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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 289 D.P.R. 115/2002 – Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Testo unico delle spese di giustizia
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9 per cento sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002).
Per la disciplina vigente parti dall'indice: T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002).
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Vedi anche
→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 288 D.P.R. 115/2002 – Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82→Art. 290 D.P.R. 115/2002 – Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri→Art. 287 D.P.R. 115/2002 – Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo→Art. 291 D.P.R. 115/2002 – Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari→Art. 286 D.P.R. 115/2002 – Modalità di pagamento della copia su compact disk→Art. 292 D.P.R. 115/2002 – (R) Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari→Art. 285 D.P.R. 115/2002 – Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile→Art. 293 D.P.R. 115/2002 – Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.