← Torna a T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002)
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 207 conferma il recupero delle spese processuali per i casi di PSP.
  • Il rinvio è alla disciplina della parte III del testo unico.
  • L'azione segue le ordinarie regole di riscossione coattiva.
  • Riguarda compensi al difensore e spese vive anticipate dallo Stato.
  • Il recupero presuppone condanna alle spese e capacità economica del beneficiario.

Testo dell'articoloVigente

Art. 207 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.

Commento

L'articolo 207 chiude il quadro dedicato al recupero delle spese del processo penale richiamando, per il patrocinio a spese dello Stato, la disciplina della parte III del T.U. Norma di coordinamento, evita duplicazioni e rinvia alle regole speciali del PSP per gli aspetti soggettivi e oggettivi del recupero.

Funzione di coordinamento

Senza l'art. 207 sarebbe controverso quale disciplina applicare al recupero delle spese del PSP nel penale: regole generali della parte VII o regole speciali della parte III? La norma scioglie il dubbio rinviando alla parte III, che contiene la disciplina compiuta del beneficio.

Parte III come fonte di riferimento

La parte III (artt. 74-141 T.U.) regola condizioni di ammissione, contenuto del beneficio, liquidazione del difensore, revoca per superamento dei limiti reddituali, recupero delle spese in caso di soccombenza. È un microsistema autonomo che l'art. 207 mantiene integro.

Recupero a carico del beneficiario

Il beneficiario condannato che torni in bonis subisce il recupero secondo le procedure ex art. 134 T.U. (revoca) e ss. La procedura passa attraverso verifica dei requisiti, notifica di invito al pagamento, eventuale iscrizione a ruolo per mancato versamento.

Recupero a carico della controparte soccombente

Quando la controparte sia soccombente, lo Stato può recuperare nei suoi confronti quanto liquidato al difensore del beneficiario. È applicazione del principio di soccombenza: chi perde rifonde le spese, anche quelle anticipate dall'erario per l'avversario non abbiente.

Profili pratici per il difensore

Il difensore che assiste in PSP riceve compenso dallo Stato. Non ha azione diretta contro il cliente, ma vede la propria parcella inserita nel meccanismo di recupero. La liquidazione segue parametri ridotti rispetto al tariffario ordinario, fissati dal D.M. 55/2014.

Da segnalare che la giurisprudenza ha precisato che il termine per il recupero decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non dalla data della prima ammissione al PSP. Questo evita decadenze precoci e consente all'ufficio di attivarsi anche dopo anni, qualora ne ricorrano le condizioni. Per il beneficiario è utile sapere che il debito resta latente: la pianificazione patrimoniale futura deve tenerne conto, anche in vista di eventuali successioni o donazioni. Il rinvio alla parte III del T.U. comporta anche l'applicazione delle regole sulla revoca del beneficio per superamento dei limiti reddituali, con conseguente attivazione del recupero anche durante il giudizio. La verifica annuale dei redditi del beneficiario è onere dell'ufficio che lo ha ammesso al PSP.

Sotto altro profilo, l'eventuale revoca del beneficio retroagisce al momento del venir meno dei requisiti, consentendo all'ufficio di recuperare anche le somme liquidate al difensore nella fase in cui il beneficiario aveva già perso la condizione di non abbienza. Il sistema così configurato garantisce equilibrio fra tutela del diritto di difesa e protezione delle finanze pubbliche dai possibili abusi del beneficio.

Casi pratici

Caso 1: Tizio difensore d'ufficio

Caso 2: Caio parte civile non abbiente

Domande frequenti

Il difensore del beneficiario PSP può ottenere di più dello Stato?

Solo dopo ingiunzione al cliente tornato in bonis e con esito di recupero positivo, lo Stato può integrare il compenso. In via ordinaria il difensore percepisce l'importo liquidato secondo i parametri ridotti del PSP.

Cosa accade se il beneficiario è condannato ma resta non abbiente?

L'iscrizione a ruolo è sospesa fino al miglioramento della condizione economica. Il debito non si estingue ma resta latente, soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.

Il recupero opera anche contro il responsabile civile?

Sì, quando la sentenza penale contenga statuizione civile di condanna al risarcimento, lo Stato può recuperare nei suoi confronti le somme anticipate al difensore del beneficiario PSP costituitosi parte civile.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.