← Torna a Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'impresa concede sconto se il contraente accetta ispezione preventiva del veicolo.
  • Sconto se installata o presente scatola nera o dispositivo elettronico equivalente.
  • Sconto per dispositivi che impediscono l'avvio in stato di alterazione (alcolock).
  • L'entita' degli sconti e' determinata dall'impresa entro limiti regolamentari.
  • Lo sconto e' obbligatorio in presenza di una sola delle condizioni.

Testo dell'articoloVigente

Art. 132-ter D.Lgs. 209/2005 — Sconti obbligatori

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione; b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.

4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce altresì i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).

5. 5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2: a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4; b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.

6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.

8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.

9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.

10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.

11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 .

12. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

Commento

Scopo della disciplina

L'art. 132-ter, introdotto dal DL 1/2012 (decreto liberalizzazioni Monti) e successivamente rivisto, persegue un duplice scopo: contenere i premi RCA per i consumatori virtuosi e incentivare comportamenti tecnologici e prudenziali (scatola nera, alcolock). L'impresa, in presenza di una sola delle condizioni elencate, e' obbligata a praticare uno sconto, di importo determinato dall'impresa entro i limiti del comma 2.

Tre condizioni alternative

Il comma 1 individua tre condizioni: (a) accettazione di ispezione preventiva del veicolo a spese dell'impresa; (b) installazione o presenza di scatola nera o dispositivo elettronico equivalente che registri attività del veicolo; (c) installazione o presenza di dispositivi che impediscano l'avvio in stato di alterazione (alcolock). E' sufficiente una sola condizione per attivare il diritto allo sconto.

Ispezione preventiva

L'ispezione preventiva (lett. a) consente all'impresa di valutare lo stato reale del veicolo prima della stipula. Riduce il rischio di frodi (veicoli già danneggiati assicurati come integri). Il costo dell'ispezione e' a carico dell'impresa, lo sconto e' applicato per coprire il disagio del consumatore.

Scatola nera

La scatola nera (lett. b), dispositivo telematico installato a bordo, registra: percorrenze; stile di guida; eventi di incidente; geolocalizzazione. I dati servono al pricing personalizzato (pay-as-you-drive, behavior-based insurance) e alla ricostruzione del sinistro in sede di liquidazione. Lo sconto compensa la compressione di privacy e l'investimento installativo. I requisiti tecnici del dispositivo sono fissati da DM MIT con cooperazione MIMIT.

Alcolock

L'alcolock (lett. c) impedisce l'avvio del veicolo se il conducente supera la soglia alcolemica. Riduce drasticamente il rischio di sinistro alcol-correlato. Lo sconto e' coerente con la riduzione attesa della sinistrosita'. Tipicamente lo sconto e' contenuto perché il mercato dei dispositivi installati e' limitato.

Determinazione dell'entita' dello sconto

L'impresa determina l'entita' nei limiti del comma 2 (non riprodotto integralmente nel body, e' tabellare con soglie minime in percentuale). Tipicamente: 5-10% per ispezione; 10-25% per scatola nera in funzione del dispositivo e del profilo del contraente; 3-5% per alcolock. Lo sconto e' applicato sul premio di tariffa e va evidenziato in polizza ex art. 131 comma 2-ter.

Privacy e dati telematici della scatola nera

I dati registrati dalla scatola nera sono dati personali soggetti a GDPR e Codice privacy. Il consenso del contraente al trattamento e' presupposto della validita' della condizione di sconto. L'impresa deve dichiarare in informativa: finalita' (pricing, ricostruzione sinistro, antifrode); base giuridica (esecuzione contratto, legittimo interesse); periodo di conservazione; trasferimenti a terzi (provider del dispositivo, periti). Il diritto di accesso e portabilita' del dato registrato e' esercitabile dal contraente verso l'impresa, in coerenza con i diritti dell'interessato.

Coordinamento con la responsabilita' civile

I dati della scatola nera hanno valore probatorio nella ricostruzione della dinamica del sinistro. Cass. 23425/2017 ha riconosciuto l'efficacia probatoria del dato telematico, purche' il dispositivo sia certificato e installato a norma. Nel contenzioso RCA il dato può essere usato per ribaltare presunzioni di colpa ex art. 2054 c.c. o per dimostrare la dinamica oggettiva. La perizia tecnica sul dato della scatola nera e' ormai prassi consolidata nelle cause di risarcimento.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio — neopatentato con scatola nera

Caso 2: Caso Caia — flotta aziendale con alcolock

Domande frequenti

Quanto sconto fa una scatola nera?

Mediamente tra il 10% e il 25% del premio di tariffa, in funzione dell'impresa, del tipo di dispositivo e del profilo del contraente (giovani neopatentati ottengono sconti maggiori).

L'ispezione preventiva e' obbligatoria per la stipula?

No, e' una condizione che il consumatore puo' accettare in cambio dello sconto. Senza ispezione, il contratto si stipula comunque ma senza il diritto al relativo sconto.

L'alcolock chi lo installa?

E' installato da officine autorizzate. Il costo iniziale puo' essere sostenuto dal contraente o, in casi limitati, dall'impresa. Lo sconto annuale compensa parzialmente l'investimento.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.