- L'impresa di riassicurazione tiene un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche, distinto per rami vita e danni.
- L'importo degli attivi iscritti deve essere in ogni momento almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
- Gli attivi sono iscritti al netto dei debiti contratti per acquisizione e delle rettifiche, valutati ex art. 35-quater.
- Attivi a copertura delle accettazioni in retrocessione sono gestiti separatamente, senza possibilita' di trasferimento.
- Le attività iscritte costituiscono patrimonio separato, riservato all'adempimento delle obbligazioni assicurative.
Testo dell'articoloVigente
Art. 65-bis D.Lgs. 209/2005 — Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
((
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformità alle disposizioni dell'articolo 35-quater.
))
((
1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in retrocessione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di riassicurazione senza possibilità di trasferimenti.
))
2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.
3. L'impresa di riassicurazione comunica all' IVASS la situazione delle attività risultante dal registro. L' IVASS determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
Commento
Il registro: strumento di tracciabilita' giuridica
L'art. 65-bis introduce uno strumento giuridico-contabile centrale per la tutela dei contraenti cedenti: il registro delle attività a copertura delle riserve tecniche. Non e' un mero documento contabile interno: e' il fondamento del privilegio sostanziale che le cedenti vantano in caso di crisi dell'impresa di riassicurazione. Senza iscrizione nel registro, l'attività non rientra nel patrimonio separato e non beneficia del privilegio.
Distinzione vita-danni
Il registro distingue rami vita e rami danni. La separazione e' funzionale: le riserve vita e danni hanno profili di durata, mortalita', sviluppo sinistri molto diversi, e il matching ALM esige attivi calibrati per ciascun comparto. La separazione consente anche l'attivazione di procedure di crisi differenziate (run-off di un comparto, prosecuzione dell'altro).
Il principio della sufficienza permanente
Il comma 1 e' inequivoco: in qualsiasi momento gli attivi iscritti devono essere almeno pari alle riserve tecniche. Non si tratta di sufficienza al solo bilancio annuale, ma di sufficienza continua: l'impresa monitora trimestralmente, e in pratica mensilmente, la copertura. In caso di deficit, deve integrare immediatamente con nuovi conferimenti o riallocazione di attivi liberi.
Valutazione e regole di iscrizione
Il comma 1-bis introduce due regole. Prima: l'importo iscritto e' al netto dei debiti contratti per l'acquisizione (es. obbligazioni acquistate a credito) e delle eventuali rettifiche (svalutazioni, ammortamenti, accantonamenti). Seconda: la valutazione e' coerente con l'art. 35-quater, ossia market consistent (fair value per gli attivi). La doppia regola garantisce che il valore iscritto sia un valore netto e realizzabile.
Separazione delle retrocessioni accettate
Il comma 1-ter introduce un'ulteriore segregazione: gli attivi a copertura delle accettazioni in retrocessione (cioe' delle cessioni che il riassicuratore ha a sua volta accettato da retrocedenti) sono gestiti separatamente dalle attività di riassicurazione primaria, senza possibilita' di trasferimento. La logica e' di tutelare i retrocedenti, che hanno trasferito rischi al riassicuratore in qualita' di soggetti professionali ma con aspettativa di gestione segregata.
Il patrimonio separato
Il comma 2 e' la disposizione di tutela sostanziale più importante: le attività iscritte nel registro costituiscono patrimonio separato rispetto al resto dell'attivo della riassicuratrice, riservato esclusivamente all'adempimento delle obbligazioni verso le cedenti. In caso di liquidazione coatta amministrativa (artt. 245 e seguenti CAP), i contraenti cedenti vantano privilegio assoluto su tali attivi, prima dei creditori chirografari e degli altri creditori privilegiati.
Reportistica IVASS
L'impresa comunica all'IVASS la situazione delle attività risultante dal registro, secondo modalita' e tempi determinati con regolamento IVASS. La prassi prevede trasmissione trimestrale, con sintesi nel QRT S.06.02 e dettaglio analitico in formato XBRL. Anomalie ricorrenti (deficit di copertura, sostituzioni frequenti, attivi non valutati correttamente) attivano richieste di chiarimento.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Re — gestione registro multibranch
Caso 2: Caso Caia Re — patrimonio separato in liquidazione
Domande frequenti
Cosa succede se gli attivi iscritti scendono sotto le riserve tecniche?
L'impresa deve integrare immediatamente. Se non lo fa, e' violazione grave: scattano sanzioni amministrative e possibile attivazione di misure di intervento precoce. Il contraente cedente vede il suo privilegio depotenziato.
Posso sostituire attivi nel registro senza autorizzazione?
Si, la gestione e' normalmente libera: l'impresa puo' vendere attivi e iscrivere nuovi attivi di pari valore. Le movimentazioni sono annotate nel registro stesso. Le sostituzioni significative sono evidenziate nei QRT e analizzate dall'IVASS in caso di scostamenti anomali.
Il registro e' pubblico?
No, non e' pubblicato come tale. E' disponibile per ispezione IVASS, autorita' di controllo e in caso di procedure di crisi al commissario liquidatore. Una sintesi e' pubblicata nello SFCR annuale.
Vedi anche