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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'IVASS determina con regolamento le disposizioni applicabili alle sedi secondarie italiane di riassicuratrici di Stati terzi.
  • Le disposizioni rispettano i principi generali del Capo I del Titolo (autorizzazione, governance, capital).
  • Sono incluse regole su registri, bilancio e scritture contabili (Titolo VIII).
  • La disciplina si applica anche a imprese di Stato terzo autorizzate all'esercizio congiunto che chiedono di esercitare in Italia solo la riassicurazione.
  • L'IVASS adatta i requisiti alla natura non-UE dell'operatore, con focus su tutela dei contraenti cedenti italiani.

Testo dell'articoloVigente

Art. 67 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di uno Stato terzo , nel rispetto dei principi generali di cui al Capo I del presente Titolo nonché le disposizioni alle stesse applicabili in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo e ivi autorizzate all'esercizio congiunto dell'assicurazione e della riassicurazione, che chiedono di esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.

Commento

Il rinvio regolamentare per le succursali extra-UE

L'art. 67 e' una norma di delega: attribuisce all'IVASS il potere di disciplinare con regolamento le condizioni operative delle sedi secondarie italiane di imprese di riassicurazione di Stati terzi. Si pone come complementare all'art. 60-bis (che disciplina l'autorizzazione iniziale): l'art. 60-bis governa l'ingresso, l'art. 67 governa il funzionamento ordinario successivo.

I principi generali del Capo I

Il regolamento IVASS deve rispettare i principi del Capo I del Titolo IV (artt. 60-69): forma giuridica adeguata, capitale e fondi propri sufficienti, governance con rappresentante generale qualificato, riserve tecniche, fondi propri, SCR, MCR. La traduzione operativa di questi principi per una succursale extra-UE richiede adattamenti: il bilancio e' della sola succursale (non del gruppo estero), le riserve sono calcolate sui contratti italiani, lo SCR può essere parziale.

Registri, bilancio e scritture (Titolo VIII)

Il richiamo al Titolo VIII (artt. 88 e seguenti CAP) impone alle succursali la tenuta di scritture contabili ordinarie italiane, redazione di bilancio civilistico secondo schema CAP, predisposizione del bilancio Solvency II (SFCR) limitatamente all'attività italiana. La doppia rendicontazione (locale italiana e consolidato della casa madre estera) e' standard.

Esercizio congiunto assicurazione-riassicurazione

Il comma 2 affronta una situazione tipica: imprese estere autorizzate nel proprio Paese a svolgere sia assicurazione diretta sia riassicurazione che, una volta in Italia, vogliono limitare l'attività alla sola riassicurazione. Il legislatore consente questa scelta, applicando le sole disposizioni sulla riassicurazione. La condizione e' di chiarezza nei rapporti con cedenti italiane: la succursale non può offrire assicurazione diretta italiana sotto la stessa autorizzazione.

Specificita' regolatoria

Il regolamento IVASS adatta i requisiti a tre profili specifici. Primo: i contratti italiani sono retti, salvo diversa volonta' delle parti, dalla legge italiana (regolamento Roma I, art. 7). Secondo: l'esecuzione coattiva di obbligazioni della succursale e' garantita dal deposito cauzionale ex art. 28, comma 5 (richiamato dall'art. 60-bis). Terzo: la vigilanza prudenziale e' diretta da IVASS, in cooperazione con l'autorita' di origine se opera nel Paese.

Tutela dei contraenti cedenti italiani

La specificita' delle succursali extra-UE rispetto a quelle UE e' la maggiore intensita' di tutela dei contraenti cedenti italiani. Il deposito cauzionale, l'attività di vigilanza IVASS diretta, gli obblighi di pubblicazione del bilancio italiano e di trasparenza nei rapporti con cedenti sono volti a compensare la minore garanzia derivante dal regime prudenziale del Paese di origine.

Procedure di crisi

In caso di crisi della casa madre estera, l'IVASS attiva procedure protettive sui contratti italiani: blocco del deposito cauzionale, sospensione dei pagamenti verso la casa madre, possibile liquidazione coatta della sede italiana. La cooperazione con l'autorita' del Paese di origine e' essenziale: gli accordi bilaterali o multilaterali (memoranda of understanding IAIS) regolano la condivisione di informazioni.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio Re USA — succursale italiana solo riassicurazione

Caso 2: Caso Caia Re Bermuda — adempimenti contabili

Domande frequenti

Una riassicuratrice statunitense puo' aprire succursale italiana e operare solo come riassicuratrice?

Si. L'autorizzazione USA e' tipicamente per assicurazione diretta e riassicurazione; in Italia puo' chiedere autorizzazione limitata alla riassicurazione ai sensi del comma 2 dell'art. 67. La succursale opera solo nel B2B.

La succursale ha personalita' giuridica autonoma?

No, e' una mera articolazione territoriale dell'impresa estera. La personalita' giuridica resta della casa madre. Pero' la succursale ha un suo bilancio italiano, suoi adempimenti fiscali e suo rappresentante.

Il regolamento IVASS attuativo dell'art. 67 e' disponibile?

Le disposizioni operative sono distribuite in piu' regolamenti IVASS (in particolare 33/2010 per la riassicurazione e successivi aggiornamenti). Una versione coordinata e' pubblicata sul sito IVASS.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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