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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS può chiedere informazioni a chiunque sia interessato alle partecipazioni della compagnia.
  • Se la partecipazione mette in pericolo la stabilità, IVASS ordina l'alienazione o la riduzione anche sotto il controllo.
  • L'ordine fissa un termine compatibile con la stabilità dell'impresa.
  • In caso di inottemperanza, IVASS nomina un commissario o propone l'amministrazione straordinaria.
  • Nei casi più gravi può proporre la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

Testo dell'articoloVigente

Art. 81 D.Lgs. 209/2005 — Vigilanza prudenziale

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L' IVASS , al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nell'articolo 79 , può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilità dell'impresa, avuto riguardo alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell'investimento … dell'impresa, l' IVASS ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l'esigenza che l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l' IVASS nomina un commissario con i compiti previsti dall'articolo 229 o, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 230, un commissario per la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria oppure la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

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4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso, la decurtazione di pari importo dai fondi propri a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

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Commento

Profilo strategico della norma

L'art. 81 è la valvola di sicurezza del sistema di vigilanza sulle partecipazioni assunte dalle compagnie. Mentre l'art. 79 disciplina il momento dell'acquisizione, l'art. 81 governa la vita successiva della partecipazione: se da essa deriva un pericolo per la stabilità dell'impresa, IVASS può intervenire ex post imponendo dismissioni o riduzioni di esposizione. Il potere si esercita in modo proporzionato e con escalation graduata, fino agli strumenti più incisivi della commissariazione e della revoca dell'autorizzazione.

Presupposto del pericolo per la stabilità

L'attivazione del comma 2 richiede l'accertamento di un pericolo per la stabilità della compagnia. La nozione è tecnica: si valutano natura e andamento dell'attività della partecipata, dimensione dell'investimento rispetto al patrimonio della compagnia, impatto sul requisito patrimoniale Solvency II, concentrazione del rischio. Una partecipazione anche minoritaria può diventare pericolosa se la partecipata entra in crisi (perdita di valore, contagio reputazionale, oneri di sostegno finanziario richiesti al socio). La discrezionalità di IVASS è tecnica e sindacabile per manifesta irragionevolezza o difetto di istruttoria.

Ordine di alienazione e riduzione

L'ordine può imporre la vendita totale o solo la riduzione, anche sotto la soglia di controllo. La graduazione tutela un duplice interesse: ripristinare la prudenza patrimoniale senza svalutare l'investimento con una vendita affrettata. Il termine assegnato deve essere ragionevole, compatibile con le condizioni di mercato (illiquidità della partecipazione, dimensione, soggetti potenzialmente interessati). La giurisprudenza amministrativa richiede a IVASS di motivare specificamente sul termine, considerando il principio di proporzionalità.

Inottemperanza e commissariamento

Il comma 3 prevede l'escalation: in caso di inottemperanza, IVASS può nominare un commissario ex art. 229 (commissariamento) o, in casi di estrema gravità, un commissario per la gestione provvisoria ex art. 230. In alternativa, può proporre al Ministro l'amministrazione straordinaria o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio. Si tratta degli strumenti più invasivi del cod. ass., riservati a situazioni in cui la cooperazione spontanea dell'impresa è venuta meno.

Profili procedurali

Il procedimento è contraddittorio: la compagnia partecipa con memorie, audizioni e produzioni documentali. Il provvedimento finale è impugnabile davanti al TAR del Lazio entro sessanta giorni. La sospensione cautelare amministrativa è ammessa ma rara, perché il pericolo per la stabilità richiede normalmente interventi rapidi. Nei casi di particolare urgenza IVASS può emettere ordinanze cautelari con effetto immediato, motivate dalla necessità di evitare danni irreversibili.

Coordinamento con la disciplina europea

L'art. 81 dialoga con la disciplina Solvency II sui requisiti patrimoniali per il rischio di partecipazione e con i poteri di vigilanza supplementare sui gruppi (artt. 207 ss. cod. ass.). Per gli intermediari finanziari rilevanti operano i meccanismi di cooperazione con BCE/EIOPA e le altre autorità europee. L'intervento IVASS può quindi essere coordinato con misure di gruppo o transfrontaliere quando la partecipazione coinvolge soggetti esteri.

Casi pratici

Caso 1: Partecipazione bancaria in crisi

Caso 2: Inottemperanza e commissariamento

Domande frequenti

Quando IVASS può ordinare l'alienazione di una partecipazione?

Quando dalla partecipazione deriva un pericolo per la stabilità dell'impresa, valutato in base a natura, dimensione e impatto patrimoniale dell'investimento.

L'ordine può essere parziale?

Sì, IVASS può imporre la riduzione anche al di sotto della soglia di controllo, senza necessariamente richiedere l'alienazione totale.

Cosa succede se la compagnia non ottempera?

IVASS può nominare un commissario ex art. 229 o un commissario provvisorio ex art. 230, proporre l'amministrazione straordinaria o la revoca dell'autorizzazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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