Testo dell'articoloVigente
Art. 193 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.
2. 2. Con la convenzione sono stabiliti: a) i compensi spettanti agli intermediari; b) le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme; c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3; d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.
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Vedi anche
→art. 190 SPESE→art. 192 SPESE→art. 194 SPESE (Causali e modalità della ricevuta di versame)→art. 195 SPESE (Decreto interministeriale sulle modalità di )→art. 24 Cost. (Difesa)→art. 113 Cost. (Tutela giurisd.)→art. 91 c.p.c. (Spese)→art. 535 c.p.p. (Spese penali)→Art. 191 D.P.R. 115/2002 – Determinazione delle modalità di pagamento (abrogato)→Art. 196 D.P.R. 115/2002 – Determinazione delle modalità di pagamento→Art. 189 D.P.R. 115/2002 – Compensi a Poste Italiane S.p.a→Art. 197 D.P.R. 115/2002 – Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 193 disciplina i rapporti fra il Ministero dell'economia e le rivendite di generi di monopolio (tabaccherie) e di valori bollati. La norma regola il circuito tradizionale delle marche da bollo, ancora attivo per molte tipologie di spese di giustizia nonostante l'avanzata della digitalizzazione.
I soggetti del circuito
Il comma 1 individua le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati come intermediari del sistema. Si tratta delle tabaccherie autorizzate, che dispongono di concessione per la vendita di prodotti del monopolio fiscale (tabacchi, lotterie, valori bollati). La rete è molto capillare sul territorio italiano: oltre 50.000 punti vendita, con presenza in quasi ogni Comune.
Lo strumento convenzionale
I rapporti sono regolati da convenzione approvata con decreto del MEF di concerto con il Ministero della giustizia. Il doppio concerto riflette la doppia natura del rapporto: gestione finanziaria (MEF), interesse del servizio giustizia (Ministero della giustizia). La forma del decreto interministeriale garantisce trasparenza e pubblicità degli accordi con la categoria.
Contenuto della convenzione
Il comma 2 individua quattro contenuti minimi: a) compensi spettanti agli intermediari (aggio percentuale sul valore della marca da bollo venduta); b) modalità operative del versamento e del riversamento delle somme incassate; c) caratteristiche del contrassegno previsto dall'articolo 194, comma 3 (la marca da bollo fisica); d) penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.
L'aggio dell'intermediario
L'aggio storicamente fissato per la vendita di valori bollati è di una percentuale fissa sul valore facciale (intorno al 3%). La regola garantisce che la tabaccheria abbia un incentivo economico a tenere la disponibilità di marche da bollo, presidiando il servizio in tutto il territorio nazionale. Il versamento all'erario avviene con cadenza periodica, secondo le modalità della convenzione.
Evoluzione verso il digitale
La marca da bollo digitale (DM 22 febbraio 2007, e successivi aggiornamenti) ha sostituito la marca fisica in molti ambiti, soprattutto nelle pratiche giudiziarie telematiche. La generazione del contrassegno avviene online, con pagamento via pagoPA, e la marca esiste solo come record informatico. La rete delle tabaccherie resta tuttavia centrale per la marca da bollo per pratiche cartacee residue e per il pubblico non telematizzato.
Cross-reference
L'articolo si coordina con l'articolo 194 (caratteristiche del contrassegno), con la l. 1014/1942 (disciplina generale dei monopoli), con il DPR 642/1972 (imposta di bollo), con il d.lgs. 504/1995 (testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi). La giurisprudenza tributaria ha occasionalmente esaminato controversie sull'imputabilita' alle tabaccherie di mancati versamenti o errori nel servizio: in tali casi opera la disciplina convenzionale, con sanzioni proporzionate. Le revisioni periodiche della convenzione adeguano le condizioni all'evoluzione del mercato e della tecnologia, in coerenza con la trasformazione verso pagoPA.
Casi pratici
Caso 1: Acquisto in tabaccheria
Caso 2: Marca da bollo digitale
Domande frequenti
Posso ancora comprare le marche da bollo in tabaccheria?
Si, le tabaccherie sono il circuito tradizionale di vendita dei valori bollati. La convenzione MEF/Min. giustizia regola compensi e modalità del servizio. Esiste anche la marca digitale tramite pagoPA.
Quanto guadagna la tabaccheria sul valore della marca?
L'aggio fissato dalla convenzione si attesta intorno al 3% del valore facciale, in coerenza con la regola tradizionale dei valori bollati. La percentuale è rivedibile periodicamente con decreto interministeriale.
Cosa succede se la tabaccheria non versa?
La convenzione prevede penalità specifiche per ritardi, omissioni di versamento o irregolarità nel servizio. In casi gravi può essere revocata la concessione di rivendita di valori bollati.