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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Diritti di copia, certificato e spese di notifica civili sono corrisposti tramite piattaforma tecnologica.
  • Il rinvio è all'art. 5, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).
  • La piattaforma è pagoPA, gestita da PagoPA S.p.A.
  • L'obbligo riguarda gli atti compiuti nel processo civile.
  • Il pagamento telematico genera una ricevuta valida ai fini di cancelleria.

Testo dell'articoloVigente

Art. 196 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all' articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . (81) 84

Commento

L'articolo 196, riformulato negli ultimi anni per accompagnare la digitalizzazione del processo, incanala in pagoPA il pagamento dei diritti di copia e di notifica nel processo civile. Il legislatore ha scelto una piattaforma unica nazionale per superare la frammentazione dei sistemi di cancelleria e ridurre l'uso del contante.

Ambito oggettivo: cosa rientra

La norma copre tre voci spesso ricorrenti in cancelleria: i diritti di copia (cartacea o digitale), i diritti di certificato e le spese sostenute dall'ufficio per le notifiche a richiesta d'ufficio nel processo civile. Restano fuori i pagamenti penali, disciplinati altrove, e il contributo unificato che ha proprie regole.

La piattaforma pagoPA

L'art. 5, comma 2, del CAD individua pagoPA come piattaforma di riferimento per tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione. La giustizia vi accede tramite il portale dei servizi telematici del Ministero, che dialoga con i sistemi di cancelleria SICID e SIECIC.

Effetti pratici per il difensore

L'avvocato richiede una copia o un certificato accedendo all'area riservata, paga online con carta o bonifico, e riceve la ricevuta telematica da allegare al fascicolo. Si supera così il modello del contrassegno cartaceo applicato manualmente sulla richiesta di copia.

Notifiche a richiesta d'ufficio

Le spese per la notifica a richiesta d'ufficio (es. avviso a controparte non costituita) sono prima anticipate dall'ufficio e poi recuperate. Pagopa consente il versamento contestuale, evitando partite contabili in sospeso. La gestione è semplificata nei piccoli uffici dove il flusso cartaceo restava prevalente.

Coordinamento con il PCT

Il pagamento telematico genera ricevuta RT che il deposito allega automaticamente. La cancelleria verifica corrispondenza fra ricevuta e atto, senza necessità di apposizione fisica del contrassegno. L'ufficio recupera infine le voci non pagate tramite procedura coattiva ex artt. 248 ss.

Sul fronte pratico, l'introduzione di pagoPA ha richiesto agli avvocati l'aggiornamento dei propri sistemi di gestione studio: molti software gestionali integrano oggi il calcolo automatico dei diritti di copia e generano avvisi di pagamento da pagare con un solo clic. La transizione ha ridotto del 70% i tempi medi di rilascio copie nelle cancellerie informatizzate, secondo i dati ministeriali pubblicati nei rapporti annuali sulla giustizia digitale. La piattaforma consente anche pagamenti per conto terzi, utile quando il difensore anticipa la spesa per il cliente da rifondere in nota spese. Per i diritti di copia urgenti (rilascio entro 24 ore) la maggiorazione tariffaria è applicata automaticamente dal sistema, riducendo errori di liquidazione presso lo sportello.

In sede di liquidazione delle spese il giudice riconosce esclusivamente le voci documentate da ricevuta telematica RT, conservando rigore probatorio anche nel processo telematico. Per il difensore è essenziale archiviare le ricevute pagoPA in modo ordinato, associate al fascicolo, perché diventano elemento essenziale della nota spese da depositare con la conclusionale.

Casi pratici

Caso 1: Tizio chiede copia conforme di una sentenza

Caso 2: Caio paga le spese di notifica d'ufficio

Domande frequenti

Si può ancora pagare il diritto di copia in contanti?

Solo in via residuale dove la piattaforma non sia accessibile. La norma orienta verso pagoPA come canale ordinario, salvo esigenze di accessibilità per chi non dispone di strumenti digitali.

Come ottengo la ricevuta di pagamento per il fascicolo?

Al termine del pagamento pagoPA il sistema genera una ricevuta telematica RT scaricabile in PDF o XML. Va allegata alla richiesta di copia o al fascicolo telematico.

L'art. 196 si applica anche al processo penale?

No, è limitato al processo civile. Per il penale operano regole specifiche, con anticipazione erariale delle spese e successivo recupero a carico del condannato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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