← Torna a Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le persone fisiche iscritte al RUI devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità.
  • Onorabilità: assenza di condanne penali e di procedimenti concorsuali.
  • Professionalità: titolo di studio, esame e formazione continua.
  • Polizza RC professionale obbligatoria con massimale minimo IVASS.

Testo dell'articoloVigente

Art. 110 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. 1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all' articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale , per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione e salvo quanto previsto dall' articolo 166 del codice penale ; c) non essere stata dichiarata fallita, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;(45) d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni; e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.

2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacità professionali sulle materie individuate dall'IVASS con regolamento, che sono accertate, tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su tali aree tematiche.L'IVASS, con regolamento, detta anche disposizioni di dettaglio in merito ai requisiti per l'iscrizione al registro, determinando altresì le modalità di svolgimento della prova di idoneità . (45)

3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresì stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione duecentocinquantamila euro per ciascun sinistro e di un milione e ottocentocinquantamila euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. (45)

3-bis. Gli importi di cui al comma 3 sono aggiornati mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni nell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat. (45)

Commento

Onorabilità: il presupposto del rapporto fiduciario

L'art. 110 cod. ass. enuncia i requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche alle sezioni a) (agenti) e b) (broker) del RUI. Apre con i requisiti di onorabilità, che riproducono il modello classico delle professioni regolamentate: godimento dei diritti civili, assenza di condanne irrevocabili per reati contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia, l'industria e il commercio, contro il patrimonio (con soglie di pena specifiche) o per delitti non colposi con soglie più alte. È esclusa anche l'iscrizione di chi sia stato dichiarato fallito o ammesso a procedure concorsuali, salva riabilitazione (art. 142 l. fall., ora art. 280 CCII).

L'applicazione della pena su richiesta

La norma equipara alla condanna la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, comma 2, c.p.p.). La scelta riflette il principio sostanziale che il patteggiamento, pur con i suoi profili negoziali, è equiparato per legge alla condanna ai fini dell'accertamento del fatto, con la sola eccezione degli effetti civili. Sulle conseguenze, si veda anche l'art. 445 c.p.p. e l'art. 651-bis c.p.p. La rilevanza è chiara: nei casi di patteggiamento per i reati elencati, l'iscrizione al RUI è preclusa.

I requisiti di professionalità

I commi successivi disciplinano la professionalità. Per l'iscrizione alla sezione a) (agenti) è richiesto il superamento di una prova di idoneità: il candidato dimostra conoscenze in materia di diritto delle assicurazioni, tecnica assicurativa, normativa fiscale e tutela del consumatore. Per la sezione b) (broker) la prova è più articolata, in coerenza con l'indipendenza richiesta al broker. IVASS definisce con regolamento (in particolare il Regolamento 40/2018) i programmi e le modalità della prova. La formazione continua è obbligatoria, con un monte ore annuo fissato dal regolamento.

La polizza RC professionale

Il comma 3 impone l'obbligo della polizza RC professionale a copertura della responsabilità per i danni causati ai clienti nell'esercizio dell'attività. Il massimale minimo è fissato da IVASS in coerenza con quello stabilito dalla direttiva IDD (allora 1.250.000 euro per sinistro e 1.850.000 euro all'anno aggregato). La polizza è condizione di permanenza dell'iscrizione e la sua mancata efficacia comporta la cancellazione ex art. 113, comma 1, lettera f, cod. ass.

Rilevanza sistematica

L'art. 110 è la norma centrale della disciplina degli intermediari persone fisiche. Si coordina con l'art. 111 (requisiti per produttori, collaboratori e dipendenti), l'art. 112 (società), l'art. 113 (cancellazione) e l'art. 114 (reiscrizione). La sua violazione, se reiterata o significativa, espone l'intermediario alla cancellazione e all'irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 324 e seguenti cod. ass. Il sistema è disegnato per garantire una qualità professionale costante: l'ingresso è selezionato dai requisiti, la permanenza è presidiata dalla formazione continua, l'uscita è regolata dalle cause di cancellazione e dai meccanismi di reiscrizione.

Casi pratici

Caso 1: Riabilitazione dopo fallimento personale

Caso 2: Massimale RC inadeguato

Domande frequenti

Il patteggiamento preclude l'iscrizione al RUI?

Sì, per i reati indicati dall'art. 110, comma 1, lettera b. La norma equipara la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. alla condanna irrevocabile.

Serve una laurea per iscriversi alla sezione A?

Il cod. ass. non impone una laurea: è richiesto il superamento di una prova di idoneità e la formazione continua. Il regolamento IVASS 40/2018 definisce in dettaglio i requisiti.

La polizza RC ha un massimale specifico?

Sì. IVASS individua i massimali minimi, in coerenza con la direttiva IDD (1.250.000 euro per sinistro e 1.850.000 euro all'anno aggregato).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.