In sintesi
- Le spese ripetibili sono recuperate dal condannato secondo il c.p.p.
- Si applica anche agli enti ex art. 69 D.Lgs. 231/2001.
- Nei riti di prevenzione, esecuzione, sorveglianza solo per condanna in Cassazione.
- In patteggiamento e decreto penale si recuperano custodia beni e mantenimento detenuti.
- L'azione è esercitata dall'ufficio incaricato della gestione della riscossione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 204 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69 , del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , nonché, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.
3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.
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Commento
L'articolo 204 disciplina le spese ripetibili nel processo penale, definendo quando lo Stato può recuperare quanto anticipato. La norma distingue fra processo ordinario, riti speciali (patteggiamento, decreto penale), riti di prevenzione e sorveglianza, applicando regole diverse in funzione della natura del provvedimento.
Regola generale: condanna alle spese
Nel processo penale ordinario il recupero opera in caso di condanna alle spese ex artt. 535-540 c.p.p. Il giudice quantifica nel dispositivo l'importo, l'ufficio attiva la procedura amministrativa di recupero. È applicazione della regola generale di soccombenza.
Responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001
Il richiamo all'art. 69 del D.Lgs. 231/2001 estende la disciplina alle persone giuridiche condannate per illeciti amministrativi dipendenti da reato. L'ente è tenuto a rifondere lo Stato per spese anticipate, analogamente alla persona fisica condannata.
Riti di prevenzione, esecuzione e sorveglianza
Per questi procedimenti speciali il recupero opera solo se la Cassazione abbia pronunciato condanna alle spese. La regola riflette la diversa natura di questi riti, più amministrativi che propriamente sanzionatori, dove la condanna alle spese non è automatica.
Patteggiamento e decreto penale
Nelle sentenze ex artt. 444 e 445 c.p.p. (patteggiamento) e nel decreto penale ex art. 460 c.p.p. il recupero è limitato a custodia beni sequestrati e spese di mantenimento detenuti. Il favor per chi accede al rito speciale si traduce in esonero dalle spese generali del processo.
Patrocinio a spese dello Stato in coordinato disposto
Quando il condannato sia stato ammesso al PSP, opera anche la disciplina della parte III T.U.: il recupero include compenso difensore e spese del processo, secondo il combinato disposto degli artt. 201 e 204.
Aspetto poco noto: nelle pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia (lavoro di pubblica utilità, semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva) il recupero delle spese ripetibili segue le regole generali dell'art. 204, con quantificazione adeguata alle modalità di esecuzione. Per il difensore è essenziale informare il cliente dei costi complessivi prima dell'accesso al rito alternativo, includendo nella valutazione anche le voci di spesa ripetibili a carico del condannato. La giurisprudenza ha precisato che il riferimento all'art. 69 D.Lgs. 231/2001 implica piena assimilazione dell'ente alla persona fisica condannata: stesse voci di spesa, stessi termini di recupero, stessa possibilità di sospensione in caso di obiettiva difficoltà economica dell'ente. L'omessa rifusione può essere causa di mancato accesso a procedure agevolative future.
Per le società coinvolte in procedimenti 231, l'iscrizione a bilancio dei costi recuperabili come fondo rischi è elemento essenziale di corretta rappresentazione patrimoniale, secondo i principi contabili nazionali e internazionali applicabili.
Domande frequenti
Nel patteggiamento si recuperano le spese del processo?
No, restano a carico dello Stato. Si recuperano solo le spese di custodia dei beni sequestrati e quelle di mantenimento del detenuto, secondo il favor di rito previsto dagli artt. 444 e 460 c.p.p.
L'ente sanzionato ex D.Lgs. 231/2001 paga le spese al pari delle persone fisiche?
Sì, l'art. 69 del decreto 231 e l'art. 204 del T.U. spese rendono pienamente applicabile la procedura di recupero anche nei confronti della persona giuridica.
Quando la Cassazione condanna alle spese in fase di sorveglianza?
Quando rigetta il ricorso del condannato o del PM avverso provvedimenti del Tribunale di sorveglianza. In quel caso opera la regola di soccombenza e si attiva il recupero ex art. 204.
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