- La ricevuta riporta ufficio adito, generalità e codice fiscale dell'attore o ricorrente.
- Se i convenuti sono più di uno basta il primo e l'indicazione in cifra dei restanti.
- Per il pagamento in rivendita la ricevuta è costituita dal contrassegno cartaceo.
- Ricevuta o contrassegno vanno allegati all'atto e inseriti nel fascicolo d'ufficio.
- Gli estremi sono annotati sul registro del ruolo generale, a fini di controllo erariale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 194 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. 1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale: a) l'ufficio giudiziario adito; b) le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente; c) le generalità delle altre parti.
2. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.
3. Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.
4. Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2.
5. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.
6. Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.
Commento
L'articolo 194 disciplina l'aspetto operativo del pagamento del contributo unificato: come la ricevuta dialoga con il fascicolo e con il sistema informatico di registrazione. Nato per il pagamento cartaceo via F23 o contrassegno, il testo convive oggi con il pagamento telematico tramite piattaforma pagoPA e portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, che genera ricevute RT in formato XML allegate al deposito.
Dati obbligatori della causale
La causale del versamento è la chiave che lega il pagamento al procedimento. Deve identificare in modo univoco l'ufficio adito, la parte versante con codice fiscale e la controparte. È l'unica garanzia che il pagamento non venga associato a un fascicolo diverso, con il rischio di duplicazione o mancato accredito.
Pluralità di parti e semplificazione
Quando i convenuti o resistenti sono molti, la norma evita di trascrivere ogni nominativo: basta il primo della lista più il numero complessivo. È una regola di economia compilativa, utile soprattutto in cause collettive, controversie condominiali o azioni di classe dove le parti possono superare la decina.
Pagamento via rivendita di valori bollati
Il contrassegno cartaceo è un residuo del sistema pre-telematico, ancora ammesso per chi non utilizza canali digitali. Va apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o, in assenza, su un modello ministeriale che riporti i dati di cui ai commi 1 e 2. Per gli avvocati abilitati al PCT il canale è di fatto sostituito dal pagamento elettronico.
Allegazione al fascicolo
La ricevuta deve essere materialmente allegata all'atto giudiziario per il quale si è pagato e inserita nel fascicolo d'ufficio. Nel processo civile telematico l'attestazione di pagamento confluisce nella busta del deposito, mentre nel cartaceo residuale il funzionario di cancelleria verifica la conformità prima di iscrivere a ruolo.
Registrazione e controllo
L'annotazione degli estremi sul registro del ruolo generale chiude il ciclo: consente al Ministero dell'economia di incrociare incassi e iscrizioni a ruolo e di rilevare eventuali omissioni. È la base per le successive verifiche dell'ufficio recupero crediti, che agisce ai sensi degli artt. 211-213 in caso di mancato pagamento.
Sul piano sanzionatorio, l'omessa o irregolare apposizione della ricevuta può determinare l'invito alla regolarizzazione ex art. 16 T.U. e, nei casi più gravi, l'inammissibilità della domanda per mancato pagamento del contributo. Per la cancelleria, l'errore di causale è di norma recuperabile in udienza; per il difensore, conservare copia della ricevuta in originale resta cautela essenziale. Nei processi con domanda riconvenzionale o intervento volontario, ciascun atto introduttivo genera autonomo obbligo di versamento con ricevuta separata. La giurisprudenza ha chiarito che le mere irregolarità formali (dato del codice fiscale errato per un carattere, errore non sostanziale sulla denominazione dell'ufficio) non comportano nullità ma onere di regolarizzazione, valutabile dal giudice anche d'ufficio. Resta cruciale la corrispondenza fra somma versata e contributo dovuto in base allo scaglione di valore della causa.
Casi pratici
Caso 1: Tizio sbaglia la causale dell'F23
Caso 2: Caio difende dieci convenuti
Domande frequenti
Cosa succede se la causale del versamento è incompleta?
La cancelleria può chiedere l'integrazione e, nei casi più gravi, sospendere l'iscrizione a ruolo. Se il pagamento non viene ricostruito, l'ufficio attiva la procedura di recupero ex art. 248 del medesimo testo unico.
È ancora valido il contrassegno cartaceo nel processo telematico?
Per gli avvocati obbligati al deposito telematico il pagamento avviene tramite pagoPA o sistemi equivalenti. Il contrassegno resta uno strumento ammesso per le parti non rappresentate da difensore con accesso al PCT.
Chi annota gli estremi della ricevuta sul registro del ruolo generale?
Il funzionario di cancelleria al momento dell'iscrizione a ruolo, contestualmente all'attribuzione del numero di RG. L'annotazione consente all'amministrazione finanziaria di riconciliare i versamenti.
Vedi anche