Testo dell'articoloVigente
Art. 202 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale , per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non più revocabili.
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Vedi anche
→art. 200 SPESE (Ambito oggettivo del recupero: spese penali,)→art. 201 SPESE (Recupero delle spese in caso di ammissione a)→art. 203 SPESE (Esclusione del recupero per i processi della)→art. 204 SPESE (Spese ripetibili: recupero in caso di condan)→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 199 D.P.R. 115/2002 – Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale→Art. 205 D.P.R. 115/2002 – Recupero intero, forfettizzato e per quota→Art. 198 D.P.R. 115/2002 – Determinazione delle regole tecniche telematiche→Art. 206 D.P.R. 115/2002 – Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 202 amplia il perimetro del recupero a tutte le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria o condanna pecuniaria nei riti civili e penali. È previsione complementare all'art. 200 e copre l'ampia tipologia di sanzioni processuali che la legge attribuisce al giudice.
Sanzioni pecuniarie civili
Il giudice civile può comminare sanzioni in vari casi: art. 96 c.p.c. per lite temeraria, sanzioni per condotte dilatorie, multe processuali per inadempimenti formali, condanne ex art. 614-bis c.p.c. per astreintes. Tutte queste somme, una volta definitive, sono recuperate ai sensi dell'art. 202.
Sanzioni pecuniarie penali
Nel penale la sanzione pecuniaria può essere principale (multa, ammenda) o accessoria. In tutti i casi, una volta passata in giudicato la sentenza, lo Stato attiva il recupero sulla base dell'art. 202 e secondo le regole successive del T.U.
Coordinamento con il codice civile
La sanzione pecuniaria processuale ha natura diversa dal risarcimento del danno: il primo è credito dello Stato, il secondo della parte vittoriosa. Per il primo opera l'art. 202; per il secondo restano applicabili le ordinarie regole di esecuzione civile.
Procedura di recupero
Una volta divenuto definitivo il titolo, l'ufficio quantifica l'importo, notifica l'invito al pagamento ex art. 212 e procede ad iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento. La cartella esattoriale è poi emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Termini di prescrizione
I crediti erariali derivanti da sanzioni pecuniarie processuali si prescrivono in dieci anni, salva l'applicazione dei termini speciali per le multe penali (cinque anni). L'avvio della procedura interrompe la prescrizione e fa decorrere nuovo termine.
Da considerare: la riforma del processo civile ha rafforzato gli strumenti di contrasto agli abusi processuali, ampliando l'applicabilità delle sanzioni pecuniarie ex art. 96 c.p.c. Il giudice può oggi comminare sanzioni anche d'ufficio in più ipotesi, con conseguente aumento del flusso di crediti erariali da gestire ai sensi dell'art. 202. La consapevolezza del difensore sui rischi sanzionatori connessi a condotte temerarie è oggi parte integrante della deontologia. Anche le multe processuali per inadempimenti formali (ritardi non giustificati, mancata comparizione) confluiscono nel meccanismo di recupero, con quantificazione che il funzionario opera sulla base del dispositivo del giudice. La distinzione fra danno alla parte (risarcibile) e sanzione allo Stato (recuperata ex art. 202) è cruciale per impostare correttamente la difesa.
La distinzione fra danno civile (a favore della controparte) e sanzione erariale (a favore della Cassa ammende) è oggi cardine di ogni strategia difensiva sul tema delle condotte processuali abusive, e merita attenzione specifica nella stesura degli atti. La motivazione del giudice sulla quantificazione delle sanzioni è oggi più dettagliata, anche per ridurre il rischio di riforma in appello per difetto di motivazione su uno snodo discrezionale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio condannato per lite temeraria
Caso 2: Caio multato in penale
Domande frequenti
La condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. va recuperata dallo Stato?
L'art. 96, comma 3, c.p.c. prevede una somma equitativa a favore della controparte: è credito civile, non erariale. La sanzione pecuniaria ex art. 96, comma 4, a favore della Cassa ammende è invece credito statale e segue l'art. 202.
Le multe penali si prescrivono?
Sì, in cinque anni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, salva interruzione per atti dell'amministrazione finanziaria.
Chi gestisce concretamente la riscossione delle sanzioni?
L'ufficio competente predispone il ruolo, che viene trasmesso all'Agenzia delle entrate-Riscossione per l'emissione della cartella e l'esecuzione forzata.