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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina i rapporti con Poste Italiane S.p.A. per i pagamenti.
  • La regolazione e' affidata a convenzione approvata con decreto MEF/Ministero giustizia.
  • Stabilisce compensi, anche forfettizzati, e modalita' di pagamento.
  • Fissa le penalita' per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.
  • Garantisce uniformita' di trattamento nel circuito postale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 189 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia.

2. 2. Nella convenzione sono stabiliti, in particolare: a) i compensi, anche forfettizzati, compresi quelli relativi ai pagamenti effettuati dal 1999; b) le modalità e la cadenza temporale del pagamento dei compensi; c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.

Commento

L'articolo 189 disciplina la regolazione dei rapporti fra l'amministrazione statale e Poste Italiane S.p.A. per i pagamenti delle spese di giustizia. La norma demanda alla convenzione la determinazione concreta delle condizioni economiche e operative, riconoscendo la peculiarita' dell'operatore postale rispetto al concessionario fiscale.

Lo strumento convenzionale

Il comma 1 stabilisce che i rapporti con Poste Italiane sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia. Il doppio concerto riflette la doppia natura della convenzione: gestione finanziaria (MEF) e gestione del servizio giustizia (Ministero della giustizia). La forma del decreto interministeriale garantisce trasparenza e pubblicita' degli accordi.

Contenuto della convenzione

Il comma 2 individua i contenuti minimi: a) compensi anche forfettizzati (in alternativa al compenso unitario per operazione), compresi quelli relativi ai pagamenti effettuati dal 1999 (retroattivita' di copertura per gli anni di applicazione dell'articolo); b) modalita' e cadenza temporale del pagamento dei compensi (mensile, trimestrale, secondo le esigenze di liquidita' di Poste); c) penalita' per l'inosservanza degli obblighi convenzionali (ritardi nei pagamenti, errori sistematici, mancata trasmissione dei prospetti).

Differenze rispetto al concessionario

Mentre l'articolo 188 disciplina il compenso del concessionario in modo unilaterale (decreto MEF), per Poste Italiane il legislatore preferisce lo strumento bilaterale della convenzione. La differenza si spiega con la diversa natura giuridica dei soggetti: Agenzia delle entrate-Riscossione e' ente pubblico economico controllato; Poste Italiane S.p.A. e' societa' quotata, anche se a controllo pubblico, e richiede regolazione contrattuale più articolata.

La forfettizzazione dei compensi

L'opzione per compensi forfettizzati semplifica la gestione amministrativa: anziche' contare ogni operazione, si stabilisce un importo periodico calcolato su parametri concordati (numero medio di operazioni, volume erogato, costi di struttura). La forfettizzazione riduce i costi di amministrazione ma richiede revisione periodica per riflettere l'evoluzione del servizio.

Cross-reference

L'articolo si coordina con l'articolo 174 (pagamento postale), con l'articolo 180 (flussi documentali postali), con l'articolo 188 (compenso del concessionario, modello alternativo), con la l. 124/2015 (riforma di Poste Italiane). La progressiva trasformazione di Poste Italiane in operatore privatizzato ha richiesto aggiornamento delle convenzioni per riflettere le nuove logiche di mercato pur mantenendo gli obblighi di servizio pubblico postale e di pagamento. La giurisprudenza non ha sviluppato un contenzioso significativo sull'articolo, segno della sostanziale stabilita' del rapporto convenzionale. Le revisioni delle convenzioni intervengono periodicamente, con negoziazione fra Ministeri e Poste Italiane sui parametri economici e operativi, in coerenza con l'evoluzione tecnologica del sistema dei pagamenti.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Convenzione periodica

Caso 2: Caso 2 — Applicazione di penalita'

Domande frequenti

Come si regolano i rapporti con Poste Italiane?

Tramite convenzione approvata con decreto interministeriale MEF e Ministero della giustizia. La convenzione disciplina compensi, modalita' e penalita' del servizio.

I compensi sono per operazione o forfettari?

La convenzione puo' prevedere compensi unitari o forfettari, in alternativa o in combinazione. La forfettizzazione semplifica la gestione amministrativa riducendo i costi di rendicontazione.

Cosa succede in caso di inadempimento?

La convenzione prevede penalita' specifiche per ritardi, errori sistematici o mancata trasmissione dei documenti. Le penalita' sono trattenute dai compensi periodici dovuti a Poste Italiane.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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