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Testo dell'articoloAbrogato

Art. 289 D.P.R. 115/2002 – Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Testo unico delle spese di giustizia

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9 per cento sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002).
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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