- Disciplina il pagamento telematico del contributo unificato civile e tributario.
- Avviene tramite la piattaforma pagoPA ex articolo 5, comma 2, CAD.
- Il pagamento non telematico non libera la parte dagli obblighi dell'articolo 14.
- Per il tributario, efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione in GU.
- Rappresenta un caposaldo della digitalizzazione del sistema delle spese giudiziarie.
Testo dell'articoloVigente
Art. 192 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all' articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . (81) 84
1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento. (81) 84
1-ter. Per i procedimenti dinnanzi al giudice tributario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il direttore della direzione sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze attesta la funzionalità del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all' articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . (81) 84
1-quater. Della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1-ter nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. (81) 84
1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023. (81) 84
1-sexies. Se è attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all' articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , non si applicano i commi 1 e 1-bis e il contributo unificato è corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 ; la prova del versamento è costituita esclusivamente dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta. (81) 84
2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.
3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191.
5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (50)
Commento
L'articolo 192 disciplina il pagamento telematico del contributo unificato per i procedimenti civili e tributari. La norma e' un caposaldo della digitalizzazione del sistema delle spese di giustizia: rende obbligatorio l'uso della piattaforma nazionale pagoPA per il versamento del principale tributo processuale.
L'obbligo del canale pagoPA
Il comma 1 stabilisce che il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario e' corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del CAD (d.lgs. 82/2005). La piattaforma e' pagoPA, gestita dalla Societa' PagoPA S.p.A. (già Agid). La regola e' tassativa: il pagamento deve avvenire attraverso il circuito pagoPA, con ricevuta digitale dotata di valore legale.
La sanzione per il pagamento non conforme
Il comma 1-bis chiarisce che il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformita' alla disposizione del comma 1 non libera la parte dagli obblighi dell'articolo 14 (deposito del contributo). Significa che il pagamento extra-pagoPA (bonifico bancario, F24, contanti) non e' valido ai fini processuali: la parte resta obbligata a versare nuovamente il contributo via pagoPA. La somma erroneamente versata e' rimborsabile, ma con istanza da proporre a pena di decadenza entro trenta giorni dal pagamento.
L'efficacia differita per il processo tributario
Il comma 1-ter prevede una clausola di decorrenza specifica per il processo tributario: le disposizioni dei commi 1 e 1-bis acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. La regola e' stata necessaria per dare il tempo agli operatori del processo tributario (Corti di giustizia tributaria, professionisti, parti) di adeguarsi al nuovo regime telematico.
Conseguenze pratiche
La regola ha cambiato radicalmente la prassi di pagamento del contributo unificato: niente più modello F23 cartaceo, niente bollettini postali, ma solo pagamento elettronico tramite pagoPA. Il professionista o la parte si collega al portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, genera l'avviso di pagamento, paga via pagoPA con metodo a scelta (carta di credito, bonifico, MyBank, PayPal), riceve la ricevuta digitale e la allega all'atto introduttivo del giudizio.
Cross-reference
L'articolo si coordina con l'articolo 9 (contributo unificato), con l'articolo 14 (obbligo di versamento), con l'articolo 13 (importi per scaglione), con l'articolo 190 (regole tecniche telematiche), con il d.lgs. 82/2005 (CAD), con il d.l. 174/2012 (introduzione di pagoPA). La giurisprudenza tributaria e di legittimita' ha confermato la validita' del nuovo regime: la mancata utilizzazione di pagoPA configura inadempimento, sanzionabile con la procedura ordinaria dell'articolo 248 (omesso o insufficiente versamento del contributo). Lo schema vale per giudice ordinario e tributario; il processo amministrativo segue le regole del PAT (art. 190, c. 1-bis), che adotta pagoPA come standard.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Pagamento conforme via pagoPA
Caso 2: Caso 2 — Pagamento non conforme
Domande frequenti
Come si paga oggi il contributo unificato?
Tramite la piattaforma pagoPA, con avviso di pagamento generato dal portale dei servizi telematici della giustizia. Il pagamento avviene con carta, bonifico o altri metodi del circuito pagoPA.
Posso pagare con F24 o bollettino?
No, per il giudice ordinario e tributario il pagamento extra-pagoPA non e' valido ai fini processuali. La somma versata in modo non conforme deve essere richiesta a rimborso entro trenta giorni a pena di decadenza.
Quando e' entrato in vigore per il tributario?
Sessanta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento attuativo in Gazzetta Ufficiale, per dare tempo agli operatori del processo tributario di adeguarsi al nuovo regime telematico.
Vedi anche