertura

Il comma 1 definisce un perimetro ampio: spese legali (compenso del legale, esborsi, contributi giudiziali), spese peritali (CTU di parte, perizie tecniche), prestazioni di altra natura (consulenza, mediazione, negoziazione assistita). La copertura opera in sede giudiziale per ogni tipo di procedimento (civile, penale, amministrativo, tributario, arbitrale) e in sede extragiudiziale (reclami, transazioni, ADR). La funzione tipica e' duplice: agire per ottenere il risarcimento di danni subiti e difendersi contro domande risarcitorie altrui.

Esclusione strutturale

L'inciso finale del comma 1 esclude la copertura quando la pretesa risarcitoria sia avanzata dalla stessa impresa che presta la tutela legale. La regola previene un conflitto di interesse insanabile: l'impresa non può finanziare la difesa contro se stessa. Esempio: se l'impresa Alfa eroga RCA e tutela legale, e nasce contenzioso tra contraente e Alfa per gestione di un sinistro, la tutela legale non opera per quella controversia. Il contraente può rivolgersi al proprio legale a proprie spese.

Copertura cumulativa con altri rami

Il comma 2 disciplina l'ipotesi in cui la tutela legale sia inclusa in un contratto multilinea (es. polizza casa o auto con tutela legale aggiunta). Il contenuto della copertura, le condizioni applicabili e il premio attribuito alla tutela legale devono essere indicati separatamente. La separazione contabile e contrattuale risponde all'obbligo di trasparenza precontrattuale e consente al contraente di valutare il costo specifico del ramo.

Presidi organizzativi e gestione separata

La direttiva 87/344/CEE impone alle imprese che esercitano tutela legale di adottare uno dei seguenti modelli: gestione separata all'interno della stessa impresa (sezione tutela legale autonoma dalle altre); gestione affidata a impresa specializzata (compagnia di tutela legale dedicata); contratto con clausola di liberta' di scelta del legale (art. 174). I primi due modelli sono attuati con regolamento IVASS sulla governance e sull'organizzazione interna.

Sviluppi di mercato e tariffa

Il mercato italiano della tutela legale e' cresciuto negli ultimi anni con offerte sempre più modulari: polizze base con massimale di 5.000-10.000 euro a premi annui di 80-150 euro, polizze evolute con massimali fino a 50.000 euro e copertura penale-tributaria a premi di 250-500 euro. La concorrenza tra imprese specializzate (DAS, ARAG, ARAG SE Italia) e imprese generaliste con sezione dedicata (Generali, Allianz) ha ampliato la disponibilita' e ridotto i premi.

Domande frequenti

La copertura include il compenso del proprio avvocato?

Si', entro i limiti del massimale e dei parametri tariffari concordati (di norma DM 55/2014 sui parametri forensi). Eventuali eccedenze restano a carico del contraente.

Si possono assicurare anche i procedimenti penali?

Si', tipicamente per la difesa da imputazioni colpose (es. lesioni colpose da circolazione). I procedimenti per dolo sono di norma esclusi. La copertura penale tributaria e' offerta come estensione.

Posso scegliere io l'avvocato?

Si', l'art. 174 garantisce la liberta' di scelta del professionista in caso di procedimento giudiziario o conflitto di interesse con l'impresa, purche' abilitato secondo la normativa applicabile.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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