In sintesi
- Disciplina il pagamento ai titolari dei crediti prenotati a debito riscossi dal concessionario.
- Il versamento avviene entro un mese dalla riscossione effettiva.
- Operate previamente le ritenute fiscali e contributive di legge.
- Riguarda professionisti, consulenti, ausiliari del giudice e altri creditori dell'erario.
- Garantisce certezza dei tempi di pagamento ai professionisti coinvolti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 244 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 244 fissa una regola di trasparenza e tempestività nella restituzione delle somme che lo Stato ha anticipato a favore di terzi nelle ipotesi di prenotazione a debito. Quando il concessionario recupera quelle somme dal debitore, deve trasferirle entro un mese ai legittimi titolari, previa applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge.
Cosa sono i crediti prenotati a debito
La prenotazione a debito è la registrazione di una spesa che lo Stato anticipa per conto di un altro soggetto: tipicamente in favore di parti ammesse al gratuito patrocinio (art. 131 DPR 115/2002) o di parti che agiscono per crediti di lavoro. Il credito sorge a favore dell'ausiliario del giudice (CTU, perito, traduttore), del difensore o di altri soggetti che hanno prestato attività professionale.
Il termine del mese
Il termine di un mese decorre dalla riscossione effettiva della somma dal debitore. Non è un termine ordinatorio generico: il rispetto è essenziale per il funzionamento del sistema, perché professionisti e ausiliari devono poter contare su tempi certi. Il ritardo può comportare interessi moratori e segnalazioni alla Ragioneria.
Le ritenute di legge
Sulle somme versate ai titolari il concessionario opera le ritenute fiscali (IRPEF a titolo d'acconto 20% sulle prestazioni professionali ex art. 25 DPR 600/1973) e contributive eventualmente dovute. Il sistema è coerente con il regime fiscale ordinario dei compensi professionali: il sostituto d'imposta è chi paga, in questo caso lo Stato tramite il concessionario.
Coordinate operative
La norma va letta in sistema con gli artt. 131-133 DPR 115/2002 (anticipazione e prenotazione a debito nel gratuito patrocinio), gli artt. 168-170 DPR 115/2002 (compensi degli ausiliari), l'art. 25 DPR 600/1973 (ritenuta sui compensi professionali) e le delibere dei consigli dell'ordine sui parametri tariffari forensi (DM 55/2014).
Rilievo operativo
Per il professionista incaricato (CTU, perito, traduttore, difensore d'ufficio o di gratuito patrocinio) l'art. 244 è la garanzia di tempi certi per il pagamento. Una volta che il concessionario ha effettivamente riscosso, il professionista deve ricevere il pagamento entro un mese, al netto delle ritenute. È buona prassi monitorare il fascicolo presso la cancelleria per conoscere lo stato della riscossione; in caso di ritardi può essere sollecitato l'ufficio recupero crediti. La ritenuta IRPEF del 20% deve essere indicata nel modello CU (Certificazione Unica) che il professionista riceverà a fine anno per gli adempimenti dichiarativi.
La gestione organizzativa dell'art. 244 richiede coordinamento stretto tra concessionario, ufficio recupero crediti e cancelleria: i sistemi informatici devono garantire la tracciabilità delle riscossioni e la generazione automatica dei mandati di pagamento entro il termine mensile, evitando manualità che genererebbero ritardi.
In sintesi: il legislatore vuole garantire che il sistema giustizia non gravi finanziariamente su chi presta attività professionale qualificata anticipata dall'erario, assicurando rapidità di pagamento ai professionisti.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Tizio CTU e il pagamento del compenso
Caso 2: Caso 2 — Caio difensore d'ufficio
Domande frequenti
Entro quanto tempo il concessionario deve versare le somme ai titolari?
Entro un mese dalla riscossione effettiva del credito dal debitore.
Chi sono i 'titolari' a cui vanno versate le somme?
I soggetti che hanno prestato attività professionale o di ausilio al processo: CTU, periti, traduttori, difensori d'ufficio o gratuito patrocinio, altri creditori dell'erario.
Quali ritenute applica il concessionario?
Le ritenute fiscali (IRPEF 20% sulle prestazioni professionali ex art. 25 DPR 600/1973) e quelle contributive eventualmente dovute per legge.
Vedi anche