- Il danneggiato e il contraente hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di valutazione e liquidazione del danno.
- L'accesso e' sospeso in caso di indizi di comportamento fraudolento o di contenzioso pendente.
- L'esercizio del diritto deve essere garantito entro 60 giorni dalla richiesta scritta.
- In caso di rifiuto o silenzio, e' possibile presentare reclamo all'IVASS.
- Il regolamento attuativo (DM 191/2008) disciplina tipologie di atti, oneri e tempi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 146 D.Lgs. 209/2005 — Diritto di accesso agli atti
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali , le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. È invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'autorità giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all' IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro dello sviluppo economico , di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell' IVASS , individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.
Commento
Il principio della trasparenza istruttoria
L'art. 146 traduce nel sistema assicurativo il principio di trasparenza che ispira il diritto amministrativo (L. 241/1990): il cittadino destinatario di una valutazione di natura tecnica ha diritto di conoscere gli atti che la sostengono. Per la compagnia assicurativa la trasparenza non e' solo un obbligo, ma anche un fattore di credibilita': consentire l'accesso facilita la composizione amichevole, riduce il contenzioso, valorizza il rapporto fiduciario.
Ambito soggettivo: contraenti e danneggiati
Hanno diritto di accesso entrambi i protagonisti del sinistro: il contraente assicurato (per controllare come la compagnia gestisce la propria posizione) e il danneggiato (per verificare la congruita' dell'offerta o motivare l'eventuale azione giudiziaria). Il diritto si esercita per gli atti che li riguardano direttamente. Non si estende a documenti relativi ad altri sinistri o a dati riservati di soggetti terzi.
Ambito oggettivo
Sono accessibili gli atti che documentano valutazione, constatazione e liquidazione del danno: perizie tecniche, relazioni medico-legali del fiduciario, verbali di sopralluogo, comunicazioni interne sulla quantificazione del danno, corrispondenza con le altre compagnie nelle procedure di regolazione interna. Il regolamento DM 191/2008 specifica le tipologie di atti soggetti e quelli esclusi (informazioni riservate sulle altre compagnie, comunicazioni con consulenti legali in vista del contenzioso).
I limiti: frode e contenzioso
Il comma 2 prevede due limitazioni significative. L'accesso e' non consentito quando gli atti contengono indizi o prove di comportamenti fraudolenti: la compagnia non può essere costretta a rivelare al sospettato gli elementi raccolti che lo qualificano come tale. L'accesso e' sospeso in pendenza di contenzioso giudiziario: in tale fase opera il diritto processuale, con istanze istruttorie, esibizione, CTU, e non l'accesso amministrativo.
Tempi e modalita'
L'esercizio del diritto deve essere garantito entro sessanta giorni dalla richiesta scritta. La compagnia mette a disposizione gli atti per consultazione e copia, con eventuali oneri di riproduzione a carico del richiedente. Il diniego o il silenzio integra inadempimento contestabile all'IVASS, che può aprire procedimento di vigilanza e irrogare sanzione amministrativa ex art. 310 ss.
Reclamo all'IVASS
L'IVASS (autorita' di vigilanza sul settore assicurativo) e' l'organismo competente per i reclami in materia. Il reclamo si presenta tramite il sistema online dell'autorita' o per posta. L'IVASS valuta la fondatezza e, se ritiene il diniego illegittimo, intima alla compagnia di consentire l'accesso. Il provvedimento finale e' impugnabile al TAR Lazio.
Coordinamento con il GDPR
Il diritto di accesso ex art. 146 si affianca al diritto di accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR. Il primo riguarda gli atti del procedimento istruttorio; il secondo i dati personali trattati. Il danneggiato può attivare entrambi i canali, con tempi differenti: 60 giorni l'art. 146, 30 giorni il GDPR.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio — perizia non condivisa
Caso 2: Caso Caia — silenzio della compagnia e reclamo IVASS
Domande frequenti
Posso chiedere copia della perizia del fiduciario della compagnia?
Si', se la perizia e' atto del procedimento di liquidazione che ti riguarda. Il regolamento DM 191/2008 specifica le tipologie accessibili. La compagnia puo' chiederti un contributo per i costi di riproduzione.
Cosa succede se la compagnia nega l'accesso senza motivo?
Puoi presentare reclamo all'IVASS. L'autorita' valuta e, se ritiene il diniego illegittimo, intima la compagnia di consentire l'accesso. Il provvedimento finale e' impugnabile al TAR Lazio.
L'accesso si applica anche in giudizio pendente?
No, in pendenza di contenzioso l'accesso e' sospeso. Operano gli strumenti processuali (istanze istruttorie, esibizione, CTU). Resta possibile l'accesso post-sentenza per atti non gia' acquisiti in causa.
Vedi anche