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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli intermediari UE possono operare in Italia in libera prestazione di servizi dopo la notifica dell'Autorita' di origine all'Organismo italiano (OIA, gestito da IVASS).
  • L'attività può iniziare dal momento in cui l'Autorita' estera comunica l'avvenuta notifica all'OIA.
  • Le informazioni trasmesse sono quelle elencate all'art. 116-bis (identita', rami, eventuale presenza fisica temporanea).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 116-quater D.Lgs. 209/2005 — (Attività in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. L'accesso all'attività di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorità di tale Stato, delle informazioni di cui all'articolo 116-bis.

2. L'intermediario di cui al comma 1 può iniziare ad esercitare l'attività sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell'Autorità dello Stato di origine la comunicazione dell'avvenuta notifica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1))

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In sintesi

  • Gli intermediari UE possono operare in Italia in libera prestazione di servizi dopo la notifica dell'Autorita' di origine all'Organismo italiano (OIA, gestito da IVASS).
  • L'attività può iniziare dal momento in cui l'Autorita' estera comunica l'avvenuta notifica all'OIA.
  • Le informazioni trasmesse sono quelle elencate all'art. 116-bis (identita', rami, eventuale presenza fisica temporanea).
Il passaporto unico dell'intermediario assicurativo

L'art. 116-quater traduce in diritto interno il principio del passaporto unico previsto dalla direttiva 2016/97/UE (Insurance Distribution Directive, IDD), recepita con il D.Lgs. 68/2018. Un intermediario regolarmente iscritto nel registro di uno Stato membro può operare in tutta l'Unione senza dover ottenere una seconda autorizzazione, purche' rispetti la procedura di notifica preventiva. Il modello e' lo stesso utilizzato per banche (TUB), imprese di investimento (TUF) e imprese di assicurazione (artt. 23 e 24 del Codice). La ratio e' duplice: integrare il mercato unico dei servizi finanziari e mantenere un controllo coordinato tra autorita' di origine (home country control) e autorita' ospitante (host country supervision).

La procedura operativa

L'intermediario residente in altro Stato UE comunica all'Autorita' del proprio paese l'intenzione di esercitare in Italia. L'Autorita' estera trasmette all'Organismo per la registrazione degli intermediari (OIA, struttura associata a IVASS) le informazioni dell'art. 116-bis: identita', sezione di iscrizione, rami assicurativi, eventuale agente legale di riferimento. L'OIA prende atto della notifica; l'attività può iniziare dal momento in cui l'Autorita' di origine comunica all'intermediario l'avvenuto inoltro. Non e' previsto un atto di assenso espresso dell'IVASS: il silenzio non e' diniego, e' presa d'atto della procedura comunitaria.

Differenza con il regime di stabilimento

La libera prestazione di servizi (LPS) si caratterizza per l'assenza di una sede stabile in Italia: l'attività e' transfrontaliera, episodica o continuativa ma senza presenza fisica organizzata. Il regime di stabilimento (art. 116-quinquies) presuppone invece un'organizzazione stabile, un agente designato o una succursale. La distinzione, già tracciata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (Gebhard, C-55/94, 1995), incide sulle norme di interesse generale applicabili e sul perimetro dei controlli IVASS in qualita' di autorita' ospitante.

Vigilanza ripartita

L'IVASS, quale autorita' ospitante, vigila sul rispetto delle norme italiane di interesse generale (art. 116-decies): trasparenza, informazione precontrattuale, regole di comportamento. La vigilanza prudenziale (requisiti di onorabilita', professionalita', copertura assicurativa RC) resta invece all'Autorita' di origine. In caso di violazione delle norme italiane si attiva il meccanismo di notifica e cooperazione dell'art. 116-septies.

Profili pratici per l'intermediario UE

L'intermediario che opera in Italia in LPS deve comunque rispettare le regole di condotta del Codice (artt. 119, 119-bis, 119-ter), gli obblighi informativi degli artt. 120 ss., la disciplina antiriciclaggio italiana per i contratti distribuiti sul territorio. Non e' richiesta iscrizione alla sezione del registro italiano, ma e' opportuna la designazione di un referente per le comunicazioni con IVASS.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio Broker GmbH — broker tedesco che assicura un imprenditore italiano

Caso 2: Caso Caia & Co. — sospensione operativita' senza notifica

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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