Testo dell'articoloVigente
Art. 73 D.Lgs. 209/2005 – Partecipazioni indirette
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. 1. Ai fini dell'applicazione dei capi I e III del presente titolo, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute: a) per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona; b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il depositario, il creditore pignoratizio o l'usufruttuario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, dei quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore ovvero nei confronti di entrambe le parti dei contratti medesimi, salvo la prova dell'esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la gestione dell'impresa.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione antielusiva
L'art. 73 è la disposizione antielusiva che impedisce di frazionare o mascherare le partecipazioni rilevanti utilizzando schemi indiretti. Senza questa regola, le soglie autorizzative dell'art. 68 (10, 20, 33 e 50 per cento) sarebbero facilmente aggirabili attraverso catene di controllate, intestazioni fiduciarie, prestiti di azioni o contratti derivati equivalenti. L'imputazione opera in via automatica, indipendentemente dall'intento elusivo: ciò che conta è la sostanza del rapporto di potere sulla partecipazione.
Le tre tipologie principali
La lettera a) imputa le quote possedute tramite società controllate, fiduciarie o interposte persone. La nozione di controllo è quella allargata dell'art. 72, dunque non solo controllo di diritto ma anche di fatto. Le fiduciarie sono trasparenti ex lege per finalità di vigilanza. La lettera b) considera depositi, pegno e usufrutto, ma solo se il depositario, creditore pignoratizio o usufruttuario ha il potere discrezionale di esercitare il voto: la mera custodia senza poteri politici non rileva. La lettera c) chiude il cerchio con i contratti di riporto e i derivati: pensando a swap su azioni, opzioni call coperte da consegna fisica, contratti a termine, l'imputazione vale per entrambe le parti salvo prova rigorosa dell'esclusiva attribuzione.
I derivati come strumento di aggiramento
L'inclusione esplicita dei derivati colma una lacuna tipica della disciplina previgente. Negli anni 2000 si sono diffusi i cosiddetti hidden ownership tramite total return swap o cash-settled equity swap, che consentivano di acquisire esposizione economica senza apparire nel libro soci. L'art. 73 supera questo problema: anche il regolamento per cassa rileva, perché il riportato o la parte lunga del derivato può in molti casi indurre la controparte a votare in modo coordinato (vote borrowing), generando influenza di fatto.
Cumulo e calcolo delle soglie
Le partecipazioni indirette si cumulano con quelle dirette ai fini delle soglie autorizzative dell'art. 68 e degli obblighi di comunicazione dell'art. 69. Tizio che possiede direttamente il 4% e indirettamente, tramite una controllata, un altro 8%, raggiunge il 12% complessivo e deve chiedere autorizzazione. L'IVASS verifica l'idoneità del socio rilevante guardando alla titolarità sostanziale, non a quella formale frammentata.
Onere della prova contraria
La norma ammette espressamente solo per i derivati la prova dell'esclusiva attribuzione del voto a una sola parte. Per fiduciarie e interposte persone non vi è prova contraria possibile: l'imputazione è strutturale. Per pegno, deposito e usufrutto, la rilevanza dipende dal contenuto contrattuale: se il diritto di voto è riservato al pignorante o al nudo proprietario, non vi è imputazione al creditore pignoratizio. Documentare con precisione il regolamento contrattuale è essenziale per evitare contestazioni IVASS.
Profili pratici per le compagnie partecipate
Le compagnie devono dotarsi di procedure per individuare le titolarità sostanziali oltre i libri sociali: questionari periodici ai soci rilevanti, monitoraggio dei verbali assembleari per individuare voti coordinati, controllo dei contratti di pegno e usufrutto presso il registro delle imprese, dialogo con i depositari per identificare le posizioni in derivati significative. La mancata diligenza nel monitoraggio non solleva l'impresa dalla propria responsabilità: l'art. 309 cod. ass. punisce la collaborazione insufficiente con l'autorità di vigilanza.
Casi pratici
Caso 1: Cumulo diretto e indiretto
Caso 2: Equity swap regolato per cassa
Domande frequenti
Le partecipazioni detenute tramite fiduciaria si imputano al fiduciante?
Sì, l'art. 73 comma 1 lett. a) imputa al fiduciante le quote intestate alla fiduciaria, senza possibilità di prova contraria.
Un derivato regolato per cassa rileva ai fini delle soglie?
Sì, l'art. 73 lett. c) include i contratti derivati senza distinguere il regolamento fisico da quello per cassa, salva la prova dell'esclusiva attribuzione del potere a una sola parte.
Il creditore pignoratizio deve includere le azioni costituite in pegno nelle proprie partecipazioni?
Solo se il contratto gli attribuisce il potere discrezionale di esercitare il voto; in caso contrario il voto resta del pignorante e non vi è imputazione.