- IVASS disciplina con regolamento il RUI elettronico unico.
- Il registro si articola in sei sezioni: agenti, broker, produttori diretti, banche, collaboratori, accessori.
- L'iscrizione è condizione necessaria per esercitare l'attività in Italia.
- L'impresa individua il responsabile della distribuzione e ne comunica il nominativo a IVASS.
Testo dell'articoloVigente
Art. 109 D.Lgs. 209/2005 — Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. L'IVASS disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.(45)
1-bis. L'impresa che opera in qualità di distributore, individua la persona fisica, nell'ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo all'IVASS. Tale soggetto possiede adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento.(45)
1-ter. Il registro è agevolmente accessibile e consente la registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al comma 1. (45)
2. 2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione; b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione; c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima; d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e 114-septies del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 ;(45) e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera. f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies). (45) Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.
2-bis. Per i siti internet mediante i quali è possibile l'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, è necessaria l'iscrizione al registro del titolare del dominio. (45)
3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali 1'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 110, comma 3, è sospeso sino all'avvio dell'attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.(45)
4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione è tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c). (45)
4-bis. Nella domanda di iscrizione al registro l'intermediario che si avvale di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e), per l'esercizio dell'attività di distribuzione, ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.(45)
4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro l'impresa che si avvale di soggetti iscritti alla sezione di cui al comma 2, lettera c) per l'esercizio della distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.(45)
4-quater. L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP, secondo le istruzioni da questa impartite, le informazioni rilevanti ai fini dell'alimentazione del registro unico europeo degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui al paragrafo 4, dell'articolo 3 della direttiva 2016/97 e può richiedere la modifica dei dati in esso riportati.(45)
4-quinquies. Le domande presentate, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'avvenuta iscrizione è comunicata ai soggetti interessati nelle forme indicate dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS.(45)
4-sexies. 4-sexies. Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi secondo le modalità individuate nelle relative disposizioni di attuazione di cui al comma 1: a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione; b) i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario; c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS. (45)
4-septies. Ogni modifica alle informazioni di cui al comma 4-sexies è tempestivamente comunicata.(45)
4-octies. L'iscrizione al registro di cui all'articolo 109, comma 2, non può essere consentita se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, siano di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. (45)
5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate.(45)
6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al registro. (45)
Commento
Il Registro Unico degli Intermediari
L'art. 109 cod. ass. istituisce il Registro Unico degli Intermediari (RUI), strumento centrale per il governo della distribuzione assicurativa in Italia. La gestione operativa è in capo all'Organismo dell'art. 108-bis, ma è IVASS a disciplinarne con regolamento la formazione e l'aggiornamento. Il RUI è elettronico, agevolmente accessibile (anche al pubblico nella parte non riservata) e consente la registrazione integrale e diretta dei dati richiesti.
Le sei sezioni del registro
Il comma 2 articola il registro in sezioni distinte: la sezione a) per gli agenti di assicurazione, che operano in nome e per conto di una o più imprese; la sezione b) per i broker, intermediari indipendenti che agiscono per conto del cliente; la sezione c) per i produttori diretti che operano per le imprese; la sezione d) per banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, SIM e Poste Italiane S.p.A.; la sezione e) per i collaboratori degli intermediari (sub-agenti, dipendenti di agenzia); la sezione f) per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio. Ogni sezione ha requisiti specifici disciplinati dagli artt. 110, 111, 112 cod. ass.
Il responsabile della distribuzione
Il comma 1-bis introduce una figura chiave: il responsabile della distribuzione. Si tratta della persona fisica, individuata nell'ambito della dirigenza dell'impresa che opera come distributore, alla quale è attribuita la responsabilità del rispetto della disciplina IDD. Possiede requisiti di professionalità e onorabilità, determinati da IVASS con regolamento, e il suo nominativo è comunicato all'Autorità. È la figura cui si imputa la diretta responsabilità per la qualità della distribuzione, anche ai fini sanzionatori (artt. 324 e seguenti cod. ass.).
Trasparenza e accessibilità
Il comma 1-ter sottolinea che il registro deve essere agevolmente accessibile. Il portale pubblico del RUI consente a chiunque di verificare l'iscrizione di un intermediario, la sezione di appartenenza e l'attività esercitata. La trasparenza è strumentale alla tutela dell'assicurato: il cliente può controllare in tempo reale se l'intermediario che lo contatta è effettivamente abilitato e in quale veste opera.
Effetti dell'iscrizione
L'iscrizione è condizione necessaria per esercitare l'attività di distribuzione in Italia (artt. 107-bis e 305-bis cod. ass.). L'iscrizione conferisce la legittimazione professionale e attiva gli obblighi della disciplina IDD: formazione continua (art. 110 ss.), polizza RC professionale (art. 110, comma 3, e art. 112, comma 3, cod. ass.), separazione patrimoniale dei premi (art. 117), trasparenza nei rapporti con il cliente (artt. 119 e seguenti cod. ass.). La cancellazione (art. 113 cod. ass.) determina l'immediata cessazione della legittimazione. Le imprese mandanti sono tenute a verificare l'iscrizione dei propri intermediari e dei collaboratori, in coerenza con i requisiti organizzativi dell'art. 114-bis.
Casi pratici
Caso 1: Banca che entra nel bancassurance
Caso 2: Verifica online da parte del cliente
Domande frequenti
Cosa distingue un agente (sez. A) da un broker (sez. B)?
L'agente opera in nome e per conto delle imprese mandanti; il broker agisce per conto del cliente come intermediario indipendente. La distinzione incide su trasparenza, retribuzione e obblighi di consulenza.
Chi può consultare il RUI?
Chiunque. La parte pubblica del registro è accessibile online ai fini della verifica della legittimazione dell'intermediario.
Cos'è il responsabile della distribuzione?
È la persona fisica, individuata nella dirigenza, cui è attribuita la responsabilità del rispetto della disciplina IDD da parte del distributore. Il nominativo è comunicato a IVASS.
Vedi anche