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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I requisiti di onorabilità si applicano anche a dipendenti, produttori e collaboratori.
  • L'accertamento è in capo all'impresa o all'intermediario di riferimento.
  • Le imprese assicurano formazione e aggiornamento adeguati.
  • L'iscrizione alla sezione E del RUI richiede ulteriori requisiti tecnici.

Testo dell'articoloVigente

Art. 111 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti particolari per l’iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i dipendenti dell'impresa, direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, per i produttori diretti ed è accertato dall'impresa per conto della quale tali soggetti operano. (45)

2. Le imprese che operano come distributori e le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una formazione e un aggiornamento professionale adeguati ai soggetti di cui al comma 1 in rapporto ai prodotti intermediati ed all'attività complessivamente svolta.(45)

3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed è accertato dall'intermediario per conto del quale essi operano.

4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione e aggiornamento professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo per conto dei quali tali soggetti operano.(45)

5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, inclusa quella svolta nei locali dove l'intermediario di cui alle sezioni del registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) opera o attraverso forme di vendita a distanza. (45)

5-bis. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo. (45)

Commento

L'estensione dei requisiti ai collaboratori

L'art. 111 cod. ass. estende la disciplina dei requisiti agli operatori che, pur non figurando come agenti o broker iscritti alle sezioni a) o b), operano stabilmente all'interno della rete distributiva: dipendenti dell'impresa direttamente coinvolti nella distribuzione, produttori diretti, collaboratori degli intermediari iscritti alla sezione e) del RUI. La logica è di filiera: la qualità della distribuzione non dipende solo dai vertici della rete, ma da tutti i soggetti che entrano in contatto con il cliente.

L'onorabilità: accertamento decentrato

Il comma 1 estende ai dipendenti dell'impresa e ai produttori diretti i requisiti di onorabilità dell'art. 110, comma 1. L'accertamento, però, non è in capo all'Organismo: spetta all'impresa per conto della quale operano. È una soluzione efficiente, che attribuisce a chi conosce il personale e ha rapporti contrattuali diretti la verifica preliminare. L'impresa è chiamata a conservare la documentazione (casellario giudiziale, dichiarazioni sostitutive) e a ripeterne la verifica con cadenza periodica, anche in occasione del riesame annuale del sistema di governo societario.

Formazione adeguata

Il comma 2 obbliga le imprese e gli intermediari ad assicurare formazione e aggiornamento professionale ai soggetti del comma 1, in rapporto ai prodotti intermediati e all'attività complessivamente svolta. È un obbligo concreto, non formale: la formazione deve essere proporzionata al ruolo e ai prodotti, documentata e periodicamente aggiornata. Il Regolamento IVASS 40/2018 fissa il monte ore minimo (60 ore biennali per la sezione E, ridotte per la sezione F degli accessori) e i contenuti minimi.

I collaboratori della sezione E

Il comma 3 precisa che i requisiti di onorabilità si applicano anche ai soggetti iscritti alla sezione e) del RUI, ossia ai collaboratori degli intermediari (sub-agenti, dipendenti di agenzia, dipendenti di broker). L'accertamento spetta all'intermediario per conto del quale operano. È coerente con il modello di responsabilità a cascata: la rete di vendita è governata dall'intermediario, che risponde della qualità dei propri collaboratori.

I requisiti tecnici per la sezione E

Il comma 4 introduce ulteriori requisiti per chi si iscrive alla sezione E: cognizioni e capacità professionali adeguate, come per gli intermediari principali, ma in misura proporzionata. Il sistema garantisce la qualità del primo livello di contatto con il cliente. Ai sensi dell'art. 114-bis cod. ass., le imprese si dotano di politiche e procedure interne per assicurare il rispetto dei requisiti, anche con riferimento ai propri dipendenti e ai collaboratori della rete. La violazione degli obblighi formativi e di accertamento espone l'impresa alle sanzioni dell'art. 324 cod. ass. e alle misure di intervento di cui all'art. 188 cod. ass., con riflessi sul mantenimento dell'iscrizione dei singoli operatori.

Aspetti pratici di gestione della rete

Sul piano operativo, le imprese e gli intermediari principali tengono un registro interno dei collaboratori, raccolgono e archiviano le dichiarazioni di onorabilità, programmano i corsi obbligatori e ne tracciano le frequenze. La perdita sopravvenuta dei requisiti (per esempio una condanna successiva all'iscrizione) impone la sospensione immediata dell'attività e l'avvio del procedimento di cancellazione ex art. 113 cod. ass. La continuità del rispetto dei requisiti è verificata in occasione del riesame annuale del sistema di governo societario e nelle interlocuzioni con il responsabile della distribuzione di cui all'art. 109, comma 1-bis.

Casi pratici

Caso 1: Riorganizzazione della rete agenziale

Caso 2: Dipendente con condanna sopravvenuta

Domande frequenti

Chi verifica l'onorabilità dei dipendenti dell'impresa?

L'impresa stessa per la quale operano. La verifica avviene con la documentazione richiesta dal regolamento IVASS, in via preliminare e poi con cadenza periodica.

I sub-agenti devono iscriversi al RUI?

Sì, alla sezione E come collaboratori. Devono possedere requisiti di onorabilità e adeguate cognizioni professionali.

Quanta formazione serve per i collaboratori della sezione E?

Il Regolamento IVASS 40/2018 fissa un monte ore minimo biennale (in via generale 60 ore biennali per la sezione E, ridotte per la sezione F degli accessori), oltre a contenuti specifici sui prodotti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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