← Torna a T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Coordina annullamento ex art. 219 e ripresa della riscossione delle spese di giustizia penali.
  • L'ufficio iscrive a ruolo solo se il debitore risulta nuovamente reperibile.
  • Per condanne a pena detentiva con notifica per irreperibili (art. 143 c.p.c.) il credito è annullato.
  • Gli atti tornano al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
  • Reperito il debitore, il PM restituisce gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 235 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese … dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

2. Se l'invito al pagamento delle spese … si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell' articolo 143 del codice di procedura civile , annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.

3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.

Commento

L'articolo 235 chiude il microsistema di riscossione delle spese di giustizia penali quando il primo tentativo si è arenato perché il debitore era irreperibile. La norma si innesta sull'annullamento del credito disciplinato dall'art. 219 del medesimo testo unico: una volta cancellato il debito dai registri attivi, l'ufficio resta in attesa di un fatto nuovo che renda di nuovo concreta la possibilità di recupero.

Il presupposto: annullamento ex art. 219

L'annullamento opera come misura di gestione contabile: non estingue l'obbligazione, ma sospende le procedure quando la notifica dell'invito al pagamento non è andata a buon fine. Per le spese penali questa cautela è coerente con il principio per cui l'amministrazione non deve attivare procedure esecutive destinate al fallimento per assenza del destinatario.

La doppia condizione per riscuotere

Il comma 1 fissa la regola generale: dopo l'annullamento, l'iscrizione a ruolo riprende solo se il debitore è reperibile. La verifica passa per le banche dati anagrafiche, l'archivio dei rapporti finanziari e gli ordinari strumenti di ricerca dei concessionari della riscossione.

Il binario penale: art. 143 c.p.c. e rito degli irreperibili

Il comma 2 disciplina l'ipotesi peculiare in cui la condanna sia a pena detentiva e la notifica si abbia per eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (notifica al destinatario di residenza, dimora e domicilio sconosciuti). In questo caso l'ufficio annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero, che procede secondo il rito degli irreperibili previsto dal codice di procedura penale per l'esecuzione della pena.

Riemersione del debitore

Il comma 3 chiude il cerchio: quando il debitore torna reperibile, il PM rimette nuovamente gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo. Si attiva così la riscossione coattiva del credito che era rimasto dormiente. Si pensi al condannato che, dopo anni, riprende residenza in Italia o viene intercettato in un controllo: il fascicolo si riapre senza necessità di nuovo titolo, perché la sentenza resta efficace.

Coordinamento con la disciplina generale

La norma va letta in sistema con gli artt. 208, 219, 227 e 230 del testo unico, oltre che con l'art. 535 c.p.p. sulla condanna alle spese del processo penale. La scelta legislativa privilegia l'efficienza: nessuna procedura su soggetti sconosciuti, ma immediata riattivazione quando emergono elementi utili.

Rilievo operativo

Per l'ufficio giudiziario la norma è una guida procedurale: monitoraggio periodico delle posizioni annullate, verifica della reperibilità tramite banche dati anagrafiche e finanziarie, riattivazione tempestiva del fascicolo. Per il debitore è importante sapere che l'annullamento del credito non equivale a un'estinzione: la riapertura può intervenire anche a distanza di anni, sempre entro il termine di prescrizione decennale del credito erariale (art. 2946 c.c.). Il rischio concreto è il ritorno della pretesa con accessori (interessi legali al saggio annuo aggiornato) calcolati dall'iscrizione a ruolo, talora con sorpresa per il debitore che riteneva la posizione definitivamente chiusa.

Domande frequenti

Quando l'ufficio può iscrivere a ruolo le spese penali dopo l'annullamento?

Solo se il debitore risulta nuovamente reperibile dopo l'annullamento del credito disposto ai sensi dell'art. 219 del testo unico spese di giustizia.

Cosa accade se la condanna è a pena detentiva e la notifica avviene ex art. 143 c.p.c.?

L'ufficio annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero, che procede con il rito degli irreperibili previsto per l'esecuzione della pena.

Il debitore diventato reperibile dopo anni può essere richiesto delle spese?

Sì: il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio, che riapre la posizione e procede all'iscrizione a ruolo, senza necessità di un nuovo titolo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.